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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2724 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Morcavallo
- appellante -
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
assistiti e difesi dall'avv. Maurizio Riommi
- appellati - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi al Tribunale del lavoro di Roma, successivamente riuniti, , Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, esponevano:
[...] CP_9 Controparte_10
che erano dipendenti dell' (d'ora in avanti, Parte_1
), con contratto di lavoro subordinato e mansioni di collaboratore sanitario professionale Parte_2
infermiere;
che avevano svolto un orario di lavoro articolato su turni distribuiti su tre diverse articolazioni di orario
(denominati “H24”) e precisamente dalle ore 6:40 alle ore 13:45, dalle ore 13:10 alle ore 20:15 e dalle ore
19:40 alle ore 7:15, ripartiti su orario settimanale;
che non avevano fruito del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nel periodo indicato in ciascun ricorso, nei quali avevano lavorato per oltre sei ore;
che avevano diritto, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale.
2. Tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
<<- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare,
il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al riconoscimento in Parte_1
favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, - condannare, conseguentemente, l' a Parte_1
risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto…non riconosciuti…al valore di €.4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia…oltre all'ulteriore risarcimento del danno…con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dai ricorenti e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda.
4. Con sentenza del 12 marzo 2024 l'adito Tribunale così statuiva:
<
con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento delle seguenti somme, oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria:
a) a € 6.079,36; Controparte_1
b) a € 7.115,99; Controparte_2
c) a € 3.560,06; Controparte_3
d) a € 5.757,22; Controparte_4
e) a 2.221,94; CP_5
f) ad € 4.035,01; Controparte_6
g) a € 4.563,65; Controparte_7
h) ad € 1.738,73; Controparte_8
i) a € 5.703,53; CP_9
j) a € 3.601,36; Controparte_10 respinge nel resto il ricorso>>.
5. Rilevava (in estrema sintesi) il primo giudice:
un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore e tale dipendente ha diritto al risarcimento del danno se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce ad osservare la pausa. Poiché il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19), da cui discende anche l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente convenuto in quanto relativa ai soli crediti retributivi, tale diritto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono>>;
<
di retribuzione percepite in coincidenza con la pausa pranzo.
In effetti i ricorrenti hanno diritto sia alla pausa di lavoro (come scritto nella citata sentenza della Suprema
Corte), sia al corrispettivo per le prestazioni lavorative rese, che dunque non può detrarsi dalla somma dovuta a titolo risarcitorio per la mancata fruizione della pausa in questione.
Non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale (eccepito da parte resistente) che in effetti riguarda crediti di natura retributiva, mentre nello specifico trattasi di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione alla mancata attribuzione di un beneficio di natura assistenziale (al riguardo si richiama ancora la citata sentenza della Suprema Corte); pertanto deve farsi applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, non decorso (i crediti più antichi risalgono al maggio 2014).
I ricorrenti hanno dunque diritto a percepire la somma per ciascuno indicata nel rispettivo ricorso,
correttamente elaborata sulla base di dati (il numero dei turni di lavoro osservati con orario superiore a sei ore ed il valore dei buoni pasto pari ad € 4.13), non contestati dalla resistente>>; <
deduzione (mancando alcuna allegazione in fatto, come eccepito da parte resistente)>>.
6. Con ricorso dell'1 ottobre 2020 l' interponeva appello. Pt_1
Gli appellati resistevano.
7. Con il primo motivo, l si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Pt_2
Assume la parte che <
configurazione della pretesa attorea come risarcitoria non escludono la soggiacenza dell'asserito credito alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, numero 4, cod. civ.>>.
8. Con i restanti motivi, in sintesi l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
8.1 il tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti che operino con orario giornaliero scisso in due segmenti separati da un intervallo, collocato fuori dall'orario di lavoro, ed è
invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno e non prevista con riferimento alla prestazione non in turno ma ad orario ininterrotto;
non aver considerato che essa <
alle indicazioni dell'amministrazione regionale, sin dal 2011 ne limitò l'istituzione ai dipendenti in servizio per oltre otto ore nel corso della giornata lavorativa.
8.2 L'istituzione del servizio con l'individuazione delle limitazioni indicate corrisponde all'esercizio del potere di autonomia gestionale che le disposizioni contrattuali collettive del 2001 e del 2009, già richiamate,
attribuiscono in subiecta materia alle aziende e agli enti del comparto, sì da configurare detta istituzione -e a fortiori l'istituzione con limitazioni nel quadro delle risorse gestionali, organizzative e finanziarie- come un potere discrezionale>>. 8.3 è da escludersi la sussistenza del diritto alla fruizione del servizio di mensa da parte del personale operante in turno notturno;
8.4 la consumazione del pasto in mensa, mediante fruizione della pausa in un arco temporale escluso dal computo dell'orario di lavoro ed utile invece per lo spostamento e la permanenza nei locali della mensa (o in punto di ristoro esterno), comporta che detto arco temporale non può essere retribuito.
9. Il primo motivo è infondato.
Il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive (Cass.
20250/2024).
Ne consegue che alla data di instaurazione del presente giudizio (2023), la prescrizione (decennale) non si era, per certo verificata, atteso che la pretesa attorea decorreva dal 2014.
10. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Cass. 24271/2024 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"; che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro”. Il diritto alla fruizione del ticket mensa va riconosciuto anche per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo (Cass. cit.).
Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché
avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro.
Il Collegio condivide e fa propri i principi più volte affermati dalla S.C. (oltre a Cass. 24271/2024, vd. Cass. n.
22478/2024; 32113/2022 e 5547/2021).
11. L'appello è, pertanto, totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024, dall' Parte_1
nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 marzo 2024.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2724 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Morcavallo
- appellante -
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
assistiti e difesi dall'avv. Maurizio Riommi
- appellati - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi al Tribunale del lavoro di Roma, successivamente riuniti, , Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, esponevano:
[...] CP_9 Controparte_10
che erano dipendenti dell' (d'ora in avanti, Parte_1
), con contratto di lavoro subordinato e mansioni di collaboratore sanitario professionale Parte_2
infermiere;
che avevano svolto un orario di lavoro articolato su turni distribuiti su tre diverse articolazioni di orario
(denominati “H24”) e precisamente dalle ore 6:40 alle ore 13:45, dalle ore 13:10 alle ore 20:15 e dalle ore
19:40 alle ore 7:15, ripartiti su orario settimanale;
che non avevano fruito del servizio di mensa o sostitutivo a spese dell'azienda nel periodo indicato in ciascun ricorso, nei quali avevano lavorato per oltre sei ore;
che avevano diritto, in base alla contrattazione collettiva di comparto, non derogabile a opera di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, alla corresponsione del controvalore dei buoni pasto maturati in costanza di rapporto, stante la pacifica istituzione del servizio mensa aziendale.
2. Tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
<<- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare,
il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al riconoscimento in Parte_1
favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, - condannare, conseguentemente, l' a Parte_1
risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto…non riconosciuti…al valore di €.4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia…oltre all'ulteriore risarcimento del danno…con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo>>.
3. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dai ricorenti e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda.
4. Con sentenza del 12 marzo 2024 l'adito Tribunale così statuiva:
<
con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento delle seguenti somme, oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria:
a) a € 6.079,36; Controparte_1
b) a € 7.115,99; Controparte_2
c) a € 3.560,06; Controparte_3
d) a € 5.757,22; Controparte_4
e) a 2.221,94; CP_5
f) ad € 4.035,01; Controparte_6
g) a € 4.563,65; Controparte_7
h) ad € 1.738,73; Controparte_8
i) a € 5.703,53; CP_9
j) a € 3.601,36; Controparte_10 respinge nel resto il ricorso>>.
5. Rilevava (in estrema sintesi) il primo giudice:
un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore e tale dipendente ha diritto al risarcimento del danno se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce ad osservare la pausa. Poiché il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19), da cui discende anche l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente convenuto in quanto relativa ai soli crediti retributivi, tale diritto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono>>;
<
di retribuzione percepite in coincidenza con la pausa pranzo.
In effetti i ricorrenti hanno diritto sia alla pausa di lavoro (come scritto nella citata sentenza della Suprema
Corte), sia al corrispettivo per le prestazioni lavorative rese, che dunque non può detrarsi dalla somma dovuta a titolo risarcitorio per la mancata fruizione della pausa in questione.
Non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale (eccepito da parte resistente) che in effetti riguarda crediti di natura retributiva, mentre nello specifico trattasi di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione alla mancata attribuzione di un beneficio di natura assistenziale (al riguardo si richiama ancora la citata sentenza della Suprema Corte); pertanto deve farsi applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, non decorso (i crediti più antichi risalgono al maggio 2014).
I ricorrenti hanno dunque diritto a percepire la somma per ciascuno indicata nel rispettivo ricorso,
correttamente elaborata sulla base di dati (il numero dei turni di lavoro osservati con orario superiore a sei ore ed il valore dei buoni pasto pari ad € 4.13), non contestati dalla resistente>>; <
deduzione (mancando alcuna allegazione in fatto, come eccepito da parte resistente)>>.
6. Con ricorso dell'1 ottobre 2020 l' interponeva appello. Pt_1
Gli appellati resistevano.
7. Con il primo motivo, l si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Pt_2
Assume la parte che <
configurazione della pretesa attorea come risarcitoria non escludono la soggiacenza dell'asserito credito alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, numero 4, cod. civ.>>.
8. Con i restanti motivi, in sintesi l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
8.1 il tribunale, in modo incongruo rispetto al dato letterale e al sistema delineato dalla disciplina negoziale collettiva, ha erroneamente trascurato che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per lo spostamento in mensa è prevista per i soli lavoratori non turnisti che operino con orario giornaliero scisso in due segmenti separati da un intervallo, collocato fuori dall'orario di lavoro, ed è
invece incompatibile con lo svolgimento del lavoro infermieristico in turno e non prevista con riferimento alla prestazione non in turno ma ad orario ininterrotto;
non aver considerato che essa <
alle indicazioni dell'amministrazione regionale, sin dal 2011 ne limitò l'istituzione ai dipendenti in servizio per oltre otto ore nel corso della giornata lavorativa.
8.2 L'istituzione del servizio con l'individuazione delle limitazioni indicate corrisponde all'esercizio del potere di autonomia gestionale che le disposizioni contrattuali collettive del 2001 e del 2009, già richiamate,
attribuiscono in subiecta materia alle aziende e agli enti del comparto, sì da configurare detta istituzione -e a fortiori l'istituzione con limitazioni nel quadro delle risorse gestionali, organizzative e finanziarie- come un potere discrezionale>>. 8.3 è da escludersi la sussistenza del diritto alla fruizione del servizio di mensa da parte del personale operante in turno notturno;
8.4 la consumazione del pasto in mensa, mediante fruizione della pausa in un arco temporale escluso dal computo dell'orario di lavoro ed utile invece per lo spostamento e la permanenza nei locali della mensa (o in punto di ristoro esterno), comporta che detto arco temporale non può essere retribuito.
9. Il primo motivo è infondato.
Il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive (Cass.
20250/2024).
Ne consegue che alla data di instaurazione del presente giudizio (2023), la prescrizione (decennale) non si era, per certo verificata, atteso che la pretesa attorea decorreva dal 2014.
10. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Cass. 24271/2024 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"; che, pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale erroneamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 disconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro”. Il diritto alla fruizione del ticket mensa va riconosciuto anche per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo (Cass. cit.).
Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché
avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore e non si comprende la ragione per la quale dovrebbe operarsi una decurtazione dell'intero danno subito dal dipendente, per il fatto che la consumazione del pasto in mensa è escluso dal computo dell'orario di lavoro.
Il Collegio condivide e fa propri i principi più volte affermati dalla S.C. (oltre a Cass. 24271/2024, vd. Cass. n.
22478/2024; 32113/2022 e 5547/2021).
11. L'appello è, pertanto, totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024, dall' Parte_1
nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 12 marzo 2024.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis