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23 ottobre 2005
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1 marzo 2006
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21 settembre 2007
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13 giugno 2014
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Art. 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l' articolo 58 e l' articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, ((salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2)) ; ((24)) g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorche' nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l' articolo 58 e l' articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtu' di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche' acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, ((salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2)) ; ((24)) g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Commentari • 41
- 1. Le Sezioni Unite si pronunciano in materia di risarcimento del danno da pubblicità ingannevoleAntonio Liguori · https://www.filodiritto.com/ · 28 febbraio 2009 · 87.94741
[…] Tali considerazioni sono alla base del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento per giungere al seguente principio di diritto: “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non del giudice amministrativo, ai sensi del comma 12° dell' art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (successivamente comma 13° dell'art. 26 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, poi comma 14° dell' art. 27 del Codice stesso, come introdotto dal D.Lgs. n. 146 del 2007, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/06/2024, n. 5718Provvedimento: […] una sottocategoria del roaming internazionale, sarebbe del tutto irrilevante: ciò considerato che, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 26 Cod. cons., sarebbe sufficiente il pagamento di addebiti per forniture non richieste; […] l'Autorità ha plausibilmente ritenuto l'irrilevanza della deduzione difensiva ai fini dell'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 26 del Codice del consumo, in quanto la prescrizione de qua, ispirata da una evidente finalità di protezione consumeristica, […] tra le due modalità – sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 26 Cod. cons., in quanto tale disposizione non presupporrebbe l'esistenza di un servizio aggiuntivo, […]Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- tutela delle imprese da sanzioni ingiustificate·
- trasparenza tariffaria·
- concorrenza e mercato·
- disciplina europea del roaming·
- disparità di trattamento·
- pratiche commerciali scorrette·
- art. 27 Cod. Cons.·
- erogazione di servizi non richiesti·
- mancanza di informativa preventiva·
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- art. 26 Cod. Cons.·
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