Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la omessa pronuncia sullo specifico motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sullo stesso. (La Corte ha precisato che, in presenza di correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare o non l'istanza dell'impugnante).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2006, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 28/09/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1213
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 048001/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AN FI N. IL 05/04/1971;
avverso SENTENZA del 20/10/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. BOFFA Francesco, del Foro di Roma, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato il 21 maggio 2004 il Tribunale di Roma dichiarava D'AN SE responsabile del delitto di furto aggravato ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7 commesso il 24 giugno 1999, e lo condannava, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche giudicate prevalenti sulle aggravanti contestate ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di mesi 2, giorni 20 di reclusione.
Proposto appello dall'imputato, la Corte territoriale confermava, con sentenza emessa il 20 Ottobre 2005, la sentenza impugnata. Ricorre per cassazione il D'AN deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla omessa valutazione del motivo di appello invocante la continuazione tra il fatto oggetto del presente procedimento e quelli di cui a sentenze passate in giudicato, analiticamente indicate nel motivo ignorato dai secondi giudici.
Il ricorrente evidenzia l'effetto pregiudizievole nei suoi confronti della denunciata omissione affermando che egli "ai sensi e per gli effetti dell'art. 671 c.p.p. non potrà chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato proprio in virtù della non decisione sul punto da parte della Corte".
Il motivo unico posto a sostegno del ricorso è fondato, nei sensi che seguono.
La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul terzo dei motivi dedotti con l'appello, e precisamente su quello inteso ad ottenere che il fatto-reato di furto ascritto fosse posto in continuazione con altri, sempre relativi a delitti di furto commessi in date anteriori e prossime a quello in oggetto, di cui alle sentenze di condanna emesse in date 9 luglio 1999 e 10 agosto 1999, divenute irrevocabili. Trattasi di un motivo che, contenendo la indicazione di dette sentenze e delle ragioni specifiche per le quali l'appellante invocava l'applicazione del disposto dell'art. 81 cpv. c.p., non può considerarsi generico, sicché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prenderlo in esame, per motivatamente accoglierlo ovvero rigettarlo.
Deve infatti trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 19-1-2000, n. 1 Ruzzolino, secondo il quale, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per Cassazione per la mancata pronuncia sul punto.
Va richiamata anche la pur risalente sentenza della Cass. Sez. 3^ 27.4.1994, n. 14078, Alessandrini, la quale ha affermato che la possibilità di applicare la continuazione in sede di esecuzione ex art. 671 c.p.p. è soltanto sussidiaria al potere di applicarla in sede di cognizione: come tale non può essere esercitata quando il giudice della cognizione ha escluso espressamente la continuazione o non ha esaminato la richiesta esplicitamente avanzata al riguardo. La omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione ex art. 81 cpv c.p. avanzata nel giudizio di cognizione non può, quindi, ritenersi assumendo che sulla continuazione potrebbe nel caso in esame statuire il giudice della esecuzione;
pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello di Roma per la decisione sulla applicabilità o meno dell'istituto della continuazione in presenza del motivo di appello così come formulato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa motivazione sulla richiesta di continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007