Articolo 3 della Legge 17 luglio 1910, n. 516
Articolo 2
Versione
17 agosto 1910
Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sara' delimitato il territorio extra-doganale e saranno stabilite le norme e le cautele cui e' subordinato il godimento della concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Facta - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Fani.

Entrata in vigore il 17 agosto 1910