Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del codice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estinzione del giudizio, e la revoca della stessa è priva di effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2017, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
03889-18 M. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2017 Sent. n. sez.1749/17 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.24067/2017 ANDREA MONTAGNI VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SC AO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PGMariella De Masellis cle ha chiesto l'annullamento cou ricuvio del provvedim ento impergrato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2017 la Corte d'Appello di Bari dichiarava inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da AN CO LO il 24 ottobre 2013. Rilevava la Corte territoriale che in data 14 aprile 2015 l'istante aveva espressamente rinunziato, in corso di causa, alla domanda di riparazione e che, successivamente, in data 20 aprile 2015, aveva presentato apposita istanza volta a caducare la rinunzia predetta, palesando l'intento di revocare la medesima e di proseguire il giudizio. Applicando quindi i principi processualcivilistici, qualificava la rinunzia alla domanda di riparazione come rinunzia agli atti del giudizio, la quale aveva comportato ex lege l'effetto irreversibile della estinzione del processo a norma dell'art.306 c.p.c. La revoca di tale rinuncia, astrattamente possibile trattandosi di atto unilaterale, avrebbe dovuto essere manifestata prima che la dichiarazione di rinuncia fosse portata a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria. Non essendosi ciò verificato, tale revoca poteva al più essere configurata come nuova domanda giudiziale, che, non essendo stata proposta entro il termine biennale previsto dall'art. 315, comma primo, c.p.p., era inammissibile.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il AN, tramite il procuratore speciale, per violazione di norme processuali e vizio della motivazione. Deduce che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che l'estinzione del giudizio conseguisse automaticamente alla rinuncia agli atti, qualificazione non sindacabile in questa sede, in quanto, trattandosi di un "negozio processuale", era necessaria l'accettazione della controparte, ovvero del Pubblico Ministero. Non avendo il Pubblico Ministero in sede mai aderito al citato atto di disposizione del ricorrente, la rinuncia era revocabile in ogni momento e dunque la Corte di Bari avrebbe dovuto procedere all'esame del merito della domanda. Inoltre, poiché il AN era soggetto detenuto, affetto da gravissime patologie psichiatriche, la Corte di Bari ne avrebbe dovuto verificare la piena capacità di intendere e di volere, specie in presenza di atti di disposizione del proprio diritto così contrastanti e manifestati nell'arco di pochissimi giorni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Come già più sopra esposto, nella impugnata ordinanza la Corte di Bari ha indicato che il AN aveva presentato istanza di riparazione per ingiusta detenzione in 2 data 24 ottobre 2013; il 14 aprile 2015, in corso di causa, aveva espressamente rinunziato a tale domanda e successivamente, il 20 aprile 2015, aveva formulato apposita istanza volta a caducare la rinunzia predetta, palesando l'intento di revocare la medesima e di proseguire nel giudizio. Trovandosi l'interessato in stato di detenzione, sia la rinuncia sia la revoca erano state depositate presso l'ufficio Matricola della Casa Circondariale di Montacuto-Ancona, che aveva poi provveduto alla trasmissione presso l'autorità giudiziaria competente. Deve pertanto, in primo luogo, tenersi conto del principio sancito dall'art. 123 cod. proc.pen., secondo il quale le impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dal detenuto al Direttore del carcere hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria, tanto che il controllo sulla tempestività delle impugnazioni deve avere riguardo alla data di deposito delle stesse presso l'Ufficio matricola (Sez.1, n.42303 del 11/11/2010, Rv.248939). La rinuncia quindi aveva spiegato la propria efficacia sin dal 14 aprile 2015, indipendentemente dal giorno di trasmissione ai giudici della riparazione, presso i quali pendeva il procedimento. Ed allora la questione attiene alla ammissibilità ed efficacia della revoca della detta rinuncia. La tesi propugnata dal ricorrente, che richiama l'applicazione delle regole processualcivilistiche secondo le quali l'estinzione del giudizio potrebbe verificarsi solo a seguito dell'accettazione della rinuncia dalla controparte, accettazione in concreto mai avvenuta da parte del P.M. con non si era pronunciato sul punto, non è giuridicamente corretta. Va infatti rimarcato che il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi del processo civile, e segnatamente al principio dispositivo in ordine alla formazione della prova, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico. Ne è riprova la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti e di esercitare un potere di acquisizione al fine di verificare, anche d'ufficio, se sussistano fattori preclusivi all'accoglimento della domanda (in tal senso Sez.4, n.41359 del 28/4/2016, Rv.268336; Sez.4, n.18848 del 21/2/2012, Rv.253555). Ritiene perciò il Collegio che trovino applicazione estensiva le disposizioni del codice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso, che come più volte affermato da ― questa Corte Suprema - qualificano la rinuncia all'impugnazione come un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della estinzione del gravame, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem, sicché la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile (Sez.6, n.23843 del 11/4/2013, Rv.255671; Sez.2, n.25020 del 17/7/2012, Rv.253078). 3 Per quanto sopra detto circa l'immediata efficacia della revoca al momento la presentazione presso la Direzione della Casa circondariale, appare del tutto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riparazione pronunciata dalla Corte di Bari.
3. Inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale ci si duole della omessa verifica, da parte della Corte di Bari, della piena capacità del AN di assistere al procedimento in corso, trattandosi di soggetto detenuto che si assume affetto la gravissime patologie psichiatriche. La questione, non prospettata in sede di merito e perciò non delibata dalla Corte territoriale, attiene ad accertamenti in fatto non sollecitabili in questa sede.
4. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Carla Menichetti ت سلام Depositata in Cancelleria Oggi. 25 GEN. 2013 Il Funzionasio Giudiziario Patricia Ciorra 4