Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2017, n. 3889
CASS
Sentenza 10 novembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del codice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estinzione del giudizio, e la revoca della stessa è priva di effetti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2017, n. 3889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3889
    Data del deposito : 10 novembre 2017

    Testo completo