Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G 3318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3318/2024, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da
(C.F. ) difesa e rappresentata dall'avv. Noemi Parte_1 C.F._1
Cinzia Demuro presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. ) difeso e rappresentato dall'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Severoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 31/01/2025, di seguito riportate:
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autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda e ordinandone all'ufficiale dello Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
B. Disporre che la figlia minore nata a [...] in data [...] venga affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella sua residenza. I genitori in maniera congiunta assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia tenuto conto delle sue capacità, aspirazioni,
inclinazioni naturali e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
C. Disporre che la casa familiare sita in Oschiri nella via Vincenzo Bellini n. 14 /A, di esclusiva proprietà del Sig. , venga assegnata alla Sig.ra CP_1 Parte_2
Disporre che la minore incontri il padre, secondo il seguente calendario
[...] Persona_1
settimanale:
1. il padre provvederà nelle giornate di lunedì e giovedì a condurre , nel periodo scolastico a Per_1
scuola e durante il periodo estivo extrascolastico presso il campo estivo;
2. il padre trascorrerà con la minore i pomeriggi di martedì e venerdì, prelevandola all'uscita da scuola/campo estivo per poi ricondurla presso l'abitazione familiare alle ore 20:00;
3. la minore trascorrerà con il padre la giornata di mercoledì, Egli preleverà la bambina all'uscita dal scuola/campo estivo, la terrà con sé per il pernottamento fino alle ore 8:00 del successivo giovedì e condurrà presso l'istituto scolastico/campo estivo;
Per_1
4. il padre, secondo il regime dell'alternanza, trascorrerà con la bambina le giornate di sabato dalle ore 15:00 alla domenica successiva alle ore 20:00.
5. Resta inteso tra le parti che nei giorni e negli orari di cui sopra il padre avrà cura di accompagnare la minore nei rispettivi impegni scolastici, ludici e ricreativi.
pagina 2 di 5 E. In deroga alla sopra indicata regolamentazione del diritto di visita paterno, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni più aderenti alle esigenze della figlia Resta inteso Per_1
comunque che al fine di rispettare la quotidianità della minore e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, il calendario potrà subire, solo in via eccezionale modifiche. Inoltre, eventuali pattuizioni in deroga alla predetta regolamentazione del diritto di visita paterno dovranno essere puntualmente e preventivamente concordate dai ricorrenti.
F. Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni (a decorrere dalle prossime festività Natalizie) la minore trascorrerà : il 24 dicembre col padre, il 25
dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese il compleanno della minore verrà trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1°
maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
G. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia il giorno della
“Festa del Papà” e il giorno del proprio compleanno, così come trascorrerà con la madre il Per_1
giorno del compleanno di quest'ultima e il giorno della “Festa della Mamma”.
H. Nel periodo estivo extrascolastico entrambi i genitori trascorreranno con la figlia un periodo di una settimana e, salvo differenti intendimenti, saranno sospesi gli incontri della minore con l'altro genitore. Le vacanze estive andranno comunicate entro il 31.05 di ogni anno. In ipotesi di viaggio i genitori dovranno in ogni caso comunicarsi reciprocamente la località nella quale intendono condurre i figli.
I. Nel tempo di permanenza della minore presso un genitore, saranno comunque garantiti contatti telefonici e/o telematici con l'altro genitore. 3
pagina 3 di 5 J. Disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Per_1 Per_1
la somma complessiva di euro 300,00 da versare alla Sig.ra entro il giorno 27 di ogni Pt_1
mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat solo in aumento.
K. L'assegno unico e ogni altra indennità individuata a favore della minore della verrà percepita interamente dalla Sig.ra Pt_1
L. Disporre che i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia qualora siano previamente comunicate e concordate e secondo Per_1
quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29.11.2017.
M. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
N. I coniugi dichiarano che il predetto accordo ha validità fin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.
O. I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e di-chiarano espressamente di non volersi riconciliare.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 31/01/2025.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSCHIRI (SS) alle trascrizioni di legge
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di OSCHIRI (SS), Anno 2018, Numero 2, Parte II,
Serie A, Ufficio 1,) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di Trattazione scritta del 31/01/2024 come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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