Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 2
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza di discordanti annotazioni apposte sul retro del piego raccomandato).
In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento dalla quale risulti il rifiuto e la restituzione al mittente (nella specie con le parole: "rifiutato a mitt."), senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario (con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione), atteso che, a norma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, l'ulteriore annotazione del nome, del cognome e della qualità della persona che oppone il rifiuto è necessaria soltanto nel caso di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento opposto da persona (abilitata a ricevere il plico, ma) diversa dal destinatario stesso.
Commentari • 4
- 1. La prova in giudizio della notifica di atti tributari a destinatario temporaneamente irreperibile. Nota a Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021Silvia Marinoni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La prova in giudizio della notifica di atti tributari a destinatario temporaneamente irreperibile. Nota a Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021 di Silvia Marinoni Sommario: 1. Il caso deciso – 2. Il contrasto giurisprudenziale – 3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite – 4. Alcune considerazioni conclusive. 1. Il caso deciso Le Sezioni Unite, con sentenza del 15 aprile 2021, n. 10012, sono intervenute in tema di prova giudiziale della regolare notifica eseguita a mezzo posta nei casi di c.d. irreperibilità relativa dando rilievo, mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla ratio sottesa alla notificazione, quale procedura volta a portare a conoscenza del destinatario gli …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 1210 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 17/01/2022, (ud. 23/09/2021, dep. 17/01/2022), n.1210 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21712/2017 proposto da: C.G. & F. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Arno 38, presso lo studio dell'avvocato Moncada Gianluca, rappresentata e difesa dall'avvocato Lo Giudice Salvatore; – ricorrente – contro Riscossione Sicilia Spa, in persona del legale rappresentante por tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Arcudi …
Leggi di più… - 3. La prova in giudizio della notifica di atti tributari a destinatario temporaneamente irreperibile. Nota a Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021Silvia Marinoni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La prova in giudizio della notifica di atti tributari a destinatario temporaneamente irreperibile. Nota a Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021 di Silvia Marinoni Sommario: 1. Il caso deciso – 2. Il contrasto giurisprudenziale – 3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite – 4. Alcune considerazioni conclusive. 1. Il caso deciso Le Sezioni Unite, con sentenza del 15 aprile 2021, n. 10012, sono intervenute in tema di prova giudiziale della regolare notifica eseguita a mezzo posta nei casi di c.d. irreperibilità relativa dando rilievo, mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla ratio sottesa alla notificazione, quale procedura volta a portare a conoscenza del destinatario gli …
Leggi di più… - 4. La scissione del momento perfezionativo per il notificante e per l’accipiens nell’intervento interpretativo della Corte CostituzionaleCarlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 9 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANT'AGATONE PAPA 50, presso l'avvocato CATERINA MELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO DELLO VICARIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AV TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 77, presso l'avvocato LUCIA SALIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PICONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 745/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente l'Avvocato Picone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
- che, con citazione, notificata a mezzo del servizio postale il 12 gennaio 1998, MP RO convenne RO RS dinanzi al Pretore di Trentola, per sentir determinare il confine tra i fondi di rispettiva proprietà nella località Castallo del Comune di Villa Literno e condannare il convenuto alla restituzione della superficie indebitamente occupata, nonché al risarcimento dei danni;
- che l'RS rimase contumace;
- che, espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa, Ufficio di Trentola Ducenta, con sentenza n. 24/2000 del 31 marzo 2000, regolò il confine tra i fondi, ordinò al convenuto di rilasciare la parte di fondo indebitamente occupata, dispose l'apposizione dai termini a spese comuni e condannò il convenuto alle spese di lite;
- che avverso tale sentenza AR RS propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, deducendo, pregiudizialmente e tra l'altro, la nullità della sentenza stessa in ragione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio;
- che, in contraddittorio con la RO - che instò per la reiezione del gravame - la Corte adita, con sentenza n. 745/2001 del 15 marzo 2001, dichiarò la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimise la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex art. 354 cod. proc. civ., fissando alla parti il termine di sei mesi per la riassunzione del processo;
- che, in particolare, la Corte napoletana, ha così, tra l'altro, testualmente motivato: A)- "Nel caso di specie l'avviso di ricevimento del piego raccomandato destinato all'RS contiene esclusivamente la seguente espressione, scritta quasi verticalmente nello spazio dell'atto destinato a riportare le indicazioni relative alla ipotesi di avvenuta consegna del plico: "RIFIUTATO a MITT. 12/1"; segue sigla illeggibile. Nessuna altra dicitura è riportata nella restante parte dell'avviso e, segnatamente, nella seconda parte, destinata..... a contenere le indicazioni, con relative caselle da sbarrare dall'agente postale, concernenti le ipotesi di rifiuto del destinatario, di rifiuto della persona abilitata ecc.. In presenza di tali risultanze non è dato individuare, con la necessaria certezza, la persona che rifiuta il piego e, in particolare, se il rifiuto fu opposto dall'RS ovvero da persona abilitata a ricevere, con i diversi adempimenti, previsti dall'art. 8 della (legge citata legge n. 890 del 1982), conseguenti a tali rifiuti. L'avviso di ricevimento inoltre non contiene affatto la firma dell'agente postale ma una semplice sigla oggettivamente indecifrabile. Nè utili elementi per la individuazione della persona che rifiutò il plico possono essere desunti dalla annotazione contenuta nel retro della busta della raccomandata restituita all'avv. Misto che aveva chiesto la notificazione dell'atto:
"RIFIUTATA DAL DESTINATARIO E RIFIUTATO DI FIRMARE COME RIFIUTO AL MITT. 13/1/98".
B)- "A mente del richiamato art. 8 legge 890/82, in primo luogo, la menzione del rifiuto e della persona che rifiuta il plico deve essere contenuta esclusivamente nell'avviso di ricevimento e non in un altro atto. La annotazione contenuta sul retro della busta indica inoltre una data (13.1.1998) diversa da quella riportata nell'avviso di ricevimento (12.1.1998); e, per le differenti grafia e sigla, non può ritenerci stilata dall'agente postale che esegui la notificazione.
L'annotazione infine, come dedotto dall'appellante, è evidentemente illogica, dacché contiene la contemporanea indicazione del rifiuto del destinatario di ricevere la raccomandata e di firmare il registro delle ricevute o l'avviso di ricevimento: laddove il rifiuto del piego comporta per logica e per legge (art. 8 citato) il rifiuto di firmare il registro delle ricevute e dell'avviso di ricevimento. Devesi quindi concludere che la notificazione della citazione introduttiva è nulla perché le risultanze dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto non consentono di ritenere con certezza che il rifiuto di ricevere il - piego fu opposto dall'RS";
- che avverso tale sentenza MP RO ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura;
- che resiste, con controricorso, RO RS. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione/falsa applicazione dell'art. 138 c.p.c. e art. 8 Legge 690/82"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a)- che - siccome l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 impone all'agente postale di indicare il nome,
il cognome e la qualità della persona che rifiuta di firmare, soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di persona diversa dal destinatario - nella specie, in mancanza di tali indicazioni, deve presumersi, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici d'appello, che il rifiuto di ricevere il piego raccomandato fu opposto dall'RS; b)- che la illegibilità della firma apposta dall'agente postale, in quanto elemento irrilevante, non spiegherebbe alcun effetto invalidante sulla notificazione;
c)- che l'attestazione del rifiuto di ricevere il piego raccomandato, apposta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, in quanto fidefacente fino a querela di falso, non sarebbe contrastata da alcun elemento contrario, con conseguente validità della notificazione de qua;
d)- che - evidente ictu oculi la identità della grafia nelle annotazioni apposte sull'avviso di ricevimento e sul retro del piego - la diversità delle date ivi rispettivamente apposte (12 e 13 gennaio 1998), ferma la validità della notificazione, comporterebbe l'unica conseguenza del diverso computo dei termini a comparire per il convenuto;
- che il ricorso merita accoglimento;
- che la disciplina rilevante nella fattispecie può così delinearsi: 1)- l'art. 7 comma 4 della legge n. 890 del 1982 dispone che "l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati dalla specificazione dalla qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo"; 2)- la prima parte dell'art. 8 comma 1 della stessa legge prefigura due distinte fattispecie: la prima attiene al caso, in cui il destinatario del piego raccomandato, contenente l'atto da notificare, ovvero le persone alle quali può farsene la consegna (vale a dire, quelle indicate nei commi 2 e 3 del precedente art. 7), ricevono il piego e, tuttavia, rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento;
la seconda riguarda il caso, in cui il destinatario dell'atto rifiuta di ricevere il piego, ovvero - il che e parificato, quanto agli effetti, alla precedente ipotesi - di firmare il registro di consegna, con l'ovvia conseguenza che il piego stesso non gli viene consegnato;
3)- la seconda parte del medesimo comma dell'art. 8 prevede che l'agente postale, in tutti i casi considerati nella prima parte, deve "fare menzione" del rifiuto - di firmare l'avviso di ricevimento, da parte del destinatario o delle persone abilitate a ricevere il piego;
di ricevere il piego, o di firmare il registro di consegna, da parte del destinatario - nell'avviso di ricevimento;
deve, altresì, nel caso di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario (di firmare l'avviso di ricevimento), indicare, nell'avviso medesimo, nome, cognome e qualità di tale persona;
deve, ancora, "apporre la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento"; deve, infine, restituire in raccomandazione al mittente il solo avviso di ricevimento, non firmato per ricezione, nel caso in cui il piego sia stato tuttavia consegnato al destinatario o alle persone abilitate (prima fattispecie), ovvero l'avviso stesso "unitamente al piego, nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo" (seconda fattispecie);
4) - la terza parte dello stesso primo comma dell'art. 8 stabilisce che "la notificazione si ha por eseguita alla data suddetta": alla data, cioè, apposta (unitamente alla propria firma) dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, dopo aver fatto ivi constare l'ipotesi di "rifiuto" verificatasi;
- che, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, dianzi (cfr., supra. Ritenuto in fatto) integralmente riprodotta, la sua ratio decidendi deve essere individuata nell'affermazione, secondo cui, con un chiaro riferimento all'art. 160 cod. proc. civ., "la notificazione della citazione introduttiva
è nulla perché le risultanze dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto non consentono di ritenere con certezza che il rifiuto di ricevere il piego fu opposto dall'RS";
- che, dunque - tenuto conto che, dall'esame diretto degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, nella specie, emerge che l'attestazione dell'agente postale, contenuta nell'avviso di ricevimento de quo, è formulata nei seguenti termini;
"RIFIUTATO a MITT. 12/1 1996" - la questione sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire se, alla luce della disciplina legislativa dianzi delineata, una fattispecie siffatta è idonea, o non, a far ritenere che il rifiuto sia stato opposto dal destinatario dell'atto e che, quindi, la notificazione deve considerarsi ritualmente eseguita nei suoi confronti alla data apposta dall'agente postale nell'avviso di ricevimento (12 gennaio 1998);
- che la risposta positiva al quesito si impone per la decisiva ed assorbente ragione che la disciplina legislativa dianzi analizzata prevede che, se il rifiuto (di firmare l'avviso di ricevimento) viene opposto da persona (abilitata alla consegna, ma) diversa dal destinatario dell'atto da notificare, l'agente postale deve indicare, nell'avviso di ricevimento, "il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità"; sicché, nel caso in cui - quale quello di specie - nell'avviso di ricevimento non risultino siffatte indicazioni, può legittimamente presumersi che la sola espressione "rifiutato", contenuta nell'avviso di ricevimento e seguita dalla data e dalla firma dell'agente postale, sia equivalente alla più corretta espressione "rifiutato dal destinatario" e si riferisca al rifiuto (del piego o di firmare il registro di consegna) opposto, appunto, dal destinatario dell'atto da notificare;
con la conseguenza che, in tal caso, essendovi certezza legale che la persona che ha opposto il rifiuto è lo stesso destinatario dell'atto da notificare, la notificazione può, conformemente alla predetta disciplina, ritenersi legittimamente e, perciò, validamente ed efficacemente eseguita al destinatario medesimo nella data attestata dall'agente postale;
- che - a prescindere da ogni altra, pur possibile considerazione, contraria alle considerazioni svolte dalla Corte napoletana - nessuna rilevanza hanno le osservazioni, argomentate dalla Corte medesima, per ritenere la nullità della notificazione de qua, e fondate sull'interpretazione dalla espressioni apposta sul retro del piego raccomandato restituito al mittente: infatti, costituisce costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 84 del 1994, a s.u., 1996 del 2000, 16934 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postalo, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui e avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato;
- che, parimenti, non ha alcun rilievo la circostanza che la firma dell'agente postale, apposta sull'avviso di ricevimento sia illeggibile: infatti, è noto che questa Corte, nella sentenza n. 2327 del 1998, con argomentazioni totalmente condivise dal Collegio, ha affermato il principio, secondo cui non sussiste violazione degli artt. 7 comma 5 ed 8 comma 1 della legge n. 890 del 1982, se l'avviso di ricevimento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale è sottoscritto con sigla, anziché con firma per esteso, dall'agente postale, in quanto l'identificabilità - normalmente difficile attraverso la sigla, di solito non facilmente leggibile - di chi esegue la formalità prescritte dalle predette norme - e irrilevante, salvo che il destinatario dell'atto dimostri, superando la presunzione contraria, la carenza della necessaria qualifica in capo a chi esegue la notificazione;
- che le considerazioni che precedono conducono ad affermare - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - che la notificazione della citazione, eseguita a mezzo del servizio postale il 12 gennaio 1998 (con la quale MP RO convenne RO RS dinanzi al Pretore di Trentola, per sentir determinare il confine tra i fondi di rispettiva proprietà nella località Castallo del Comune di Villa Literno e condannare il convenuto alla restituzione della superficie indebitamente occupata, nonché al risarcimento dei danni), in quanto rifiutata dal destinatario RO RS, deve ritenersi legittimamente eseguita nei confronti di quest'ultimo alla data predetta del 12 gennaio 1998;
- che, pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, la quale provvederà a decidere le altre questioni, preliminari e di merito, sottopostole, nonché a regolare la spese della presente fase dal processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara la validità dalla notificazione della citazione introduttiva del presenta giudizio;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004