Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
La concessione delle circostanze attenuanti in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'art. 9, comma secondo, del D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991, previste in favore di coloro che abbiano sottoscritto il verbale illustrativo nel termine di legge, lungi dall'essere obbligatoria, resta sempre soggetta ad apprezzamento discrezionale del giudice. (Fattispecie in tema di circostanze attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2012, n. 35544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35544 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
M 35544/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1258 Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE N. 7649/2012 - Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - PIERLUIGI DI STEFANO Dott. - Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CO CO N. IL 26/08/1953 avverso la sentenza n. 2/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 06/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. N eola LETTIERI che ha concluso per 11AMMI 441 MILITÄ Πει πιιοπεο Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. NE RA ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di appello di Napoli in data 6-12-2011, con la quale, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere il 14-7-2010, esclusa la premeditazione e concesse al NE le attenuanti generiche, era stata rideterminata la pena in anni quindici di reclusione in ordine ai seguenti reati : a) 110, 575 E 577 co 3 cp e art 7 L. 203/91, perché, in concorso con LO NO e AC TI, accordandosi per commettere l'omicidio di AC TI, predisponendo i mezzi di trasporto necessari, armandosi di due pistole ed infine esplodendo sei colpi d'arma da fuoco contro la vittima, che veniva attinta al mento e al torace, cagionavano la morte dello AC. Con l'aggravante di essersi avvalso delle condizioni di assoggettamento omertoso cui il clan Belforte aveva costretto la popolazione del territorio ed al fine di agevolare l'attività della medesima associazione camorristica. b) 110, 81 cpv, 61 n 2 cp, 10-12-14 1 14-10-74 n 497, 71203/91 e 991575/65, in relazione al la detenzione e al porto in luogo pubblico delle pistole di cui al capo che precede;
C) 110, 575 n 3 cp 7 1.203/91 e 71575/65 perché, in concorso con LO NO e ZI SC, accordandosi per commettere l'omicidio di Puoti Ulderico, predisponendo i mezzi di trasporto necessari, armandosi di in fucile a pallettoni cal 12 ed esplodendo sei colpi contro la vittima, ne cagionavano la morte. In particolare, il NE effettuava sopralluoghi, organizzava le modalità e predisponeva i mezzi dell'agguato ; D) 110, 81 cpv, 61 n 2-10-2-14 1497/74, 71203/91 e 9 1. 575/65, in relazione alla detenzione e al porto in luogo pubblico del fucile di cui al capo che precede Fatti commessi in Villa di Briano il 10-3-1994. 2. Con unico motivo, il NE lamenta inosservanza dell'Art 16 quinquies 1. 45/2001, in relazione all'art 133 cp, censurando la mancata concessione delle attenuanti generiche e sostenendo che la sentenza impugnata ha trascurato di apprezzare favorevolmente il contributo leale offerto dal NE, senza prendere in considerazione neanche la buona condotta del medesimo, libero dal 2005, il suo completo reinserimento sociale e la lunga detenzione subìta ( trentuno anni di reclusione). Così come erroneamente non ha apprezzato il ravvedimento e la confessione del NE mentre ha mostrato sensibilità per il ravvedimento del coimputato LO, commutandogli la pena dell'ergastolo in quella di trent'anni di reclusione. Si chiede quindi annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ↑ dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, poiché la Corte territoriale, richiamando anche le argomentazioni formulate dal P.G., nell'atto di gravame, ha fatto riferimento al curriculum criminale dell'imputato, caratterizzato da una ammessa militanza in organizzazioni camorristiche e da una lunghissima detenzione carceraria, anche per reati in materia di armi ed estorsione, connessi all'operatività dell'associazione. E, in quest'ordine di idee, la Corte territoriale evidenzia come non possa sussumersi nel comportamento valorizzato ai fini della speciale attenuante della collaborazione anche un riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non fondato su autonomi, significativi indicatori e che non trova fondamento nelle risultanze processuali. Non è d'altronde ravvisabile alcuna violazione dell'art 16 quinquies co 1 d.l. 15-1-91 n 8 conv. in 1. 15-3-91 n 82, poiché tale disposizione si limita a circoscrivere la concedibilità delle circostanze attenuanti ivi previste a coloro che abbiano sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine di legge, escludendo così dalla fruizione di esse i soggetti che non abbiano espletato nei termini il predetto incombente, salva l'ipotesi di cui al terzo comma della medesima disposizione. Ma la norma non prevede certo come obbligatoria la concessione delle predette circostanze attenuanti, che rimane assoggettata ad apprezzamento discrezionale, come è anzi testualmente sottolineato dal legislatore, attraverso l'uso dell'espressione "possono essere concesse “ in luogo di sono concesse o altra locuzione equivalente. 66 Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell'art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
Visti gli artt 615 co 2 e 616 cpp DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. Così deciso in Roma il 17-7-2012. Il Consigliere estensoreЧ Il Presidente еее as DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 SET 2012 2 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piers Esposto