CASS
Sentenza 17 settembre 2009
Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 2
Nel caso in cui la domanda di prevenzione sia contemporaneamente esercitata dal Procuratore della Repubblica e dal Questore, legittimamente il giudice, investito di entrambe le iniziative, riunisce i procedimenti pervenendo ad un'unica decisione.
In tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2009, n. 46429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46429 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
s 464 2 9 / 09
MSentenza n. 1515 Registro generale n. 16479 del 2009
Camera di consiglio del 17 settembre 2009 (n. 6 del ruolo)
RE PUBBLICA I TAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
CO Serpico Consigliere
CO Ippolito Consigliere
Giovanni Conti Consigliere Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) AC CO, n. a CEco 1'1.10.1941
2) OCCHIPINTI AN, n. a Erice l'8.1.1973
3) AC SA SA, n. a Erice il 31.1.1975
4) AC RE, n. a Erice il 16.12.1971 avversO il decreto in data 23 gennaio-12 marzo 2009 della
Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Fatto e diritto
Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava il decreto in data 2-24 luglio 2007 del Tribunale di
NI con il quale veniva applicata a CO AC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni да cinque, nonché la cauzione di euro 10.000, in quanto ritenuto socialmente pericoloso, e veniva disposta la confisca delle quote e dei beni aziendali delle società Sicil Calcestruzzi s.r.l. e
SE.CO.D. s.r.l., entrambe con sede in NI. La Corte di merito, ritenute infondate alcune questioni procedurali, affermava l'attualità della pericolosità sociale del proposto, in mancanza di elementi sicuramente indicativi di una rescissione dei legami con il sodalizio mafioso, stanti gli indizi di appartenenza a un'associazione mafiosa, suffragati da provvedimenti giudiziari, dai quali risultava che CO CE, già sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale di p. s., era divenuto successivamente capo mandamento reggente della famiglia di NI (come desumibile dall'ordinanza custodiale in data 21 novembre 2005 del G.i.p. del Tribunale di
Palermo, confermata davanti al Tribunale del riesame con ordinanza divenuta irrevocabile a seguito della sentenza in data 17 gennaio
2007 della Corte di cassazione, nonché dalle successive ordinanze custodiali emesse dallo stesso G.i.p. in data 2 aprile 2007 e 6 dicembre 2007 e, infine, dalla sentenza di condanna alla pena di anni venti di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa pronunciata dal Tribunale di NI in data
17 marzo 2008). Rilevava la Corte di merito che, come risultava dagli accennati provvedimenti, che si fondavano tra l'altro sulle dichiarazioni del collaboratore AN EL, l'attività criminale del CE, che si avvaleva di appoggi politici a livello regionale (in particolare di quello offertogli dall'assessore
Bartolo Pellegrino), si realizzava prevalentemente nel settore degli appalti di opere pubbliche, e si estrinsecava nella imposizione mafiosa di forniture e trasporti di materiali edili
(calcestruzzo, inerti, ferro, e altro) nell'area territoriale del in particolare della Sicil Calcestruzzi trapanese, servendosi s.r.l., solo formalmente facente capo alla testa di legno AN
HI e a Rosa Cusenza, e dei quali figuravano fittiziamente come soci i figli del proposto SA SA e RE.
Altra società della quale il proposto si serviva per la sua attività criminale, era, secondo la Corte di appello, la SE.CO.D.
s.r.l., intestata fittiziamente ai figli SA e RE, che in realtà era succedute alle precedenti società (SA.MO.TER,
SO.E.S.T., C.I.S.E.A. s.r.l.) gestite dal proposto e oggetto di precedenti provvedimenti di confisca. Ciò era desumibile dal fatto che il CE era costantemente presente nei luoghi in cui operava la SE.CO.D. e dal fatto che in essa operava come impiegata tale AR
NE UN, già dipendente delle predette precedenti società oggetto di confisca. Tanto era ritenuto sufficiente a fondare anche l'applicazione della misura patrimoniale in capo al proposto CO CE, da
да ritenere il reale intestatario delle società oggetto del provvedimento ablativo.
Ricorrono per cassazione il proposto CO CE, nonché i terzi AN HI, SA e RE CE, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore di CO CE, avv. Ferruccio Marino, denuncia:
1. Violazione dell'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965, per improcedibilità della proposta avanzata dal Procuratore della
Repubblica stante la precedente iniziativa assunta dal Questore, quest'ultima relativa esclusivamente alla misura personale.
2. Violazione dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, essendo stati utilizzati ai fini della decisione atti istruttori unilateralmente assunti dal pubblico ministero.
3. Mancanza di indicazione degli elementi comportamentali successivi alla precedente misura di prevenzione cessata nel 2004 su cui si sarebbero fondati gli indizi di ulteriore perdurante pericolosità sociale.
4. Assoluta mancanza di motivazione circa la durata della misura, senza alcuna considerazione dei rilievi dedotti in appello.
5. Violazione dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 con riferimento alla misura patrimoniale, atteso che sussisteva comunque un interesse del proposto a vedere affermato il proprio potere di disposizione sui beni oggetto di confisca.
Il difensore di AN HI, avv. Marco Clementi, con un unico motivo denuncia la violazione dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, in punto di ritenuta non veridicità dei conferimenti economici fatti dal ricorrente in favore della Sicil
Calcestruzzi, comprovanti in realtà la titolarità della società in capo ad esso.
Il difensore di SA SA CE e RE CE, avv.
Paolo Rossi, denuncia:
1. Violazione dell'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965, in punto di omessa considerazione da parte della Corte di appello degli elementi addotti dalla difesa attestanti la effettiva titolarità da parte dei ricorrenti di quote minoritarie della Sicil
Calcestruzzi e della piena riferibilità ad essi della SE.CO.D.
2. Violazione dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, essendosi i giudici di merito basati, per ritenere la fittizia intestazione delle predette società, esclusivamente sul legame di parentela tra i ricorrenti e il genitore CO, senza alcuna considerazione degli indici normativi er Con memoria depositata nell'imminenza della udienza, il predetto difensore contesta le conclusioni di inammissibilità del ricorso rassegnate dal Procuratore generale.
Ad avviso della Corte i ricorsi sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili.
Iniziando dal ricorso del proposto, va osservato quanto segue.
1. Legittimamente il Procuratore della Repubblica ha esercitato la domanda di prevenzione, nulla rilevando che una separata proposta, relativa peraltro alla sola misura personale, fosse stata precedentemente presentata dal Questore, dato che tanto il pubblico ministero quanto il questore sono titolari dell'azione di prevenzione, in modo del tutto autonomo l'uno dall'altro; sicché legittimamente il giudice di primo grado, investito di entrambe le iniziative, parzialmente coincidenti, ha riunito i procedimenti che ne erano scaturiti ed è poi pervenuto a una decisione unitaria.
2. Parimenti legittima è la utilizzazione nel procedimento di prevenzione, non connotato dalla regola prettamente dibattimentale della formazione della prova in contraddittorio (cui esclusivamente ha riguardo la previsione dell'art. 111 quarto comma Cost.), degli elementi indiziari acquisiti e prodotti dal pubblico ministero a sostegno della domanda, ferma restando la piena esplicazione del diritto di difesa con riferimento a tali elementi, non solo attraverso la confutazione del loro significato e della loro portata dimostrativa, ma anche attraverso la produzione di contrari elementi atti a contrastarne il rilievo giuridico e la consistenza probatoria. Il procedimento di prevenzione è infatti regolato dal modulo strettamente camerale degli art. 636 e 637 c.p.p. del 1930, cui fa rinvio l'art. 4 comma sesto della legge n. 1423 del 1956, da intendersi ora riferito agli artt. 666 e 678 c.p.p., ex art. 208 disp. coord. c.p.p.
3. Sono manifestamente infondate le censure circa l'assoluta mancanza di motivazione qua all' indicazione degli elementi comportamentali successivi all'applicazione della precedente misura su cui si fonda la valutazione di perdurante pericolosità sociale e qu al determinazione della durata della misura: essendosi rilevato da parte della Corte di appello che la ritenuta perdurante partecipazione del proposto a un sodalizio mafioso comportasse ex se una permanente pericolosità sociale del medesimo, cui è stata, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ragguagliata la durata della nuova misura.
4. E' inammissibile la censura con la quale si critica il giudizio di carenza di interesse relativamente all'applicazione della misura patrimoniale, una voltà assodato che il ricorrente si limita a farsi carico di interessi patrimoniali che, secondo il suo
дя assunto, non lo riguarderebbero né in fatto né in diritto, trattandosi, a suo dire, di beni facenti capo a terzi.
Il ricorso dell'HI è inammissibile, in quanto proposto di persona e non per tramite di procuratore speciale. Va infatti ribadito che per i soggetti portatori di un
è interesse meramente civilistico, come il caso del predetto ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.; mentre l'indagato о imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che, come detto, è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato
(v. per simili concetti Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Tanda;
Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga;
Id., 18 giugno 2008,
Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n.
1423 del 1956).
Invece, il terzo interessato, quale è il predetto ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100
c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83
c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
Nella specie non risulta agli atti che una simile procura sia stata rilasciata, risultando soltanto una nomina a difensore rilasciata da AN HI a favore dell'avv. Marco Clementi in calce all'atto di ricorso, sottoscritto personalmente. Anche i ricorsi presentati da SA e Salvatore CE, terzi interessati, per mezzo del difensore nominato procuratore speciale avv. Paolo Rossi, appaiono inammissibili, limitandosi a riproporre censure versate davanti ai giudici di merito, che hanno ricevuto puntuale e affatto completa risposta. In particolare, la Corte di appello ha compiutamente evidenziato (v. pp. 37-41) tutti gli elementi indicativi della riconducibilità della società Secod a CO CE e della sua natura strumentale rispetto ai fini illecito accaparramentodi яя perseguiti, tra l'altro evidenziando la significativa vicenda dei subappalti conferiti alla predetta ditta dalla società IRA
Costruzioni, vessata dal CE per le forniture dei materiali destinati alla realizzazione del porto cittadino.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alversamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 17 settembre 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi = 2 DIC 2009
IL CANCELLIERE CI SUPER
Lidia Scalia
قهوه
MSentenza n. 1515 Registro generale n. 16479 del 2009
Camera di consiglio del 17 settembre 2009 (n. 6 del ruolo)
RE PUBBLICA I TAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
CO Serpico Consigliere
CO Ippolito Consigliere
Giovanni Conti Consigliere Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) AC CO, n. a CEco 1'1.10.1941
2) OCCHIPINTI AN, n. a Erice l'8.1.1973
3) AC SA SA, n. a Erice il 31.1.1975
4) AC RE, n. a Erice il 16.12.1971 avversO il decreto in data 23 gennaio-12 marzo 2009 della
Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Fatto e diritto
Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava il decreto in data 2-24 luglio 2007 del Tribunale di
NI con il quale veniva applicata a CO AC la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni да cinque, nonché la cauzione di euro 10.000, in quanto ritenuto socialmente pericoloso, e veniva disposta la confisca delle quote e dei beni aziendali delle società Sicil Calcestruzzi s.r.l. e
SE.CO.D. s.r.l., entrambe con sede in NI. La Corte di merito, ritenute infondate alcune questioni procedurali, affermava l'attualità della pericolosità sociale del proposto, in mancanza di elementi sicuramente indicativi di una rescissione dei legami con il sodalizio mafioso, stanti gli indizi di appartenenza a un'associazione mafiosa, suffragati da provvedimenti giudiziari, dai quali risultava che CO CE, già sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale di p. s., era divenuto successivamente capo mandamento reggente della famiglia di NI (come desumibile dall'ordinanza custodiale in data 21 novembre 2005 del G.i.p. del Tribunale di
Palermo, confermata davanti al Tribunale del riesame con ordinanza divenuta irrevocabile a seguito della sentenza in data 17 gennaio
2007 della Corte di cassazione, nonché dalle successive ordinanze custodiali emesse dallo stesso G.i.p. in data 2 aprile 2007 e 6 dicembre 2007 e, infine, dalla sentenza di condanna alla pena di anni venti di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa pronunciata dal Tribunale di NI in data
17 marzo 2008). Rilevava la Corte di merito che, come risultava dagli accennati provvedimenti, che si fondavano tra l'altro sulle dichiarazioni del collaboratore AN EL, l'attività criminale del CE, che si avvaleva di appoggi politici a livello regionale (in particolare di quello offertogli dall'assessore
Bartolo Pellegrino), si realizzava prevalentemente nel settore degli appalti di opere pubbliche, e si estrinsecava nella imposizione mafiosa di forniture e trasporti di materiali edili
(calcestruzzo, inerti, ferro, e altro) nell'area territoriale del in particolare della Sicil Calcestruzzi trapanese, servendosi s.r.l., solo formalmente facente capo alla testa di legno AN
HI e a Rosa Cusenza, e dei quali figuravano fittiziamente come soci i figli del proposto SA SA e RE.
Altra società della quale il proposto si serviva per la sua attività criminale, era, secondo la Corte di appello, la SE.CO.D.
s.r.l., intestata fittiziamente ai figli SA e RE, che in realtà era succedute alle precedenti società (SA.MO.TER,
SO.E.S.T., C.I.S.E.A. s.r.l.) gestite dal proposto e oggetto di precedenti provvedimenti di confisca. Ciò era desumibile dal fatto che il CE era costantemente presente nei luoghi in cui operava la SE.CO.D. e dal fatto che in essa operava come impiegata tale AR
NE UN, già dipendente delle predette precedenti società oggetto di confisca. Tanto era ritenuto sufficiente a fondare anche l'applicazione della misura patrimoniale in capo al proposto CO CE, da
да ritenere il reale intestatario delle società oggetto del provvedimento ablativo.
Ricorrono per cassazione il proposto CO CE, nonché i terzi AN HI, SA e RE CE, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore di CO CE, avv. Ferruccio Marino, denuncia:
1. Violazione dell'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965, per improcedibilità della proposta avanzata dal Procuratore della
Repubblica stante la precedente iniziativa assunta dal Questore, quest'ultima relativa esclusivamente alla misura personale.
2. Violazione dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, essendo stati utilizzati ai fini della decisione atti istruttori unilateralmente assunti dal pubblico ministero.
3. Mancanza di indicazione degli elementi comportamentali successivi alla precedente misura di prevenzione cessata nel 2004 su cui si sarebbero fondati gli indizi di ulteriore perdurante pericolosità sociale.
4. Assoluta mancanza di motivazione circa la durata della misura, senza alcuna considerazione dei rilievi dedotti in appello.
5. Violazione dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 con riferimento alla misura patrimoniale, atteso che sussisteva comunque un interesse del proposto a vedere affermato il proprio potere di disposizione sui beni oggetto di confisca.
Il difensore di AN HI, avv. Marco Clementi, con un unico motivo denuncia la violazione dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, in punto di ritenuta non veridicità dei conferimenti economici fatti dal ricorrente in favore della Sicil
Calcestruzzi, comprovanti in realtà la titolarità della società in capo ad esso.
Il difensore di SA SA CE e RE CE, avv.
Paolo Rossi, denuncia:
1. Violazione dell'art.
2-bis della legge n. 575 del 1965, in punto di omessa considerazione da parte della Corte di appello degli elementi addotti dalla difesa attestanti la effettiva titolarità da parte dei ricorrenti di quote minoritarie della Sicil
Calcestruzzi e della piena riferibilità ad essi della SE.CO.D.
2. Violazione dell'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, essendosi i giudici di merito basati, per ritenere la fittizia intestazione delle predette società, esclusivamente sul legame di parentela tra i ricorrenti e il genitore CO, senza alcuna considerazione degli indici normativi er Con memoria depositata nell'imminenza della udienza, il predetto difensore contesta le conclusioni di inammissibilità del ricorso rassegnate dal Procuratore generale.
Ad avviso della Corte i ricorsi sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili.
Iniziando dal ricorso del proposto, va osservato quanto segue.
1. Legittimamente il Procuratore della Repubblica ha esercitato la domanda di prevenzione, nulla rilevando che una separata proposta, relativa peraltro alla sola misura personale, fosse stata precedentemente presentata dal Questore, dato che tanto il pubblico ministero quanto il questore sono titolari dell'azione di prevenzione, in modo del tutto autonomo l'uno dall'altro; sicché legittimamente il giudice di primo grado, investito di entrambe le iniziative, parzialmente coincidenti, ha riunito i procedimenti che ne erano scaturiti ed è poi pervenuto a una decisione unitaria.
2. Parimenti legittima è la utilizzazione nel procedimento di prevenzione, non connotato dalla regola prettamente dibattimentale della formazione della prova in contraddittorio (cui esclusivamente ha riguardo la previsione dell'art. 111 quarto comma Cost.), degli elementi indiziari acquisiti e prodotti dal pubblico ministero a sostegno della domanda, ferma restando la piena esplicazione del diritto di difesa con riferimento a tali elementi, non solo attraverso la confutazione del loro significato e della loro portata dimostrativa, ma anche attraverso la produzione di contrari elementi atti a contrastarne il rilievo giuridico e la consistenza probatoria. Il procedimento di prevenzione è infatti regolato dal modulo strettamente camerale degli art. 636 e 637 c.p.p. del 1930, cui fa rinvio l'art. 4 comma sesto della legge n. 1423 del 1956, da intendersi ora riferito agli artt. 666 e 678 c.p.p., ex art. 208 disp. coord. c.p.p.
3. Sono manifestamente infondate le censure circa l'assoluta mancanza di motivazione qua all' indicazione degli elementi comportamentali successivi all'applicazione della precedente misura su cui si fonda la valutazione di perdurante pericolosità sociale e qu al determinazione della durata della misura: essendosi rilevato da parte della Corte di appello che la ritenuta perdurante partecipazione del proposto a un sodalizio mafioso comportasse ex se una permanente pericolosità sociale del medesimo, cui è stata, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ragguagliata la durata della nuova misura.
4. E' inammissibile la censura con la quale si critica il giudizio di carenza di interesse relativamente all'applicazione della misura patrimoniale, una voltà assodato che il ricorrente si limita a farsi carico di interessi patrimoniali che, secondo il suo
дя assunto, non lo riguarderebbero né in fatto né in diritto, trattandosi, a suo dire, di beni facenti capo a terzi.
Il ricorso dell'HI è inammissibile, in quanto proposto di persona e non per tramite di procuratore speciale. Va infatti ribadito che per i soggetti portatori di un
è interesse meramente civilistico, come il caso del predetto ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.; mentre l'indagato о imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che, come detto, è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato
(v. per simili concetti Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Tanda;
Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga;
Id., 18 giugno 2008,
Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n.
1423 del 1956).
Invece, il terzo interessato, quale è il predetto ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100
c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83
c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
Nella specie non risulta agli atti che una simile procura sia stata rilasciata, risultando soltanto una nomina a difensore rilasciata da AN HI a favore dell'avv. Marco Clementi in calce all'atto di ricorso, sottoscritto personalmente. Anche i ricorsi presentati da SA e Salvatore CE, terzi interessati, per mezzo del difensore nominato procuratore speciale avv. Paolo Rossi, appaiono inammissibili, limitandosi a riproporre censure versate davanti ai giudici di merito, che hanno ricevuto puntuale e affatto completa risposta. In particolare, la Corte di appello ha compiutamente evidenziato (v. pp. 37-41) tutti gli elementi indicativi della riconducibilità della società Secod a CO CE e della sua natura strumentale rispetto ai fini illecito accaparramentodi яя perseguiti, tra l'altro evidenziando la significativa vicenda dei subappalti conferiti alla predetta ditta dalla società IRA
Costruzioni, vessata dal CE per le forniture dei materiali destinati alla realizzazione del porto cittadino.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alversamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 17 settembre 2009.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi = 2 DIC 2009
IL CANCELLIERE CI SUPER
Lidia Scalia
قهوه