Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge. (V. Corte cost., 5 novembre 2004 n. 321).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2007, n. 35044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35044 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S.- Consigliere - N. 569
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 42346/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR CO, nato [...];
2) BR CI, nato [...];
3) BR IO MA, nato [...];
4) AM ME, nata [...];
avverso il decreto 30/6/2006 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, il decreto denunziato e i ricorsi;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con decreto 30/6/2006, nel confermare la misura di prevenzione personale e quella di carattere patrimoniale adottate - ai sensi della L. n. 575 del 1965 - nei confronti di BR CO dal Tribunale della stessa città in data 17/2/2005, disponeva la confisca di numerosi altri beni comunque riconducibili al proposto, anche se intestati formalmente a suoi familiari (BR CI, BR IO MA, AM ME).
Riteneva il giudice distrettuale che la pericolosità sociale del BR era dimostrata dalla condanna dal medesimo subita per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., (sentenza Corte Assise Appello di Palermo in data 23/1/2003) e dal fatto che i legami col sodalizio criminale non risultavano essere stati mai recisi;
che il patrimonio immobiliare e mobiliare accumulato negli anni dal proposto e dal suo nucleo familiare non trovava giustificazione nell'utilizzo di fonti di reddito lecite, ma era stato certamente frutto del reimpiego di somme rivenienti da attività delittuose, data la sicura contiguità del proposto a "cosa nostra" da epoca ben precedente al 1997 (data della formale contestazione), come dimostrato dalla circostanza che, nel 1998, gli era stata affidata la gestione delle estorsioni nel mandamento di Palermo Centro, il che presupponeva logicamente una pregressa e lunga militanza all'interno del sodalizio criminale. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, BR CO, BR CI, BR IO MA e AM ME, questi ultimi tre quali interessati alla misura di prevenzione reale, e hanno dedotto:
1) erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, per non essersi considerato che egli non aveva mai fatto parte di una consorteria di carattere mafioso e che la sua attività illecita andava, al limite, apprezzata nell'ambito dell'associazione per delinquere comune, con l'effetto che la valutazione ai fini della misura i prevenzione doveva essere fatta in base alla normativa di cui alla L. n. 1423 del 1956; 2) violazione della normativa di cui alle L. n. 1423 del 1956 e
L. n. 575 del 1965, per omessa motivazione sulla provenienza illecita delle somme di denaro e dei beni confiscati, che, invece, erano stati legittimamente acquisiti.
In data 2/3/2007, è stata depositata - nell'interesse dei ricorrenti - memoria difensiva, con la quale si sono ribadite le censure al decreto impugnato, sottolineandosi, in particolare, la legittima provenienza dei beni confiscati, che erano stati acquisiti in epoca di molto anteriore a quella in cui erano localizzabili le asserite attività illecite di BR CO.
I ricorsi, in quanto articolati su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati, sono inammissibili.
Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è limitato, infatti, alla violazione di legge (L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estende al controllo dell'/ter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge.
I ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, in sostanza confutano, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti a base del giudizio di pericolosità sociale formulato e delle misure di prevenzione adottate.
Il decreto impugnato è sorretto da un apparato argomentativo corretto e correlato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principi normativi esattamente interpretati e applicati, sicché non è a parlarsi di motivazione mancante o apparente.
È il caso di sottolineare che la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
Alla declaratoria d'inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi a quello della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00, ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2007