Sentenza 4 giugno 2019
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2019, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2019 |
Testo completo
07469-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1012/19 Massimo Ricciarelli Mirella Agliastro - Relatore - CC - 04/06/2019 Ercole Aprile R.G.N. 6652/2019 Gaetano De Amicis Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. HU AN nato a [...] il [...] า 2. HU RD nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/10/2018 della Corte di appello di Brescia Sezione Misure di prevenzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
lette le richieste del Procuratore Generale dott.ssa Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia Sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 15/10/2018, confermava il decreto emesso dal Tribunale di Brescia in data 28/05/2018 nei confronti di HU AN e HU RD, con il quale era stata disposta nei loro confronti la confisca di prevenzione dell'immobile già oggetto di sequestro in data 07/08/2018, intestato formalmente a HU RD e nella disponibilità di HU AN, padre del predetto, sito nel centro di Cologno al Serio. Il Tribunale aveva evidenziato che detto immobile costituiva il provento, (ovvero reimpiego di proventi) dell'attività delittuosa di HU AN ed era stato acquistato mediante un negozio di permuta: il RD aveva sottoscritto un atto notarile pubblico con una zia avente ad oggetto la permuta di una villa acquistata un anno prima nel centro di AN con l'immobile citato, ubicato a Cologno al Serio, comprensivo di un magazzino e di un'autorimessa, acquistato per il prezzo di € 310.000,00. La villa, comperata dal RD allora diciottenne, era stata scambiata con l'immobile di Cologno al Serio che sarà oggetto di confisca. La singolarità consiste nel fatto che, nell'atto notarile, alla villa di Cologno, veniva attribuito il valore di € 380.000,00; alla villa di AN veniva attribuito il valore di € 217.000,00. Il conguaglio pari ad € 163.000,00 veniva corrisposto alla zia a mezzo di undici vaglia postali che erano stati ordinati (alla stregua degli accertamenti dei Carabinieri di Bergamo) da soggetti terzi, tutti gravati da precedenti penali e con capacità reddituali insufficienti a giustificare tali esborsi. La zia risultava priva di redditi e aveva emesso un vaglia postale per € 20.000,00; cinque vaglia postali per € 95.000,00 venivano emessi da una ragazza di 19 anni;
tre vaglia postali per € 25.000,00 venivano emessi dalla madre di HU RD risultante priva di reddito;
un vaglia postale per € 10.000,00 veniva emesso da un'altra donna ed un vaglia postale per € 13.000,00 da un'altra donna ancora, entrambe prive di reddito. Inoltre, il RD stesso era risultato un soggetto privo di capacità reddituale propria e la provvista per l'acquisto della villa di AN e per la corresponsione del conguaglio nella permuta con la villa di Cologno proveniva da soggetti terzi per lo più membri della stessa famiglia e muniti di reddito nullo o assai modesto;
dalla valutazione di tali anomale emergenze, la Procura di Brescia aveva desunto trattarsi di intestazione fittizia dell'immobile di Cologno al Serio, via Vespucci, riconducendolo alla disponibilità del proposto HU AN, il quale, peraltro, dimorava stabilmente in tale stabile. A sua volta, la disponibilità economica del proposto HU AN evidenziava un reddito del 2016 di appena € 11.708,00 lordi, percepiti in epoca successiva alle operazioni immobiliari non avendo costui mai svolto attività lavorativa prima del 2016. Si evidenziava, dunque, una conclamata sproporzione tra il patrimonio detenuto ed il reddito dichiarato dal proposto. TU era gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio (furto, truffa, 2 ricettazione e rapina commessi tra il 2003 e il 2010), da numerosi precedenti di polizia ed inoltre risultava destinatario di misure di prevenzione personali. Di conseguenza, era stato disposto il sequestro dell'immobile ex art. 20 d.lgs n. 159/11, ritenendo il bene, frutto o reimpiego di attività illecite, risultando che il proposto AN era soggetto che ha vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi dei delitti commessi contro il patrimonio dall'anno 2000 al 2012 e tenuto altresì conto dei numerosi pregiudizi di polizia: infatti nelle banche dati delle Forze di Polizia risultavano notizie di reato a carico di HU AN dal 1998 al 2013 anche per ipotesi associative finalizzate alla commissione di reati contro il patrimonio. Fino al 2013 non risulta che il proposto avesse svolto attività lavorativa lecita. Soltanto nell'ambito della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo stesso era stato assunto presso una società cooperativa con le mansioni di autista-operaio generico con il reddito già sopraindicato di € 11.708,00. Anche il figlio RD, formale intestatario della villa di Cologno al Serio, è gravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio e non ha mai svolto attività lavorativa e i redditi dichiarati sono pari a zero. Anche la madre di RD è gravata da precedenti per reati contro il patrimonio e non ha mai svolto attività lavorativa. Dalla sentenza del Tribunale di Milano del 25/05/2013 emerge che HU AN è inserito in un circuito criminale dedito a truffe seriali aventi ad oggetto autovetture di elevato valore realizzate da più persone mediante contraffazione di assegni, falsificazione di documenti di identità, creazione di falsi contratti di finanziamento, esportazione della refurtiva all'estero per farne perdere le tracce. Inoltre, AN è stato destinatario di ordini di rimpatrio emessi dal Questore della Provincia di Forlì e di Milano, di foglio di via obbligatorio emessi dal Questore della Provincia di Bergamo e avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Como. Il Tribunale di Brescia aveva, inoltre, rilevato che l'immobile di AN era stato acquistato dal RD diciottenne, in data 23/01/2015, mentre la permuta con l'immobile di Cologno al Serio era stato acquistato il 29/01/2016. Rilevava ancora che l'epoca della manifestata pericolosità sociale del proposto non era circoscritta ai soli anni di commissione dei reati accertati con sentenza irrevocabile nel novembre 2010, ma si doveva tenere conto di condotte successive alla pronuncia di condanna da collegare alle segnalazioni di polizia a suo carico tra il 2011 e il 2013. Il Tribunale argomentava che, pur in assenza di una piena sovrapponibilità tra la manifestazione di pericolosità sociale di AN e la data di acquisto dell'immobile di AN, tale circostanza non appariva ostativa al provvedimento di confisca poiché devono ritenersi suscettibili di 3 confisca anche gli acquisti compiuti in un arco di tempo prossimo all'epoca di manifestazione di pericolosità sociale. La Corte di appello ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Brescia il 28/05/2018. Il Collegio ha richiamato la analitica motivazione del decreto di sequestro;
la difesa degli HU aveva dedotto che erano stati i parenti che avevano fatto "una colletta" per regalare e intestare al RD l'immobile e, pertanto, non si tratterebbe di intestazione fittizia. Dopo la permuta, AN aveva dimorato nell'immobile sequestrato, nel mese di luglio 2016 e nei due anni successivi, per potere avviare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e scontare il periodo di affidamento in prova nella medesima abitazione, in relazione ad una condanna divenuta esecutiva. Ma AN ha sempre condotto una vita da nomade e risulta residente presso il Comune di Dalmine ad un indirizzo assegnato ai soggetti senza fissa dimora. Secondo la difesa, non vi sarebbe prova che i reati commessi da AN fino al 2010 abbiano consentito l'acquisizione di proventi proporzionati al futuro acquisto. Inoltre, si lamenta la mancanza di qualsiasi indicazione circa l'inquadramento di AN in una delle categorie di cui all'art. 4 d.lgs n. 159/2011. La Corte di appello di Brescia ha replicato che la figura di AN era da inquadrare nella categoria dei soggetti di cui all'art. 4 lett. c) e art. 1 lett. a) e b) del d.lgs n. 159/2011: in tal senso, era stata formulata la richiesta del Procuratore della Repubblica ed il provvedimento conforme del Tribunale di Brescia. Dal punto di vista giudiziario, emergeva che nel dicembre 2012 HU AN aveva formato sedici copie di un assegno circolare apparentemente emesso da ED custodite presso la sua abitazione ed inoltre, era stato destinatario di una sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. da parte del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 24/05/2013. Il giudice dell'impugnazione rilevava che, conformemente a quanto affermato dal Tribunale, la confisca di prevenzione non richiede una piena sovrapponibilità tra l'ammontare dei guadagni illeciti ed il valore dei beni da sottoporre a confisca, ma stabilisce una presunzione di illiceità degli acquisti effettuati direttamente o indirettamente da soggetti abitualmente dediti al crimine, quando tali acquisti risultino sproporzionati ai redditi dichiarati, come nel caso di specie, con riferimento alla sproporzione tra la sostanziale assenza di fonti di redditi leciti in capo al proposto ed ai suoi familiari e il valore della villa intestata al figlio, ma nella disponibilità del proposto AN. Le difese non sono state in grado di documentare adeguatamente la provenienza lecita della provvista 4 asseritamente messa a disposizione dei familiari di parte materna del RD per l'acquisto dell'immobile confiscato.
2. Ricorre per cassazione HU RD per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. Ottaviano Mussumeci per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 117 Cost. art. 1 Prot. Add. 1 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo ratificata dall'Italia con legge n. 296/97 ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: la sentenza CEDU "De Tommaso" esplicha i propri effetti anche nel caso di specie e la difesa insiste nella richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 4 lett c) e 16 lett. a) d.lgs n. 159/11; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs n. 159/11 per assenza o carenza di motivazione del decreto con riferimento alla prova dell'intestazione fittizia dei beni oggetto di confisca;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 23 in relazione all'art. 7 d.lgs n. 159/11 per assenza o carenza di motivazione, con riferimento al riconoscimento della pericolosità sociale del proposto contestata dalla difesa con l'atto di appello;
4) violazione e falsa applicazione della norma di legge con riferimento ai criteri di determinazione della pericolosità sociale: nei cinque anni precedenti all'acquisto dell'immobile oggetto di confisca, il proposto non ha riportato condanne;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 23 d.lgs n. 159/11 con riferimento all'assenza di motivazione in punto di correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisto del bene, atteso che il primo acquisto di beni contestato al proposto risale al 2015 mentre l'ultimo precedente penale è relativo al 2010; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 24 d.lgs n. 159/11 nella insussistenza della sproporzione del patrimonio rispetto alla capacità reddituale sollevata dalla difesa nell'atto di appello.
3. Ricorre per cassazione HU AN per il tramite del primo difensore di fiducia avv. Andrea Alberti per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; 1) ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d.lgs n. 159/11 per avere applicato la misura di prevenzione patrimoniale in mancanza del requisito della "disponibilità" dell'immobile confiscato, essendo 5 l'immobile di proprietà del figlio del ricorrente e per avervi il proposto dimorato soltanto per il periodo in cui si trovava sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale;
2) ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs n. 159/11 per avere applicato la misura di prevenzione patrimoniale in assenza di pericolosità pregressa ed attuale del proposto.
4. Ricorre ancora per cassazione HU AN per il tramite del secondo difensore di fiducia avv. Roberto Bruni, con atto del 06/02/2019, deducendo, come unico motivo, violazione di legge consistita nell'inosservanza dell'art. 10 comma 2 d.lgs n. 159/11 con riferimento all'attualità della pericolosità sociale al momento dell'acquisto dell'immobile.
5. In data 16/05/2019 HU AN ha presentato motivi nuovi, per il tramite dell'avv. Roberto Bruni, facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 24/01/2019 - 27/02/2019 n. 24 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs n. 159/11 nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo secondo si applichino anche ai soggetti indicati all'art. 1 lett. a) e dell'art. 16 medesimo decreto nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca disciplinato dagli artt. 20 e 24 si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1 comma 1 lett. a). Pertanto, le misure di prevenzione patrimoniale non sono più applicabili a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi, mentre continua ad applicarsi a coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose. Nel caso di specie, il decreto ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi della lett. a) e della lett. b) dell'art. 1 decreto citato. Non è chiaro, secondo il decreto impugnato, se la pericolosità sociale del ricorrente possa ascriversi nell'una o nell'altra categoria nel periodo in cui gennaio dell'anno 2015 ha proceduto all'acquisto dell'immobile. Inoltre, non sarebbero state indicate le categorie di delitti commessi abitualmente che abbiano effettivamente generato profitti in capo allo stesso e costituiscano l'unico o una componente significativa del reddito del soggetto.
6. In data 19/04/2019, il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi osservando quanto segue: a) con il primo atto di ricorso AN deduce violazione dell'art. 24 d.lgs n. 159/11 avendo la Corte confermato la confisca dell'immobile nonostante che il ricorrente non avesse la disponibilità dello stesso e avendovi dimorato solo temporaneamente. Deduce, inoltre, la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs n. 159/11 con riferimento all'erroneo riconoscimento della pericolosità nel periodo di interesse per la misura patrimoniale tenuto conto che i reati accertati con sentenza irrevocabile si fermano al 2012; con ulteriore atto redatto nell'interesse di AN, si deduce violazione dell'art. 10 d.lgs n. 159/11 per mancata motivazione quanto al riconoscimento della pericolosità al momento dell'acquisto dell'immobile; b) HU RD, a sua volta, ha eccepito la illegittimità costituzionale delle norme del codice antimafia relative alla c.d. pericolosità generica ed alle misure patrimoniali, richiamando la giurisprudenza comunitaria, segnatamente la sentenza della CEDU De Tommaso. Deduce inoltre, plurime violazioni del d.lgs n. 159/11 con riferimento alla ritenuta natura fittizia dell'intestazione dell'immobile; c) osserva il Procuratore Generale che il ricorso di HU AN appare manifestamente infondato per carenza di interesse in quanto lo stesso non è destinatario di misura di prevenzione personale né risulta intestatario dell'immobile confiscato di cui al contrario rivendica la non disponibilità; d) unico legittimato ad avanzare il ricorso è dunque solo il figlio intestatario fittizio secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità; e) a sua volta, il ricorso di HU RD è inammissibile per assenza dei requisiti formali per accedere al giudizio quale terzo interessato al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., portatore di interessi civilistici, non può stare personalmente in giudizio ed ha l'onere di conferire la procura alle liti al difensore analogamente al processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.. Nel caso di specie, non risulta al fascicolo il rilascio della procura speciale al difensore di fiducia da parte del terzo interessato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si deve affrontare la questione sollevata dal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo il quale HU RD, terzo interessato, non avrebbe conferito la procura alle liti al difensore. Ha affermato il P.G. che, nel caso di specie, non risulterebbe al fascicolo il rilascio della procura speciale al difensore di fiducia, di conseguenza, egli non sarebbe legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone una misura di prevenzione reale quale la confisca (ex plurimis Sez. 6, n. 46429 del 7 17/09/2009, Pace, Rv. 245440; Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Luca, Rv. 252925). Tuttavia, questa Corte rileva che al punto 11 dell'indice della memoria del difensore, viene citata "la procura speciale", anche se non risulta tra i documenti trasmessi a questo ufficio: nell'ottica del rispetto delle regole processuali, si deve dare atto che sia stato adempiuto l'onere di "indicare in quale atto del fascicolo è contenuta la volontà della parte di conferire il mandato speciale" anche per il presente grado di giudizio e, pertanto, la questione può ritenersi superata.
2. Prendendo le mosse dall'esame dei ricorsi presentati, va ancora premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo ed altro, Rv. 270080). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, non essendo deducibile, in sede di legittimità, il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno ed altri, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge", è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
3. Precisati i limiti, nella materia trattata, del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione, osserva la Corte come la decisione impugnata non meriti, nei termini sopra indicati, censura alcuna, alla luce dei motivi proposti dai ricorrenti.
4. Ricorso di HU RD (avv. Ottaviano Mussumeci) Bisogna rilevare che, anche accantonando l'illustrata pregiudiziale causa di inammissibilità posta dal P.G., il ricorso di HU RD prefigura in parte า 8 motivi indeducibili ed in parte all'evidenza infondati nelle censure, già peraltro prospettate in appello. In primo luogo va sottolineato che il ricorso proposto da RD, terzo interessato, risulta essere stato dedicato parzialmente (motivi 3-4-5-6) ad argomentare sulla assenza delle condizioni per la declaratoria di pericolosità del proposto, padre del ricorrente, mentre le argomentazioni finalizzate a rivendicare la proprietà e la non riconducibilità al proposto medesimo del bene intestato o facente capo al terzo (con riferimento ai motivi n. 1-2), non sono supportate dall'indicazione di specifici e risolutivi elementi a fondamento della tesi propugnata di coincidenza tra proprietà formale e proprietà sostanziale. La commistione di difese comuni tra i ricorrenti con motivi a sostegno vicendevole comporta dei riflessi anche in punto di diritto. Secondo un assunto giurisprudenziale, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608). Secondo altra più consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità di orientamento opposto all'assunto indicato, quanto alla posizione del proposto, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse se si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario;
è, invece, ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta ed altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario ed altro, Rv. 265767; Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio, Rv. 268232). Nel caso di specie, è opportuno anticipare che il ricorso di HU AN non è meramente "adesivo" alla posizione processuale del figlio terzo intestatario (ritenuto fittizio), ma prospetta questioni riguardanti la pericolosità sociale, la sproporzione di valori, la legittima provenienza della provvista: ciò porta ad escludere la inammissibilità de plano del ricorso dallo stesso presentato (con riferimento alla carenza di interesse), sebbene i motivi siano comunque 9 inammissibili per le ragioni che di seguito saranno svolte con riferimento alla disamina della sua specifica posizione. Quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte di HU RD, occorre evidenziare che, pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che la problematica incide sulla confisca. Per il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.).
5. Passando a trattare il primo motivo del ricorso di HU RD, esso deduce che i principi contenuti nella sentenza CEDU "De Tommaso"
contro
Italia del 23/02/2017, esplichino i propri effetti anche nel caso di specie e si insiste nella richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 4 lett. c) e 16 lett. a) d.lgs n. 159/11. In questa sede va rilevato che il motivo in questione, oltre ad essere già stato proposto in appello, è rimasto sfornito - graficamente - di qualsivoglia contenuto censorio, limitandosi la difesa ad affermare che "il portato della sentenza CEDU De Tommaso» è rilevante nel caso di specie" e che "sussistono tutti i presupposti necessari per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale", "trattandosi di sentenza emessa dalla Grande Camera" (p. 2 ric.). Il ricorso sul punto, dunque, è caratterizzato da genericità, anche perché è solo astrattamente ipotizzata una violazione del diritto di difesa, senza l'indicazione di quale sia stato il pregiudizio concreto che avrebbe subito il ricorrente. Inoltre, la questione non solo è manifestamente infondata, ma anche irrilevante ai fini della decisione sulle confische di prevenzione che in questa sede ci occupano, atteso che il diritto di difesa nel caso in esame risulta essere stato pienamente esercitato attraverso la presentazione di articolatissimi ricorsi per cassazione e di successive memorie. Sotto altro profilo, quanto ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale, di cui all'art. 16 del Codice Antimafia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddettoа 10 articolo nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a) e cioè coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
ipotesi che non riguarda il RD, terzo interessato nel procedimento di confisca quale prestanome, già pregiudicato e privo di attività lavorativa, mentre il padre AN è stato inquadrato nell'ambito della categoria di coloro che hanno vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi dei delitti commessi contro il patrimonio (p. 4 provv. primo grado;
p. 17 provv. imp.), tenuto conto dei precedenti penali e dei pregiudizi di polizia annoverati da quest'ultimo, come meglio di seguito sarà chiarito. I giudici della prevenzione hanno affermato che l'iscrizione del proposto AN in una categoria criminologica tipizzata dall'art. 1 Cod. Antim. ha avuto luogo sulla base di ampio e ponderato giudizio di fatto che ha ricostruito le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, nell'osservanza della legge interna (che non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale). Alla stregua della vigente normativa, la precipua finalità della confisca di prevenzione quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza. Tale finalità si pone in piena sintonia con la ratio decidendi delle pronunce della Corte EDU e con i principi informatori "dell'ordinamento convenzionale". Ne consegue che la richiesta formulata con il primo motivo di ricorso, superato dalla giurisprudenza sopravvenuta, non può trovare positiva considerazione.
6. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla affermata intestazione fittizia del bene oggetto di confisca, bene rientrante nella "presunzione di intestazione solo formale" e quindi fittizia nei confronti del ricorrente. La Corte d'appello ha puntualizzato che la presunzione di fittizia interposizione a carico del RD si ricava non solo dalla mancanza dei redditi dallo stesso mai dichiarati, dal fatto di essere figlio di soggetti sostanzialmente privi di reddito, ma anche dal fatto che un ragazzo appena diciottenne, senza avere mai svolto attività lavorativa, non è in grado di disporre di cospicui capitali per l'acquisto della villa di AN e per la corresponsione del conguaglio nella successiva fase di permuta con la villa di Cologno, mentre la tesi difensiva è nel 11 senso che la provvista per tali importanti acquisti sarebbe scaturita da terzi soggetti membri della famiglia (tuttavia risultati muniti di redditi nulli od esigui). Ha precisato la Corte di appello che i ricorrenti non contestano che all'epoca degli acquisti immobiliari e successivamente RD vivesse con i propri genitori e con la famiglia di origine e che quantomeno dal luglio 2016, AN è andato a vivere presso l'immobile sito in Cologno con tutta la famiglia a seguito della permuta con l'immobile di AN (p. 15 provv. imp.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici hanno affermato con razionale certezza processuale che RD fosse "intestatario fittizio" dell'immobile di cui risulta titolare, apparentemente finanziato in parte tramite titoli postali mai scambiati (i cui importi risultano comunque di ignota origine) dai membri della famiglia materna (per "spirito di solidarietà" non meglio identificato), a loro volta soggetti privi di reddito e di altre risorse patrimoniali, mentre il padre AN ne ha avuta concreta disponibilità nonostante سال l'intestazione alla persona del figlio, sulla base della presunzione legge che il ricorrente non è stato in grado di superare, a fronte di un provvedimento adottato nel rispetto dello Statuto delle misure patrimoniali delineato dagli artt. 20 e 24 Codice Antimafia (p. 13 provv. del Tribunale e p. 2 provv. Corte d'appello di Brescia). Del pari simulato è stato ritenuto il dedotto contratto di comodato d'uso gratuito della villa avente lunga durata, sin dal luglio 2016 e per i due anni successivi (p. 15 provv. imp.), essendo scaturito dalla esigenza di "fissa dimora" del proposto, onde ottenere dal Tribunale di Sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale per una condanna esecutiva, avendo le emergenze processuali evidenziato che l'immobile costituisce "reimpiego" di proventi dell'attività delittuosa di AN. Peraltro, la difesa non è stata in grado di documentare adeguatamente la provenienza lecita della provvista asseritamente messa a disposizione dai familiari del ramo materno del RD utilizzata per l'acquisto dell'immobile confiscato, né tantomeno la liceità delle somme utilizzate per l'acquisto del primo immobile sito in AN, poi successivamente permutato con quello di maggior valore sito in Cologno. -I giudici della prevenzione hanno puntualmente sviluppato con riferimento a dati fattuali il ragionamento che li ha condotti alla conclusione contestata. Il ricorso non evidenzia vizi logici della motivazione e quanto argomentato dal ricorrente non spiega quel che invece direttamente rileva, ossia la incapacità economica del RD di approntare i suindicati beni per l'acquisto dell'immobile. 12 Sotto altro profilo, non è superfluo sottolineare che le deduzioni poste alla base del motivo, sono sviluppate in fatto e mirano a mettere in discussione l'assetto probatorio acquisito in atti, non consentito in questa sede. Ha trovato applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce una "circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza", quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. 1, n. 23520 del 05/03/2013, Sollecito, non mass.; Sez. 1, n. 19623 del 22/02/2012, Spinelli, non mass.). Deve altresì ribadirsi come il meccanismo presuntivo operi in deroga alla disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. cit., ove in linea generale si prevede che incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, la sussistenza della disponibilità dei beni in capo al proposto (Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364). Tali principi sono espressione della estensione dei poteri di indagine funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 19 comma 3, d.lgs. cit., relative a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) investiti dagli accertamenti della polizia giudiziaria: attività, questa, che può essere svolta nei confronti di coloro che possono assumere la qualità di terzo intestatario e nei confronti di tutti coloro per i quali è possibile accertare i presupposti della operatività delle presunzioni previste dall'art. 26 d.lgs. cit. Al riguardo, è opportuno precisare che "la nullità degli atti di disposizione", anche se non espressamente dichiarata dal giudice, deve comunque intendersi come un effetto tipico del provvedimento ablativo. L'omessa declaratoria di nullità è priva di sanzioni processuali e non produce vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10153 del 2013, Colì, cit., in motivazione). Ciò non toglie, tuttavia, che la previsione di tale incombente processuale configuri un obbligo conseguenziale all'accertamento della fittizietà, la cui osservanza è dalla legge imposta al giudice, tenuto a dichiararla, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, al ricorrere dei presupposti normativamente stabiliti (Sez. 5, n. 18532 del 19/12/2012, dep. 2013, Vitale, non mass.; Sez. 6, n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Nicastri, non mass.). Manifestamente infondata è, pertanto, l'asserzione difensiva che non sarebbe stata fornita la prova della intestazione fittizia sia dell'acquisto della villa, sia con 13 riferimento al dedotto comodato d'uso da parte di AN dell'abitazione in cui ha dimorato l'intestatario e proprietario dell'immobile.
7. Con il terzo motivo si censura "la carenza di motivazione del decreto con riferimento alla contestazione della pericolosità sociale del proposto sollevata dalla difesa con l'atto di appello". Il tenore del motivo, come genericamente argomentato (pp.
3-4 ric.) fa riferimento alla figura del "proposto", figura che non è rivestita da HU RD, il quale nel presente procedimento è "terzo interessato". I giudici della prevenzione hanno riconosciuto l'intestazione fittizia dell'immobile permutato, riconducendolo alla disponibilità del proposto HU AN ed è nei suoi confronti che è stato ricostruito l'iter processuale che ha portato alla confisca del bene ritenendolo frutto o reimpiego di attività illecite. La irrilevanza della pericolosità del ricorrente RD non può avere l'effetto di impedire l'aggressione del bene di colui che lo ha illecitamente acquisito tramite una operazione di fittizia intestazione a terzi soggetti;
per tale motivo quel bene risulta aggredibile, prevalendo le ragioni della sua ablazione sulla terzietà dell'apparente intestatario. Con il quarto motivo si eccepisce la mancata osservanza dei criteri di determinazione della pericolosità sociale del proposto, atteso che, nei cinque anni precedenti all'acquisto dell'immobile, il proposto non avrebbe riportato condanne. Anche tale motivo fa riferimento alla figura di AN (p. 4 ric.) e non di HU RD, il quale nel presente procedimento è "terzo interessato". Con il quinto motivo si contesta l'assenza di motivazione in punto di correlazione temporale tra pericolosità sociale ed acquisto del bene, atteso che il primo acquisto di beni contestato al proposto risale al 2015 mentre l'ultimo precedente penale è relativo al 2010. Con il sesto motivo si contesta la sussistenza della sproporzione del patrimonio rispetto alla capacità reddituale del proposto. Ebbene, con riferimento ai quattro sopra indicati motivi, va ribadito che si tratta di questioni poste dal terzo interessato e, come già spiegato, essi sono inammissibili perché riguardano direttamente ed esclusivamente la posizione del proposto (di seguito analiticamente esaminate), competendo al terzo solo l'onere di dimostrare che i beni oggetto di confisca non sono stati oggetto di intestazione fittizia.
8. Si passa a trattare il ricorso HU AN (avv. Andrea Alberti) Va premesso che, a fronte dell'atteggiamento procedimentale fondato sulla totale negazione di disponibilità o titolarità dell'immobile confiscato a HU AN, i ricorsi formulati nell'interesse del proposto puntano a contrastare l'affermazione di pericolosità sociale dello stesso, sostenendo l'assenza di sproporzione sul bene comunque ineluttabilmente riconducibile al proposto. 14 9. Con il primo motivo si deduce la mancanza del requisito della disponibilità dell'immobile confiscato risultando formalmente di proprietà del figlio RD. Si è già ampiamente argomentato sulla fittizietà dell'intestazione al figlio dell'immobile nella disponibilità di AN. Quanto alla trascurabile rilevanza del simulato contratto di comodato d'uso del 25/07/2016, con decorrenza 26/07/2016 e scadenza 25/07/2021, la Corte di appello ha osservato che incontestatamente e documentalmente AN è andato a vivere con tutta la famiglia nella casa di Cologno adibendola ad abitazione propria e della famiglia, così confermandosi la disponibilità dell'immobile in capo al proposto. Alla stregua delle indagini patrimoniali svolte si è appurato che il primo bene immobile, costituito da una villa in località AN, è stato acquistato da HU RD, all'epoca diciottenne, mediante assegni postali mai posti all'incasso dal venditore. L'anno successivo, tale bene è stato permutato, dallo stesso RD, con un altro immobile ubicato a Cologno al Serio, integrato il valore compensativo di una cifra molto più elevata, tramite vagli postali da parte di soggetti non aventi capacità patrimoniali tali da giustificare cospicui esborsi. I provvedimenti dei giudici di merito hanno affermato la sussistenza della presunzione di intestazione fittizia nei confronti del RD, riconducendo l'immobile permutato al padre HU AN, il quale è risultato non avere mai svolto attività lavorativa prima del 2016 e, nell'anno 2016, avere dichiarato redditi per € 11.708,00 lordi, questi ultimi percepiti in epoca successiva alle operazioni immobiliari, così riconoscendosi la sussistenza della sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore del cespite acquistato. 10. Con il secondo motivo si eccepisce la mancanza di pericolosità pregressa ed attuale del proposto. stata ritenuta dai giudici dellaE' innanzitutto pacifico che quella che prevenzione a carico di AN è la c.d. "pericolosità generica". Infatti, sia dal decreto del Tribunale che da quello della Corte di appello, risulta che il giudizio di pericolosità del proposto è stato fondato sulla ritenuta e congiunta riconducibilità allo stesso delle condizioni di cui alle lettere a) [coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi] e b) [coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose] dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011. Come sopra ricordato, la Corte Costituzionale (sent. n. 24 del 20/11/2018, dep. 06/03/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del disposto di cui alla citata lettera "a" dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011: pertanto, al fine di verificare se nei confronti di AN è possibile ritenere che ricorressero le condizioni per 15 ritenerlo soggetto pericoloso, è necessario verificare sulla base di quali elementi di fatto il medesimo è stato ritenuto soggetto che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi abbia vissuto abitualmente (nell'arco temporale di interesse), anche solo in parte, con i proventi dell'attività delittuosa. Il requisito della "delittuosità" della condotta del ricorrente, risulta ampiamente dimostrato avendo i Giudici del merito nel dettaglio evidenziato la circostanza che AN aveva posto in essere una serie di condotte delittuose indubbiamente destinate ad ingenerare un profitto illecito, trattandosi di reati contro il patrimonio. Anche l'ulteriore requisito del vivere "abitualmente" con i proventi dell'attività delittuosa, risulta ampiamente scrutinato nel decreto di confisca emesso la Tribunale, poi confermato e richiamato dalla Corte di appello, per avere posto in essere una serie di reati da cui trarre il sostentamento, senza avere mai svolto alcuna attività lavorativa in modo certo e documentato, se non per il 2016 per un esiguo reddito (p. 4 provv. primo grado;
p. 17 provv. imp.). Il ragionamento della Corte di appello è proiettato decisamente nella collocazione del ricorrente nella categoria tipologica di "coloro che vivono anche in parte con i proventi dei reati", avendo richiamato specificamente tutti i reati contro il patrimonio commessi da AN, quelli ad essi collegati quali risultanti del certificato penale e, da ultimo, al reato commesso nel dicembre 2012 di formazione di «sedici copie di assegno circolare» apparentemente emesso da ED custodite presso la propria abitazione, sfociato nella sentenza di applicazione pena emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 24/05/2013 (pp. 17-18 provv. imp.). I reati commessi concernevano truffe seriali e ricettazioni realizzate in concorso con altri soggetti ed aventi ad oggetto autovetture di alta gamma con rapida esportazione all'estero tramite altri coimputati. Nei provvedimenti di confisca, i giudici hanno valorizzato gli elementi sopra indicati, evidenziando che risulta integrato nei confronti dello stesso (in presenza di episodi delittuosi reiterati come quelli oggetto degli addebiti elevati al HU AN e che hanno rappresentano una condotta di vita abitudinaria da cui il soggetto ha tratto arricchimento ed accumulazione patrimoniale), il requisito del vivere, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa. Rileva, quindi, l'odierno Collegio che i provvedimenti dei Giudici di merito risultano adeguatamente motivati con riguardo agli elementi idonei a configurare la pericolosità generica del proposto di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 in relazione a condotte delittuose produttive di reddito e protrattesi in un ampio arco temporale tali da ritenere che il proposto abbia vissuto abitualmente anche in parte con i proventi delle attività stesse. 16 Sul profilo dell'attualità della pericolosità sociale che ha portato alla confisca, si rimanda al punto successivo, e cioè alle considerazioni svolte a proposto del motivo sviluppato dal ricorso del codifensore. 11. Il secondo ricorso di HU AN (tramite l'avv. Roberto Bruni) si incentra in un unico motivo, con il quale si deduce inosservanza dell'art. 10 comma 2 d.lgs n. 159/11 per mancanza di attualità della pericolosità sociale al momento dell'acquisto dell'immobile. Orbene, non risulta condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale ai fini della valutazione dell'arco temporale della pericolosità di AN a cui legare l'acquisizione dei beni oggetto di confisca si dovrebbe tener conto del momento consumativo dei reati in contestazione, idonei a produrre un profitto e non di un periodo più ampio, quantomeno fino alla richiesta della misura. Il requisito di stretta attualità e persistenza della pericolosità sociale è richiesto in tema di adozione di misure di prevenzione personali (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104). L'ablazione patrimoniale, a sua volta, deve trovare fondamento nelle condotte criminose compiute in passato dal soggetto che risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti "in quantità ragionevolmente congruente" rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare. In punto di diritto, deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Deve, però, essere anche evidenziato che nella sentenza sopra indicata si è chiarito che è lasciato al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della "perimetrazione temporale della pericolosità", tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, da cui deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Nel caso di specie, assodato l'inquadramento di AN nella categoria dei pericolosi socialmente ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs n. 159/11, è da osservare che l'acquisto-permuta delle ville di cui si è trattato, è stato possibile attraverso il reimpiego di fonti illecite di guadagno in un arco temporale "ragionevolmente 17 prossimo" rispetto all'epoca della manifestazione di pericolosità sociale del proposto, specialmente in rapporto all'assenza di fonti lecite di reddito, né le difese sono state in grado di documentare adeguatamente la provenienza lecita della provvista sia da parte di AN sia da parte di RD, per il quale asseritamente detta provvista sarebbe stata messa a diposizione dai familiari del ramo materno. Tali concetti sono stati espressi dai giudici della prevenzione allorchè hanno da un lato oggettivamente riconosciuto l'assenza di una piena sovrapponibilità tra la manifestazione di pericolosità sociale di AN e la data di acquisto del primo immobile in AN, dall'altro lato, hanno ritenuto suscettibili di confisca gli acquisti compiuti in un segmento temporale ragionevolmente prossimo rispetto alla manifestazione della pericolosità sociale, in quanto il denaro utilizzato ha costituito reimpiego dei proventi illecitamente accumulati in precedenza dal proposto. L'epoca di manifestazione della pericolosità sociale di AN non può essere circoscritta ai soli anni di commissione ai reati accertati con sentenze irrevocabili, ma deve tenersi conto anche di successive condotte confluite o meno in pronunce di condanna. Nel caso di specie, risultano numerosissime segnalazioni di Polizia a carico di AN tra il 2011 ed il 2013 nelle banche dati delle Forze di Polizia di Genova, Rimini, Bergamo e Como fino ad un provvedimento di rimpatrio con foglio di via emesso dal Questore di Rimini nel 2012, ma risultano anche - come già rilevato - truffe seriali e ricettazioni realizzate in concorso riguardanti autovetture di grossa cilindrata, da esportare all'estero, tramite altri coimputati. Va inoltre ribadito che la mancanza di coincidenza temporale (ma accertata contiguità cronologica, come nel caso in esame) non osta alla confiscabilità del bene. Lo stesso concetto di reimpiego dei proventi illecitamente accumulati presuppone una loro spendita successiva all'acquisizione, per cui devono ritenersi suscettibili di ablazione gli acquisti compiuti "a ridosso" dell'epoca di manifestazione della pericolosità sociale, in particolare quando il proposto ed il suo nucleo familiare siano privi di fonte lecite di guadagno. La confisca di prevenzione stabilisce una presunzione di illiceità degli acquisti effettuati direttamente od indirettamente da soggetti che vivono dei proventi dei reati e gli acquisiti risultino sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati ai sensi dell'art. 24 d.lgs n. 159/11. In presenza delle condizioni di soggetto socialmente pericoloso che abbia disponibilità di bene di valore sproporzionato ai propri redditi, sarà onere del proposto, ovvero del terzo interessato, documentare la provenienza lecita dei fondi utilizzati per l'acquisto. 18 Tramite il legittimo meccanismo delle presunzioni, la legge ha indicato quale possibile fattore individuante della illecita provenienza dei beni l'incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, elemento questo dal quale - una volta che sia provato dalla pubblica accusa può ragionevolmente risalirsi a redditi ignoti, conseguenza di attività redditizie come quella posta in essere da AN. Lungi dal delineare una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, l'interessato è gravato dall'onere di elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa. 11. Motivi nuovi ricorso HU AN avv. Roberto Bruni I motivi nuovi si incentrano sulla circostanza che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/19, le misure di prevenzione patrimoniale non sono più applicabili a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi, mentre continua ad applicarsi a coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose. Nel caso di specie, decreto ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente ai sensi della lett. a) e della lett. b) dell'art. 1 decreto citato. Inoltre, non sarebbero state indicate le categorie di delitti commessi abitualmente che abbiano effettivamente generato profitti in capo allo stesso. I motivi nuovi seguono, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., le sorti della inammissibilità dell'originario ricorso, pur ribadendosi che questa Corte ha già argomentato sul punto del riconoscimento della pregressa pericolosità sociale di AN, considerate le numerose condanne dettagliatamente descritte nel provvedimento impugnato, la frequenza dei reati commessi e l'assenza di lecite fonti di reddito nel periodo di riferimento e senza che il proposto avesse mai indicato come provvedeva al sostentamento suo e del proprio nucleo familiare e con quali mezzi. Legittimamente la Corte di appello aveva fatto riferimento nel proprio provvedimento del 15/10/2018, all'art. 1 lett. a) e b) richiamato dall'art. 4 lett. c) d.lgs n. 159/11, atteso che la pronuncia della Corte Costituzionale del 24/01/2019, dep. 27/02/2019 n. 24 è successiva al decreto del giudice della prevenzione di Brescia. Questo Collegio ha anche precisato che la motivazione del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente è saldamente fondata sull'abituale acquisizione di proventi da delitti ed il proposto è "risultato" avere conseguito la disponibilità dell'immobile di sproporzionato alla propria situazione valore economico/reddituale. 19 Alla stregua di quanto fin qui esposto, si desume che la Corte d'appello ha affrontato tutte le problematiche sottoposte ad suo esame con motivazione logica, ampia ed esauriente che si sottrae al sindacato di legittimità. I ricorsi, al contrario, hanno perseverato nel reiterare in questa sede, le stesse prospettazioni avanzate nei precedenti gradi di giudizio, alla quale i giudici hanno dato ampia risposta, così mostrando di non essersi confrontati con la decisione assunta. La mancanza di specificità della maggior parte dei motivi va valutata e ritenuta non solo per la loro genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011 Cannavacciuolo, non mass.). 11. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Agastro Massimo Ricciarellilassifpo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2020 DIG IL CANCELLIERE E. Patricia Di Lorenzio 20