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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 34266/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34266/2023 promossa da:
AVV. , nella qualità di curatore dell'inabilitata Controparte_1
(C.F. , nata a [...] Persona_1 C.F._1 il 20/10/1964, come da provvedimento di nomina del 04.04.2016.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: revoca inabilitazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 57 c.p.c. e 429 c.c., ritualmente notificato, l'avv.
[...]
, nella sua qualità di curatore della sig.ra , Controparte_1 Persona_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire revocare l'inabilitazione pronunciata con la sentenza n. 37207/2000 del Tribunale di Roma e, contestualmente, trasmettere gli atti al Giudice Tutelare del competente Tribunale al fine di applicare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno.
Riferiva che, a seguito di apertura della curatela nei confronti della OR nel 2000
e del decesso dei curatori precedentemente nominati, era stata nominata curatore della con provvedimento del Giudice Tutelare del 04.04.2016; che la ER
OR, nel corso degli anni, aveva via via diminuito la propria autonomia nella gestione della propria quotidianità, anche con riguardo alla gestione patrimoniale dei propri fondi;
che le condizioni fisiche della OR, già dichiarata dall' CP_2
invalida totale con permanente inabilità lavorativa, erano peggiorate nel tempo e, in particolare, a seguito di una frattura subita a causa di una caduta, rendendole di fatto necessaria un'assistenza costante con particolare riguardo all'assunzione delle terapie seguite e alla tutela della propria salute. Rappresentava, pertanto, l'esigenza di revocare l'inabilitazione precedentemente disposta al fine di poter meglio tutelare gli interessi della OR attraverso lo strumento dell'amministrazione di sostegno.
All'udienza del 02.12.2024, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei parenti della sig.ra , nonché sentite il curatore e la parte ER
inabilitata, il Giudice delegato concedeva termine per il deposito di documentazione medica aggiornata e riservava all'esito la decisione al Collegio.
Orbene, occorre premettere che l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento ha predisposto una misura di protezione che, laddove ne sussistano i presupposti di legge, consente una migliore tutela della persona senza sacrificarne eccessivamente i diritti.
Gli scopi perseguiti dal legislatore mediante la novella sono espressamente indicati nell'art. 1 della stessa L. n. 6 del 2004, che li individua nella “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno ha quindi una portata rivolta non solo alla cura degli interessi patrimoniali del soggetto che vi è sottoposto;
infatti, l'oggetto dell'incarico affidato all'amministratore può estendersi anche a tutto quanto inerisce alla cura della persona del beneficiario, comprensiva, pertanto, della soddisfazione dei bisogni di ordine non patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass.,
Sez. I Civ., Sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332).
Tanto premesso, ritiene il Collegio, avuto riguardo alla domanda formulata dal curatore, al parere positivo espresso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale, nonché alla documentazione versata in atti, che la domanda debba essere accolta. Ed invero la sig.ra , sentita dal Giudice delegato nel corso dell'udienza, ER
risulta bisognosa di un affiancamento costante nella gestione delle proprie esigenze quotidiane, patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riguardo agli interventi necessari per tutelarne in particolare la sfera della salute. La OR ha difatti ottenuto, già in data 06.06.2002, il riconoscimento da parte dell' CP_2 dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, presentando un ritardo cognitivo e una diagnosi di epilessia sin dall'infanzia; è affetta da flebo- linfedema bilaterale agli arti inferiori, obesità marcata, e sindrome depressiva. Tali patologie rendono tuttora ravvisabile la necessità della OR di ricevere un'assistenza continua, non essendo la medesima in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani;
tuttavia, lo strumento di tutela che appare a tal fine più adeguato è non già quello dell'inabilitazione, bensì quello dell'amministrazione di sostegno che, peraltro, non era ancora entrato in vigore al momento dell'apertura della curatela nei confronti della OR.
Deve disporsi, pertanto, la revoca dell'inabilitazione pronunciata dal Tribunale di
Roma, con contestuale trasmissione degli atti al Giudice Tutelare affinché si proceda alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di ER
.
[...]
Nulla sulle spese, tenuto conto della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.c., così provvede:
- Revoca l'inabilitazione di (C.F. , nata Persona_1 C.F._1
a Roma il 20.10.1964;
- dispone trasmettersi con sollecitudine gli atti al Giudice Tutelare per quanto di competenza in ordine alla procedura di amministrazione di sostegno;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Roma, in data 11.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34266/2023 promossa da:
AVV. , nella qualità di curatore dell'inabilitata Controparte_1
(C.F. , nata a [...] Persona_1 C.F._1 il 20/10/1964, come da provvedimento di nomina del 04.04.2016.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: revoca inabilitazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 57 c.p.c. e 429 c.c., ritualmente notificato, l'avv.
[...]
, nella sua qualità di curatore della sig.ra , Controparte_1 Persona_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire revocare l'inabilitazione pronunciata con la sentenza n. 37207/2000 del Tribunale di Roma e, contestualmente, trasmettere gli atti al Giudice Tutelare del competente Tribunale al fine di applicare la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno.
Riferiva che, a seguito di apertura della curatela nei confronti della OR nel 2000
e del decesso dei curatori precedentemente nominati, era stata nominata curatore della con provvedimento del Giudice Tutelare del 04.04.2016; che la ER
OR, nel corso degli anni, aveva via via diminuito la propria autonomia nella gestione della propria quotidianità, anche con riguardo alla gestione patrimoniale dei propri fondi;
che le condizioni fisiche della OR, già dichiarata dall' CP_2
invalida totale con permanente inabilità lavorativa, erano peggiorate nel tempo e, in particolare, a seguito di una frattura subita a causa di una caduta, rendendole di fatto necessaria un'assistenza costante con particolare riguardo all'assunzione delle terapie seguite e alla tutela della propria salute. Rappresentava, pertanto, l'esigenza di revocare l'inabilitazione precedentemente disposta al fine di poter meglio tutelare gli interessi della OR attraverso lo strumento dell'amministrazione di sostegno.
All'udienza del 02.12.2024, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei parenti della sig.ra , nonché sentite il curatore e la parte ER
inabilitata, il Giudice delegato concedeva termine per il deposito di documentazione medica aggiornata e riservava all'esito la decisione al Collegio.
Orbene, occorre premettere che l'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento ha predisposto una misura di protezione che, laddove ne sussistano i presupposti di legge, consente una migliore tutela della persona senza sacrificarne eccessivamente i diritti.
Gli scopi perseguiti dal legislatore mediante la novella sono espressamente indicati nell'art. 1 della stessa L. n. 6 del 2004, che li individua nella “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno ha quindi una portata rivolta non solo alla cura degli interessi patrimoniali del soggetto che vi è sottoposto;
infatti, l'oggetto dell'incarico affidato all'amministratore può estendersi anche a tutto quanto inerisce alla cura della persona del beneficiario, comprensiva, pertanto, della soddisfazione dei bisogni di ordine non patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass.,
Sez. I Civ., Sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332).
Tanto premesso, ritiene il Collegio, avuto riguardo alla domanda formulata dal curatore, al parere positivo espresso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale, nonché alla documentazione versata in atti, che la domanda debba essere accolta. Ed invero la sig.ra , sentita dal Giudice delegato nel corso dell'udienza, ER
risulta bisognosa di un affiancamento costante nella gestione delle proprie esigenze quotidiane, patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riguardo agli interventi necessari per tutelarne in particolare la sfera della salute. La OR ha difatti ottenuto, già in data 06.06.2002, il riconoscimento da parte dell' CP_2 dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, presentando un ritardo cognitivo e una diagnosi di epilessia sin dall'infanzia; è affetta da flebo- linfedema bilaterale agli arti inferiori, obesità marcata, e sindrome depressiva. Tali patologie rendono tuttora ravvisabile la necessità della OR di ricevere un'assistenza continua, non essendo la medesima in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani;
tuttavia, lo strumento di tutela che appare a tal fine più adeguato è non già quello dell'inabilitazione, bensì quello dell'amministrazione di sostegno che, peraltro, non era ancora entrato in vigore al momento dell'apertura della curatela nei confronti della OR.
Deve disporsi, pertanto, la revoca dell'inabilitazione pronunciata dal Tribunale di
Roma, con contestuale trasmissione degli atti al Giudice Tutelare affinché si proceda alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di ER
.
[...]
Nulla sulle spese, tenuto conto della natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.c., così provvede:
- Revoca l'inabilitazione di (C.F. , nata Persona_1 C.F._1
a Roma il 20.10.1964;
- dispone trasmettersi con sollecitudine gli atti al Giudice Tutelare per quanto di competenza in ordine alla procedura di amministrazione di sostegno;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Roma, in data 11.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi