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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Venza Parte_1
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
All'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso
dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza dall'1.4.2019 al 30.9.2020 e, per l'effetto, nulla deve in merito alla richiesta di ripetizione della somma di euro 7.633,86 di cui alla lettera del 20.1.2023;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2023, - premesso che Parte_1
con nota del 20.1.2023, le chiedeva la restituzione di € 7.633,86, CP_2
percepiti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 1.4.2019-30.9.2020,
disposta per mancanza del requisito della residenza (art. 2 co. 1 lett. a, L.
26/2019) per non avere risieduto in Italia per almeno 10 anni – ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire dichiarare il diritto della Controparte_3
ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dall'1.4.2019 o, in subordine dall'1.10.2019.
A tal fine ha dedotto di risiedere nel comune di Partanna ininterrottamente sin dal 18.9.2009.
, sebbene raggiunto da regolare notifica, non si è costituito in CP_2 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'udienza odierna.
***
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di a CP_2 ripetere le somme erogate a tiolo di reddito di cittadinanza a favore della ricorrente nel periodo 1.4.2019-30.9.2020.
La pretesa creditoria di muove dalla contestazione del requisito CP_2 della residenza, come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L: 4/2019 conv. con L. 26/2019 vigente ratione temporis, a mente del quale era richiesto
Pag. 2 di 4 che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente avesse risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
A tal riguardo, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s.
26/06/2025, n. 13), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ciò premesso, tenuto conto dell'intervento sostitutivo della Corte
Costituzionale, sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova del possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione in parola.
Più in particolare, emerge dagli atti che il 28.3.2019 (cfr. doc. 2ricorso), ovverosia alla data di presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza, la ricorrente vantasse un periodo di residenza in Italia di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e ininterrotto.
A tal riguardo, in punto di prova possono essere valorizzati i dati portati nel certificato storico di residenza del 10.3.2022 (cfr. doc. 3, ricorso), dal quale risulta che la ricorrente risiede ininterrottamente presso il Comune di Partanna dal 18.9.2009.
Le risultanze anagrafiche, secondo condivisibile orientamento, hanno infatti valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva (Cass. ord. nn.
12299/17, 13062/17, 15444/17), sicché in assenza di elementi di segno contrario, stante la contumacia di , deve ritenersi che alla data di CP_2
Pag. 3 di 4 presentazione della domanda (28.3.2019), la ricorrente possedesse il requisito della residenza di 5 anni necessario per ottenere il reddito di cittadinanza così come risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 31 del 2025.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta al rimborso di euro 7.633,86, quali somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 1.4.2019-30.9.2020 e, per l'effetto nulla deve rispetto a quanto richiestole da con lettera di indebito del CP_2
20.1.2023.
La pronuncia della Corte Costituzionale sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato il quadro normativo di riferimento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 25 settembre 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Venza Parte_1
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
All'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso
dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza dall'1.4.2019 al 30.9.2020 e, per l'effetto, nulla deve in merito alla richiesta di ripetizione della somma di euro 7.633,86 di cui alla lettera del 20.1.2023;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2023, - premesso che Parte_1
con nota del 20.1.2023, le chiedeva la restituzione di € 7.633,86, CP_2
percepiti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 1.4.2019-30.9.2020,
disposta per mancanza del requisito della residenza (art. 2 co. 1 lett. a, L.
26/2019) per non avere risieduto in Italia per almeno 10 anni – ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire dichiarare il diritto della Controparte_3
ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza dall'1.4.2019 o, in subordine dall'1.10.2019.
A tal fine ha dedotto di risiedere nel comune di Partanna ininterrottamente sin dal 18.9.2009.
, sebbene raggiunto da regolare notifica, non si è costituito in CP_2 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'udienza odierna.
***
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto di a CP_2 ripetere le somme erogate a tiolo di reddito di cittadinanza a favore della ricorrente nel periodo 1.4.2019-30.9.2020.
La pretesa creditoria di muove dalla contestazione del requisito CP_2 della residenza, come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L: 4/2019 conv. con L. 26/2019 vigente ratione temporis, a mente del quale era richiesto
Pag. 2 di 4 che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente avesse risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
A tal riguardo, deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s.
26/06/2025, n. 13), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Ciò premesso, tenuto conto dell'intervento sostitutivo della Corte
Costituzionale, sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito prova del possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione in parola.
Più in particolare, emerge dagli atti che il 28.3.2019 (cfr. doc. 2ricorso), ovverosia alla data di presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza, la ricorrente vantasse un periodo di residenza in Italia di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e ininterrotto.
A tal riguardo, in punto di prova possono essere valorizzati i dati portati nel certificato storico di residenza del 10.3.2022 (cfr. doc. 3, ricorso), dal quale risulta che la ricorrente risiede ininterrottamente presso il Comune di Partanna dal 18.9.2009.
Le risultanze anagrafiche, secondo condivisibile orientamento, hanno infatti valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva (Cass. ord. nn.
12299/17, 13062/17, 15444/17), sicché in assenza di elementi di segno contrario, stante la contumacia di , deve ritenersi che alla data di CP_2
Pag. 3 di 4 presentazione della domanda (28.3.2019), la ricorrente possedesse il requisito della residenza di 5 anni necessario per ottenere il reddito di cittadinanza così come risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 31 del 2025.
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la ricorrente non è tenuta al rimborso di euro 7.633,86, quali somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 1.4.2019-30.9.2020 e, per l'effetto nulla deve rispetto a quanto richiestole da con lettera di indebito del CP_2
20.1.2023.
La pronuncia della Corte Costituzionale sopravvenuta in corso di causa, che ha modificato il quadro normativo di riferimento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 25 settembre 2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 4 di 4