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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N.483/2025 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 luglio 2025 nella causa n.483/2025 R.G.A.C.C. promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], avvocato del Foro di Chieti, rappresentata e difesa da se medesima ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale ( ; Email_1
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 27 aprile 2025, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, ha liquidato in suo favore la somma di € 960,00 a titolo di compenso per l'opera prestata in qualità di difensore d'ufficio di nel procedimento CP_2 penale rubricato al n.519/2019 R.G. Trib. e 1852/2017 R.G. n.r. ed € 446,00 per spese ed onorari come liquidati nella sentenza pronunciata dal Giudice di Pace nel corso delle procedure di recupero coattivo del credito professionale. La ricorrente ha esposto di essere stata nominata difensore d'ufficio di CP_2 nel procedimento penale sopra emarginato e di aver portato a termine il proprio incarico partecipando a tutte le udienze dibattimentali, senza tuttavia ottenere alcun riscontro in seguito agli svariati tentativi di contattare il predetto assistito. Per tali ragioni e al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute per l'opera prestata, la ricorrente ha notificato al
1 medesimo l'invito alla negoziazione assistita e ha in seguito promosso azione giudiziaria dinnanzi al Giudice di Pace di Pescara. Stante la persistente inadempienza del debitore, la ricorrente ha proseguito con la notifica dell'atto di precetto e, successivamente, con il pignoramento mobiliare, tentato dapprima il 19 luglio 2024, ma conclusosi con verbale di pignoramento mancato per assenza dei soggetti interessati, e in un secondo momento, in seguito alla notifica in rinnovazione dell'atto di precetto, il 25 ottobre 2024, con esito negativo. Dal momento che le ricerche successivamente compiute, consistenti nella consultazione del Catasto terreni e Fabbricati, del P.R.A. e degli atti presso il Centro per l'Impiego hanno confermato l'assenza di beni utilmente aggredibili intestati al debitore, la ricorrente ha presentato telematicamente istanza di liquidazione del proprio onorario ai sensi dell'art.116 D.P.R. n.115/2002, alla quale il Giudice di Prime cure ha dato riscontro liquidando gli importi in precedenza riportati. Sostiene la ricorrente che detto provvedimento sarebbe censurabile, in particolare, per aver omesso la liquidazione di spese e onorari relativi alle procedure esperite per il tentativo di recupero coattivo del credito professionale, ad eccezione di quelli riferibili alla causa promossa dinnanzi al Giudice di Pace, quantificati nella misura liquidata da quest'ultimo nel dispositivo della sentenza conclusiva del giudizio. Occorre tuttavia considerare che, da un lato, la fase della negoziazione assistita è obbligatoria ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014, e, dall'altro, un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito è considerato, ai sensi della normativa in materia e dell'attuale giurisprudenza di legittimità, propedeutico alla presentazione dell'istanza di liquidazione ai sensi dell'art.116 cit., ed appare comunque funzionalmente e strutturalmente collegato ad un'attività, quale quella della difesa d'ufficio, prestata in parte anche nell'interesse dello Stato, sicché anche i compensi relativi al tentativo di negoziazione assistita, ai precetti e ai pignoramenti effettuati avrebbero dovuto essere ricompresi nella liquidazione resa dal Primo Giudice. In relazione al quantum debeatur, la ricorrente sottolinea che, ai sensi degli artt.4, comma 1 e 12, comma 1, D.M. n.55/2014, come modificati dal D.M. n.37/2018, gli importi medi tabellari non possono essere diminuiti oltre il 50%, mentre, quanto alla riduzione di un terzo prevista dall'art.106 bis D.P.R. n.115/2002, essa va applicata alle sole somme liquidate a titolo di compenso per l'attività prestata a favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o, come nel caso di specie, insolvente, e non anche alle rimanenti attività che il difensore abbia dovuto porre in essere per avvalersi del menzionato articolo 116. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. Occorre preliminarmente rilevare la correttezza della liquidazione dell'onorario maturato per l'attività prestata nel corso del procedimento penale, peraltro non formalmente contestata: essa comprende, infatti, le fasi di studio, istruttoria e decisionale, richieste dalla ricorrente anche nel presente giudizio, quantificate alla stregua dei parametri previsti dalla normativa previgente, essendo stato il processo definito, secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, il 20 gennaio 2022, e dunque prima dell'entrata in vigore degli attuali valori tabellari. È opportuno altresì precisare che, nel decreto opposto, solo a detta somma è applicata la riduzione prescritta dall'art.106 bis D.P.R. n.115/2002.
2 Per quanto concerne, invece, le spese e gli onorari relativi alle procedure volte al recupero coattivo del credito, il ricorso presenta, come anticipato, dei profili di fondatezza. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. L'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva si giustifica sia perché si riferisce strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato, sia perché, al serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, di cui deve essere dato riscontro, l'art.116 cit. comunque subordina la possibilità per il professionista di vedersi corrisposto il compenso dallo Stato (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 3480/2024; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 7275/2023; Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 278/2022; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 22579/2019; Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 27854/2011). Il provvedimento impugnato necessita dunque di essere integrato con la liquidazione dei compensi relativi alla procedura di negoziazione assistita, alla notifica dell'atto di precetto e al pignoramento mobiliari con esito negativo. Quanto, in particolare, all'atto di precetto e pignoramento, è opportuno precisare che solamente il secondo tentativo posto in essere dalla ricorrente ha, di fatto, abilitato la medesima a presentare istanza di liquidazione ai sensi dell'art.116 cit., posto che il pignoramento mancato, di per sé, non avendo fornito alcuna contezza della situazione patrimoniale del debitore, avrebbe determinato un rigetto in toto di detta istanza. Pertanto, contrariamente a quanto domandato nel ricorso, la liquidazione va limitata solo alla notifica in rinnovazione dell'atto di precetto e al pignoramento negativo. Non occorre, inoltre, provvedere su spese ed esborsi, dal momento che essi non sono espressamente e ritualmente domandati nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui la ricorrente chiede solamente la liquidazione dei compensi. Alla luce di quanto esposto, si impone l'accoglimento parziale del ricorso, con conseguente quantificazione del compenso spettante alla ricorrente con parametro minimo nella misura che segue: € 960,00 per il processo penale ed € 400,00 per le spese conseguenti alle necessarie, per quanto infruttuose, attività di recupero del credito. Dato il limitato parziale accoglimento del ricorso, si ritiene giusto non dar luogo ad alcuna statuizione relativamente alle spese del presente procedimento, che restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate/sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.483/2025 R.G.A.C.C., in contumacia del , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in parziale modifica del decreto opposto, che conferma per tutto il resto, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma ulteriore di € 400,00, oltre accessori di Parte_1 legge ove dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 10 agosto, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 luglio 2025 nella causa n.483/2025 R.G.A.C.C. promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], avvocato del Foro di Chieti, rappresentata e difesa da se medesima ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale ( ; Email_1
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 27 aprile 2025, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, ha liquidato in suo favore la somma di € 960,00 a titolo di compenso per l'opera prestata in qualità di difensore d'ufficio di nel procedimento CP_2 penale rubricato al n.519/2019 R.G. Trib. e 1852/2017 R.G. n.r. ed € 446,00 per spese ed onorari come liquidati nella sentenza pronunciata dal Giudice di Pace nel corso delle procedure di recupero coattivo del credito professionale. La ricorrente ha esposto di essere stata nominata difensore d'ufficio di CP_2 nel procedimento penale sopra emarginato e di aver portato a termine il proprio incarico partecipando a tutte le udienze dibattimentali, senza tuttavia ottenere alcun riscontro in seguito agli svariati tentativi di contattare il predetto assistito. Per tali ragioni e al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute per l'opera prestata, la ricorrente ha notificato al
1 medesimo l'invito alla negoziazione assistita e ha in seguito promosso azione giudiziaria dinnanzi al Giudice di Pace di Pescara. Stante la persistente inadempienza del debitore, la ricorrente ha proseguito con la notifica dell'atto di precetto e, successivamente, con il pignoramento mobiliare, tentato dapprima il 19 luglio 2024, ma conclusosi con verbale di pignoramento mancato per assenza dei soggetti interessati, e in un secondo momento, in seguito alla notifica in rinnovazione dell'atto di precetto, il 25 ottobre 2024, con esito negativo. Dal momento che le ricerche successivamente compiute, consistenti nella consultazione del Catasto terreni e Fabbricati, del P.R.A. e degli atti presso il Centro per l'Impiego hanno confermato l'assenza di beni utilmente aggredibili intestati al debitore, la ricorrente ha presentato telematicamente istanza di liquidazione del proprio onorario ai sensi dell'art.116 D.P.R. n.115/2002, alla quale il Giudice di Prime cure ha dato riscontro liquidando gli importi in precedenza riportati. Sostiene la ricorrente che detto provvedimento sarebbe censurabile, in particolare, per aver omesso la liquidazione di spese e onorari relativi alle procedure esperite per il tentativo di recupero coattivo del credito professionale, ad eccezione di quelli riferibili alla causa promossa dinnanzi al Giudice di Pace, quantificati nella misura liquidata da quest'ultimo nel dispositivo della sentenza conclusiva del giudizio. Occorre tuttavia considerare che, da un lato, la fase della negoziazione assistita è obbligatoria ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014, e, dall'altro, un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito è considerato, ai sensi della normativa in materia e dell'attuale giurisprudenza di legittimità, propedeutico alla presentazione dell'istanza di liquidazione ai sensi dell'art.116 cit., ed appare comunque funzionalmente e strutturalmente collegato ad un'attività, quale quella della difesa d'ufficio, prestata in parte anche nell'interesse dello Stato, sicché anche i compensi relativi al tentativo di negoziazione assistita, ai precetti e ai pignoramenti effettuati avrebbero dovuto essere ricompresi nella liquidazione resa dal Primo Giudice. In relazione al quantum debeatur, la ricorrente sottolinea che, ai sensi degli artt.4, comma 1 e 12, comma 1, D.M. n.55/2014, come modificati dal D.M. n.37/2018, gli importi medi tabellari non possono essere diminuiti oltre il 50%, mentre, quanto alla riduzione di un terzo prevista dall'art.106 bis D.P.R. n.115/2002, essa va applicata alle sole somme liquidate a titolo di compenso per l'attività prestata a favore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o, come nel caso di specie, insolvente, e non anche alle rimanenti attività che il difensore abbia dovuto porre in essere per avvalersi del menzionato articolo 116. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. Occorre preliminarmente rilevare la correttezza della liquidazione dell'onorario maturato per l'attività prestata nel corso del procedimento penale, peraltro non formalmente contestata: essa comprende, infatti, le fasi di studio, istruttoria e decisionale, richieste dalla ricorrente anche nel presente giudizio, quantificate alla stregua dei parametri previsti dalla normativa previgente, essendo stato il processo definito, secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, il 20 gennaio 2022, e dunque prima dell'entrata in vigore degli attuali valori tabellari. È opportuno altresì precisare che, nel decreto opposto, solo a detta somma è applicata la riduzione prescritta dall'art.106 bis D.P.R. n.115/2002.
2 Per quanto concerne, invece, le spese e gli onorari relativi alle procedure volte al recupero coattivo del credito, il ricorso presenta, come anticipato, dei profili di fondatezza. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. L'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva si giustifica sia perché si riferisce strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato, sia perché, al serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, di cui deve essere dato riscontro, l'art.116 cit. comunque subordina la possibilità per il professionista di vedersi corrisposto il compenso dallo Stato (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 3480/2024; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 7275/2023; Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 278/2022; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 22579/2019; Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 27854/2011). Il provvedimento impugnato necessita dunque di essere integrato con la liquidazione dei compensi relativi alla procedura di negoziazione assistita, alla notifica dell'atto di precetto e al pignoramento mobiliari con esito negativo. Quanto, in particolare, all'atto di precetto e pignoramento, è opportuno precisare che solamente il secondo tentativo posto in essere dalla ricorrente ha, di fatto, abilitato la medesima a presentare istanza di liquidazione ai sensi dell'art.116 cit., posto che il pignoramento mancato, di per sé, non avendo fornito alcuna contezza della situazione patrimoniale del debitore, avrebbe determinato un rigetto in toto di detta istanza. Pertanto, contrariamente a quanto domandato nel ricorso, la liquidazione va limitata solo alla notifica in rinnovazione dell'atto di precetto e al pignoramento negativo. Non occorre, inoltre, provvedere su spese ed esborsi, dal momento che essi non sono espressamente e ritualmente domandati nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui la ricorrente chiede solamente la liquidazione dei compensi. Alla luce di quanto esposto, si impone l'accoglimento parziale del ricorso, con conseguente quantificazione del compenso spettante alla ricorrente con parametro minimo nella misura che segue: € 960,00 per il processo penale ed € 400,00 per le spese conseguenti alle necessarie, per quanto infruttuose, attività di recupero del credito. Dato il limitato parziale accoglimento del ricorso, si ritiene giusto non dar luogo ad alcuna statuizione relativamente alle spese del presente procedimento, che restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate/sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.483/2025 R.G.A.C.C., in contumacia del , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, in parziale modifica del decreto opposto, che conferma per tutto il resto, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma ulteriore di € 400,00, oltre accessori di Parte_1 legge ove dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 10 agosto, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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