Sentenza 1 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui era stata dichiarata l'inammissibilità "de plano" dell'istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2020, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
06117-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3302/2020 FILIPPO CASA Presidente - CC 01/12/2020- TERESA LIUNI R.G.N. 24140/2020 PALMA TALERICO STEFANO APRILE DANIELE CAPPUCCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS IO NZ nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
EC DI lette le conclusioni del PG, vil quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 10 luglio 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'istanza, presentata da MA EN LI, finalizzata all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà, osservando che il condannato non ha ancora espiato il quantum di pena previsto per l'accesso al beneficio.
2. MA EN LI propone, con l'assistenza dell'avv. Lisa Vaira, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge sostanziale e processuale per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza provveduto de plano in ordine alla richiesta senza verificare, in contraddittorio e previa fissazione di udienza camerale, se, essendo stato commesso il delitto c.d. «ostativo» in epoca precedente alla modifica dell'art. 50, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, attuata dall'art. 2, comma 27, lett. b), legge 15 aprile 2009, n. 94, la porzione di pena da espiare prima di poter r accedere alla semilibertà debba essere fissato, in ossequio al principio tempus regit actum, nella metà della pena, anziché in due terzi, come implicitamente ritenuto a fondamento del decreto impugnato. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione alla misura alternativa della semilibertà attribuendo, nella sostanza, portata retroattiva alla citata novella del 2009 in spregio a primarie disposizioni interne e sovranazionali, secondo quanto già dettagliatamente esposto con l'istanza introduttiva del procedimento. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 117 Cost., e 3 e 7 Cedu, ove interpretato nel senso della retroattività della disposizione, nel testo modificato dall'art. 2, comma 27, lett. b), legge 15 aprile 2009, n. 94. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato il primo, assorbente motivo di ricorso. 2 2. Il modello procedimentale delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice;
tuttavia, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza. possibilità In buona sostanza, deve essere data all'istante la sul dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto modello di quello tipico previsto ex art. 127 c.p.p. dall'art. 666 c.p.p., commi 3 e 9, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l'esercizio di discrezionalità valutativa. Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).
3. Nel caso di specie, MA EN LI ha chiesto di essere ammesso alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà sul presupposto dell'applicabilità della normativa vigente al tempo della commissione dei reati 3 che gli sono valsi le condanne in esecuzione e dell'irretroattività di quella sopravvenuta, che prevede il decorso, per i reati ostativi, di un più ampio periodo prima di potere accedere a tale misura. Al riguardo, ha proposto un'interpretazione incentrata anche sulla normativa sovranazionale e tratto argomento dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa introdotta, in tema di misure alternative alla detenzione, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto contemplante l'applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative della disciplina in materia. Con l'ultimo motivo di ricorso, ha eccepito, per il caso di impossibilità di addivenire ad una esegesi costituzionalmente orientata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art.
4-bis del medesimo plesso legislativo. A fronte di una istanza articolata e corredata da argomenti non eccentrici né privi di pertinenza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'applicabilità della procedura de plano sul mero assunto che «non risulta espiato il quantum di pena previsto per accedere al beneficio», così compiendo una valutazione, non scevra da connotati di discrezionalità, che, per le ragioni sopra esposte, avrebbe dovuto essere preceduta dall'instaurazione del contraddittorio. Pu 4. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari perché, facendo tesoro dei richiamati principi di diritto, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, ad esaminare l'istanza dell'interessato. In ordine al disposto rinvio, è utile aggiungere che il Collegio intende uniformarsi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che, diversamente da altro orientamento, pure di recente ribadito (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452), esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del presidente del collegio di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza, potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il presidente del collegio avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore (in ordine alla nullità per l'omesso avviso al difensore, cfr. Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327). In conseguenza della ravvisata nullità, che attiene alla regolarità del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio che costituisce, del resto, la regola generale prevista nel caso di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, da seguirsi, recita la clausola di esordio dell'art. 623 cod. proc. pen., «fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622». --D'altro canto l'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ipotesi alla quale occorre qui fare riferimento sebbene riferita, in via immediata, all'annullamento di una sentenza stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di legittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame.
4.2. Resta fermo, infine, che «in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non è configurabile l'incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio» (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020, Marcello, Rv. 278461).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 01/12/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele Cappuccio Filippo CasaСи DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5