Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore, non munito di procura speciale, dei terzi interessati nel procedimento di opposizione ad un provvedimento di confisca, perché costoro non possono stare in giudizio personalmente ma hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto soltanto per mezzo del conferimento di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2012, n. 10398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10398 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/02/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 588
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 26725/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CÀ OL N. LL 14/03/1977;
2) IN LA N. IL 04/08/1980;
3) IN LI N. IL 12/03/1984;
4) PO ZI N. LL 19/05/1960;
avverso l'ordinanza n. 333/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del giorno 8.4.2011, la corte d'appello di Catanzaro, in veste di giudice dell'esecuzione ed in sede di opposizione a confisca - disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, convertito in L. n. 256 del 1992, di conti correnti, polizze assicurative, somme di denaro ed immobili siti in Gioiosa Ionica intestati a CÀ CO, o a lui riportagli, condannato in via definitiva, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 confermava il provvedimento di confisca disposto il 23.6.2010 dalla stessa corte d'appello di Catanzaro. Dalle risultanze investigative era emerso che le somme ed i titoli posti sotto sequestro rappresentavano il prodotto di un'ingegnosa operazione di riciclaggio effettuata per mezzo dell'acquisto di un biglietto vincente del superenalotto, del valore di otto milioni di euro, incassato tramite la convivente del CÀ, IN UR e di lei genitori, gestori di ricevitoria in Locri, ove venne registrata la vincita. Tale emergenza risultava dall'esito di intercettazioni telefoniche sulla base delle quali era stata fondata la pronuncia di condanna del LU, ragione per la quale la corte de qua riteneva non potesse esserne messa in discussione la piena utilizzabilità. Le telefonate ascoltate a distanza, a far tempo dal maggio 2003, comprovavano che il LU, pel tramite della IN aveva rintracciato il fortunato vincitore dell'enalotto, la IN aveva aperto un conto in Milano, presso Unicredit, cointestato al fratello MA, su cui il 7 luglio successivo la IS aveva versato la vincita. Risultava poi dalla documentazione bancaria che a partire da quella data aveva inizio una serie di movimentazioni bancarie che portavano alla fuoriuscita di tre milioni di Euro verso il conto acceso dal CÀ il 18.7.2003, sempre presso lo stesso istituto di credito. La corte riteneva quindi che le operazioni compiute nascondessero un'accurata attività di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico e che le movimentazioni, sia mobiliari che immobiliari, facessero capo al CÀ, che concordava gli appuntamenti ed impartiva disposizioni presso le agenzie di credito. Veniva poi sottolineato come alla iniziale fittizia intestazione del denaro ebbero a seguire operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, circostanze che legittimavano il provvedimento ablativo.
2. Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso per Cassazione con due distinti atti, sovrapponigli, i due difensori di CÀ CO, IN UR, IN MA e PO AZ (rispettivamente fratello e madre di IN UR), per dedurre:
2.1 violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 266 cod. proc. pen.: si sostiene che all'udienza la difesa aveva sollecitato un differimento della discussione, onde consentire l'acquisizione non solo dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, ma anche i supporti magnetici delle registrazioni, avendo solo sempre disposto l'AG dei brogliacci della Pg, ma che la corte territoriale disattendeva detta richiesta sul presupposto che l'utillzzabilità delle conversazioni era stata affermata in sede di giudizio abbreviato che aveva portato alla condanna del LU, precludendo quindi un'attività di controllo sul contenuto delle stesse e non potendosi mettere in discussione l'utilizzabilità.
2.2 violazione art. 125 c.p.p., comma 3: la corte non avrebbe preso in considerazione la richiesta della difesa di differire la discussione in attesa della definizione del processo per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. pendente nei confronti dei terzi interessati.
2.3 inosservanza della L. n. 256 del 1992, art. 12 sexies: non sarebbe stato spiegato come il LU abbia acquistato il biglietto vincente, posto che nulla è detto del reale vincitore, se non mediante una deduzione del giudice attraverso una ricostruzione possibilistica. Sarebbero stati violati i criteri da seguire per l'applicazione della misura in questione, criteri che fanno leva sulla sproporzione dei valori da cui si desume l'arricchimento illecito da parte di chi sia stato condannato per uno dei delitti citati nel decreto legge citato;
nei confronti di colui che appare interposto invece, nel senso che appare intestatario dei beni del condannato, l'art. 12 sexies di citato, non prevede alcuna presunzione, cosicché l'accertamento dell'interposizione fittizia, pregiudiziale al successivo accertamento di accumulazione illecita, deve essere condotto alla stessa stregua di ogni altro fatto giuridico, sottoposto alla cognizione del giudice. Viene quindi lamentata una carenza motivazionale sulla posizione dei terzi interessati nei cui confronti il provvedimento viene confermato solo sulla base della parentela con il LU ed il coinvolgimento del medesimo nelle operazioni bancarie attraverso cui il denaro è stato riversato sui conti. Ma la corte avrebbe errato nel l'applica re ai terzi lo stesso metro di giudizio previsto per l'accertamento dell'accumulazione illecita del condannato.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
4. È stata depositata , nelle more della decisione, memoria con cui la difesa dei quattro ricorrenti ha messo in luce che il parametro della sproporzione vale solo per il condannato per uno dei delitti di cui all'art. 12 sexies, laddove per i soggetti interposti non può trovare applicazione. L'accertamento dell'interposizione va condotto secondo le regole del giudizio, quindi secondo il parametro dell'art.192 cod. proc. pen.: la difesa si duole di non aver potuto estrapolare i supporti informatici e lamenta che l'interposizione sia stata desunta da fatti concludenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso interposto da IN UR, IN MA e PO AZ è inammissibile per le ragioni che seguono. Deve esser infatti rilevato che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola menzionata dall'art.100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui "esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto dall'art. 83 cod. proc. civ., laddove l'indagato o l'imputato, assoggettati all'azione penale, stanno in giudizio personalmente, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre che assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito, per il solo fatto di esserne difensore , senza che debba essere munito di procura speciale, imposta solo per casi riservati all'iniziativa personale dell'imputato. Secondo un orientamento di questa Corte (Sez. 6, 20.1.2011, n. 13798) a cui si intende dare continuità, il terzo interessato quali sono i menzionati ricorrenti, vanno considerati al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., essendo portatori di interessi civilistici, ragion per cui non possono stare in giudizio personalmente, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto solo attraverso il conferimento di procura speciale al difensore, che nel caso di specie non risulta essere stato rilasciata. Alla declaratoria di inammissibilità, riconducibile a colpa dei ricorrenti, consegue la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 (mille) ciascuno, a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto dell'art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. - Quanto invece alla posizione del CÀ, soggetto alla misura della confisca , a seguito di condanna riportata per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 con diritto di essere assistito come condannato dal difensore di fiducia, anche non munito di procura speciale, il ricorso è ammissibile, ma deve essere rigettato in quanto infondato. Infatti l'ordinanza impugnata - emessa in sede di opposizione - è immune da mende logiche o giuridiche, essendo conforme ai parametri normativi di riferimento: 1) il LU fu condannato per uno dei reati previsti dall'art. 12 sexies (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74); 2) i beni sequestrati, essendo di valore ingente non potevano giustificarsi con la bassa redditività del prevenuto;
3) la giustificazione addotta sulla provenienza del consistente patrimonio da una vincita alla lotteria veniva plausibilmente ritenuta inveritiera, alla luce delle risultanze dei dati emersi dalle intercettazioni telefoniche (ben note al LU, e dunque utilizzabili nei di lui confronti, tanto da aver costituito elemento d'accusa nel processo che portò alla sua condanna per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), da cui emergevano indicazioni che portavano a ritenere che il biglietto fosse stato acquistato presso il vero vincitore. Venivano poi evidenziate le movimentazioni di consistenti somme di denaro intervenute presso il conto aperto in Milano dai due fratelli IN su cui era stata versata la vincita, con ordini di bonifici verso il conto intestato a LU e verso quello intestato a Marrapodi, dopo di che il LU ebbe ad effettuare gli acquisti immobiliari in Gioiosa Ionica, oggetto di confisca. Del tutto accreditata è quindi la presunzione che il LU abbia operato sotto l'ombrello di una falsa vincita, per investire i proventi illecita della sua lucrosa attività, al riparo da interventi ablativi. Presunzione che giustifica ampiamente il provvedimento adottato atteso che, come è stato più volte detto, la confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non richiede l'accertamento di un nesso eziologico tra il reato ed i beni, dal momento che opera una presunzione legislativa di illecita accumulazione, non rilevando se detti beni siano o meno derivanti dal reato per il quale è stata inflitta la condanna. La condanna per uno dei reati ivi indicati comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Tanto è vero che essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialttà" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, rv. 226490; Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di CÀ CO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di IN UR, IN MA e PO AZ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno, alta cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012