Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, sussiste il "fumus" del reato di cui all'art. 9 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (introduzione nello Stato e vendita illegale di armi) nell'ipotesi in cui la conformità delle armi sequestrate al modello per cui è intervenuta l'autorizzazione sia ottenuta mediante una modifica artificiosa e precaria, tale comunque da non immutare sostanzialmente l'originaria, diversa tipologia. (Fattispecie in cui la riduzione del calibro delle pistole era stata ottenuta mediante l'introduzione nella camera a scoppio di un anellino riduttore con contestuale alesatura della canna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 20461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20461 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 14/03/2001
1. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 2006
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 044614/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AS N. IL 24/09/1941
2) EG IL N. IL 09/09/1944
avverso ORDINANZA del 27/09/2000 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. Giampaolo FILUANI, in sostituzione dell'avv. Alessandro MAINARDI.
OSSERVA
1^. Con ordinanza del 27 settembre 2000, il tribunale di Brescia, adito in sede di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 13 luglio 2000 dal gip presso il tribunale della stessa città ed avente ad oggetto 134 pistole, 16 fusti e 75 canne per pistole sequestrate a più riprese nel procedimento penale a carico di GA AS e EG IL, indagati per concorso in importazione e vendita illegale di armi, salvo una parziale riforma del provvedimento emesso che qui non interessa, manteneva il sequestro delle pistole, rigettando la richiesta della loro restituzione.
Secondo il tribunale, premesso che l'originaria ipotesi di reato contestata di importazione di armi da guerra era venuta a cadere per effetto della sostanziale riclassificazione delle pistole sequestrate come armi comuni da sparo e indipendentemente da ogni questione sulla responsabilità penale degli indagati, le armi e le parti di armi in sequestro (tutte importate dall'estero) avevano subito modificazioni tali da non consentire che le stesse ottenessero il contrassegno di conformità da parte del Banco Nazionale di Prova, sicché erano destinate alla confisca obbligatoria in quanto beni dei quali era vietata in modo assoluto la detenzione. Le pistole, invero, omologate all'estero in cal. ACP, corrispondevano al cal. HP indicato nelle licenze di importazione, ma solo in virtù di un artifizio, rappresentato dall'apposizione di un anellino riduttore che, per la sua precarietà, non era tale da immutare sostanzialmente l'originaria, diversa tipologia delle armi. Da qui la legittimità del sequestro effettuato, originato dalla illegale circolazione di tali armi, assoggettabili come tali a confisca.
2^. Ricorrono per cassazione il AG e il EG tramite il loro difensore di fiducia, sostenendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., la nullità dell'ordinanza emessa in sede di riesame, in quanto il tribunale di Brescia aveva ritenuto legittimo il provvedimento cautelare reale adottato dal gip, sussumendo da un lato l'astratta configurabilità di un'ipotesi criminosa diversa da quella posta dal gip a sostegno del proprio provvedimento (importazione illegale di pistole semiautomatiche Colt mod. 1911, da considerarsi armi comuni da sparo, anziché armi da guerra) e obliterando dall'altro che il fatto contestato era penalmente irrilevante e non portatore di confisca. 3^. Il ricorso non è fondato.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda cautelare sottoposta all'esame del Collegio, giova ripercorrerne brevemente l'iter.
I ricorrenti risultano indagati per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p., 9, 10 e 14 1. n. 497 del 1994 perché, muniti di apposita licenza di importazione, introducevano nel territorio dello Stato un certo numero di pistole Colt mod. 1911 cal. 45 HP (armi comuni da sparo) che in realtà altro non erano che pistole cal. 45 ACP (cioè armi da guerra) ridotto nel calibro consentito mediante l'introduzione nella camera a scoppio di un anellino riduttore con contestuale alesatura della canna.
Quantunque il Ministero dell'interno, con decreto 26 marzo 1997, avesse provveduto ad iscrivere anche il calibro ACP nel catalogo delle armi comuni da sparo, il pubblico ministero aveva mantenuto il sequestro probatorio su tutte le armi, ipotizzando nei confronti degli indagati il diverso reato di importazione di armi senza licenza (la licenza esisteva per le pistole cal. HP e non ACP). A seguito di una perizia tecnica disposta nell'ambito del procedimento di opposizione, il gip, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ordinava il sequestro preventivo di tutte le armi, già sottoposte a sequestro probatorio in quanto oggetto di importazione illegale per essere la licenza posseduta dagli indagati riferita ad armi di tipo diverso. Ed invero, secondo il gip, le pistole sequestrate corrispondevano ai cal. HP indicato nelle licenze unicamente in virtù di un artifizio, rappresentato dall'apposizione dell'anellino riduttore, che per la sua precarietà non era tale da immutare sostanzialmente l'originaria, diversa tipologia delle armi. Ciò premesso, si osserva.
A giustificare un sequestro preventivo è sufficiente il fumus della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato, avendo questo tipo di vincolo cautelare come oggetto una cosa pertinente al reato e come presupposto il pericolo che la libera disponibilità di essa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il riferimento alla oggettiva illiceità delle armi è quindi esatto, giacché le modificazioni apportate alle armi importate non hanno consentito alle stesse di ottenere il contrassegno di conformità da parte del Banco di Prova Nazionale, con la conseguenza che queste armi, al di là della sussistenza in concreto dell'ipotesi di reato astrattamente contestata, sarebbero destinate ad essere confiscate. È pertanto inesatto affermare, come fa la difesa dei ricorrenti, che in virtù del decreto ministeriale del 26 marzo 1997 tali modificazioni sarebbero penalmente irrilevanti, essendo stata la detenzione delle pistole cal. ACP declassata a quella di armi comuni da sparo. L'apposizione dell'anellino riduttore e il mancato conseguimento del contrassegno di conformità appaiono indici di una violazione che rende astrattamente sussistente il fumus del reato ipotizzato.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001