Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione formulata con specifico motivo d'impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2010, n. 38648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38648 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 30/09/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1630
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13506/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS TO;
ZA LO;
ZA RO;
LI IO;
CI EP;
CI AR;
CI SA;
MA AR;
avverso sentenza della Corte di Appello di Catania resa in data 18 febbraio 2009;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità per ZA RO e ZA LO;
il rigetto per CI SA e LI IO;
l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per OS NI, MA RL e CI EP;
sentito il difensore avv.to Spanti Paolo per CI SA che ha concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso e l'avv.to Lepri Marco difensore di LI IO e ZA RO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 febbraio 2006, il Gup del Tribunale di Catania dichiarava i ricorrenti colpevoli ciascuno dei delitti di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente e singoli reati di spaccio, estorsioni, sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi, rapina, ricettazione, come loro rispettivamente ascritti in epigrafe e li condannava alle pene di legge;
la Corte di appello di Catania con la sentenza impugnata confermava la pronuncia.
Ricorrono i condannati e deducono:
1. OS TO: la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B in relazione all'art. 671 c.p.p., per omesso esame del motivo concernente la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione con altre pronunce passate in giudicato, avendo la Corte rimesso la questione al giudice dell'esecuzione;
2. ZA LO: erronea applicazione della legge penale relazione ai reati di estorsione a lui contestati ai capi 1 (ai danni di tale Russello contestata a far tempo dall'anno 1987 e fino al 1992), art. 62 (ai danni di tale Laconi, contestata prima e dopo il 16.12.1989), art. 63 (ai danni di Granata contestata dal 1990 al 1994); rileva che essendogli stata riconosciuta dalla pronuncia di primo grado la diminuente L. n. 203 del 1991, ex art. 8 prevalente sulle diverse aggravanti contestate, la pena in concreto comminabile è nel massimo di anni 6 e mesi 8 e con prescrizione quindi decennale, secondo il disposto dell'art. 157 c.p. (nella formulazione antecedente alla Legge CI). In concreto, considerato che l'azione penale è stata esercitata dopo il 2005, le ipotesi si sarebbero prescritte quella sub 1 nel 2007; quella sub 62 alla fine di dicembre 2004 e quella sub 63 o nel 2008 (dato che egli collabora sin dal 1993 ed ha quindi cessato ogni attività criminale) o al più tardi nel 2009; con il secondo motivo, eccepisce violazione del principio del ne bis in idem in relazione al fatto di detenzione di sostanza stupefacente contestato al capo 77, già contenuto nel precedente capo 74, stante la identità di tempo, di luogo e di scopi (agevolazione del clan mafioso Malpassotto, cui era funzionale anche il clan Brunetto, che è indicato nella imputazione sub 77).
3. ZA RO: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per la omessa concessione delle attenuanti generiche, che non ha tenuto conto del contributo collaborativo offerto con le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie, del ruolo criminale marginale svolto e della concreta eccessività della pena;
rileva ancora che non è giustificato il diniego della continuazione;
4. LI IO: con il primo motivo nullità della pronuncia, poiché in corso di udienza di discussione era stato comunicato erroneamente lo stralcio della sua posizione quale detenuto, sicché il difensore di fiducia presente non aveva svolto alcun intervento difensivo;
in realtà, egli era stato nelle more scarcerato e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Misterbianco ed era stata omessa la autorizzazione ad allontanarsi per essere presente all'udienza; con il secondo motivo, si duole della illogicità e della carenza della motivazione in ordine alla valutazione delle prove della sua responsabilità per i delitti di rapina e detenzione e porto d'arma contestatigli ai capi 15 e 16 della epigrafe;
le dichiarazioni dei collaboratori erano imprecise e generiche, e non riscontrate da elementi individualizzanti, sicché la chiamata in correità era meramente nominalistica;
con un terzo motivo il ricorrente rileva che analogo vizio della motivazione è riscontrabile in ordine alla concessione delle generiche;
5. CI EP: la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B in relazione all'art. 671 c.p.p. per omesso esame del motivo concernente la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione con altre pronunce passate in giudicato, avendo la Corte rimesso la questione al giudice dell'esecuzione;
6. CI AR: omessa valutazione del motivo concernente le generiche, compatibili con la attenuante speciale della collaborazione già riconosciutagli;
7. CI SA: imputato insieme al LI G. per i delitti di cui ai capi 15 e 16 della rubrica, rileva al pari di questi difetto di motivazione nella valutazione delle prove, non tenendo conto che altro coimputato, in sede di giudizio ordinario, era stato assolto e limitandosi a recepire acriticamente la pronuncia del Gup alla cui lettura ha fatto mero e laconico rimando;
denuncia che le chiamate di correo sono prive di riscontro individualizzante e comunque contraddittorie fra loro, avendo i due accusatori OS A. e LI in realtà solo descritto il fatto, ma non accusato l'imputato; tale discrasia non è stata risolta dalla corte distrettuale come pure carente è la valutazione dei collaboratori GE e PA, che avevano reso disarticolate ed erronee propalazioni, non aventi alcuna idoneità dimostrativa;
con il terzo motivo è affrontato il tema del vuoto motivazionale del trattamento sanzionatorio;
8. MA AR: propone il motivo relativo al riconoscimento dell'istituto della continuazione, sovrapponibile a quelli già enunciati per gli imputati OS e CI EP. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È da esaminare, in primo luogo, la posizione di OS NI, EP CC e AR MA, i cui ricorsi sono centrati sulla risoluzione delle medesime questioni. I tre condannati, in effetti, si dolgono, e fondatamente, della mancata pronuncia da parte del giudice di appello sulla richiesta di riconoscimento della unicità del disegno criminoso fra i reati di cui al presente procedimento e quelli per cui sono stati in precedenza giudicati con sentenze passate in giudicato. La Corte distrettuale, pur dando atto della rituale produzione delle dette antecedenti pronunce e della specificità del motivo di appello, ha affermato che la questione era da risolvere in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., non essendo valutabili i presupposti di legge circa i fatti di reato per i quali si eccepiva il favor della continuazione. Tale motivazione è palesemente erronea, posto che la giurisprudenza di questa corte è attestata, a far tempo dalla nota sentenza Tuzzolino delle Sezioni Unite del 19-1-2000, n. 1 sul principio per cui, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, valutare discrezionalmente l'opportunità di esaminare, o no, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per Cassazione per la mancata pronuncia sul punto.
Tanto affermato in diritto, non può farsi luogo alla pronuncia di annullamento richiesta nei ricorsi, giacché va rilevato che i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione. Ed invero, avuto riguardo al "tempus commissi delicti", e tenuto conto che nel caso in esame è da applicare la disciplina prevista dagli artt. 157 e 160 nella formulazione previgente alla ed Legge CI, in quanto più favorevole, poiché agli imputati è stata riconosciuta la attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti;
ne consegue che in relazione alla ritenuta ipotesi semplice di estorsione, commessa sino al 1993, di cui alle rispettive imputazioni, il termine massimo di prescrizione è pari a quindici in relazione alla pena edittale. Il termine prescrizionale massimo effettivamente era già decorso (2008) al momento della sentenza di secondo grado (18 febbraio 2009), non rilevandosi dagli atti alcun periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione;
ha, quindi, errato la Corte distrettuale a non applicare l'art. 129 c.p.p., comma 1 che comporta la rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, delle cause estintive del reato. Essendo precluso in questa sede di legittimità qualsiasi esame nel merito, indispensabile ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, l'impugnata sentenza, in virtù di quanto stabilito dal comma 1 di detto articolo, deve essere annullata senza rinvio per l'estinzione del reato per prescrizione.
E ciò in quanto, ferma restando la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, non oggetto di alcuna contestazione nè in appello, ne' tantomeno in questa sede, la rimessione al giudice di merito non porterebbe ad alcun utile risultato. Vanno comunque confermate le statuizioni civili, a sensi dell'art. 578 c.p.p., dato che come già rilevato i ricorrenti collaboratori di giustizia che nei gradi di merito hanno reso ampia confessione, non hanno impugnato la loro condanna in punto di responsabilità, sicché esattamente sono stati condannati al risarcimento ed alle restituzioni in favore delle parti civili.
2. CI SA e LI IO.
Va parimenti annullata con rinvio la pronuncia resa nei confronti dei nominati ricorrenti. E infatti, fondata la eccezione del LI G. di nullità della pronuncia di secondo grado, per la rilevata violazione del diritto di difesa, anche se sotto un profilo di fatto diverso da quello denunciato da costui.
Risulta dall'esame degli atti, che questa corte ha il potere di esaminare in caso di errori in procedendo, che, effettivamente, con ordinanza del 9 luglio 2007 è stata disposta la separazione della posizione del LI G. da quella degli altri coimputati;
successivamente, sia il troncone principale del processo, sia quello stralciato, chiamati alla stessa udienza del 7 novembre 2007, sono stati riuniti dalla Corte e il LI G. è stato regolarmente assistito dalla difesa, che ha partecipato alle varie udienze dibattimentali, che si sono via via succedute;
tuttavia alla udienza fissata per la discussione finale (18.2.2009), nel corso della quale alcuni difensori, fra cui quello del LI G., avrebbero dovuto esporre le loro conclusioni, non risulta che sia stata data la parola a quest'ultimo, ne' che, constatane la assenza, si sia provveduto alla sua sostituzione. E tanto è comprovato dalla analisi del verbale di udienza composto in parte da un modulo precompilato, che riporta l'elenco degli appellanti, e attesta accanto al singolo nominativo, la presenza del difensore sia di fiducia che di ufficio e da un'altra parte, in cui sono state raccolte e verbalizzate le conclusioni dei presenti;
infatti, non solo al n. 5, accanto al nome del LI è apposta la notazione a mano " stralciato", evidentemente erronea e frutto di una fotocopiatura tralaticia di precedenti elenchi, ma la menzione dell'avv.to Mineo quale suo difensore di fiducia, non è accompagnata dalla specificazione, se egli sia o meno presente o sia stato sostituto, come invece è stato fatto con specifiche le annotazioni, vergate a mano, per coloro che precedono e seguono il nome del LI;
il fatto, poi, che l'avvv.to Mineo non venga indicato nella seconda parte del verbale quale uno dei difensori che ha discusso, conferma che non si è trattata di una mera omissione materiale verificatasi nell'elenco e che effettivamente egli non fosse presente, non importa per quale ragione. Tale situazione ha all'evidenza tratto in inganno anche il decidente che nonostante la mancanza del difensore di fiducia o di altro nominato ex art. 97 c.p., ed in sostanza senza che fossero esposte le conclusioni a favore dell'imputato, ha pronunciato sentenza, consentendo il verificarsi della denunciata nullità assoluta.
Data la ricostruzione della viziata sequenza procedimentale, che carattere assorbente rispetto la eccepita violazione per mancata traduzione dell'imputato, peraltro infondata, poiché il suo regime di libertà non comportava alcun obbligo per la Corte, mentre egli m avrebbe dovuto attivarsi presso il giudice della misura di prevenzione per ottenere una ' eccezione alla inibizione impostagli, e' dunque da procedere all'annullamento; gli atti sono da rimettere alla Corte di Appello in diversa composizione che provvederà al nuovo rituale giudizio.
Anche la posizione del CI SA è da annullare, con rinvio ad altra sezione della Corte Catanese.
Sono infatti fondati i rilievi di mancanza di motivazione sollevati con riferimento alle specifiche critiche in tema di responsabilità dedotte con il gravame. Il giudice distrettuale, infatti, ha limitato l'esposizione delle ragioni di conferma a poche e laconiche osservazioni in ordine al buon governo dell'episodio, fatto nella pronuncia di primo grado, alla cui lettura ha rimandato, sia per le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, sia per i ritenuti riscontri esterni.
Viceversa, il CI aveva messo in evidenza, enunciandole, specifiche contraddizioni in cui erano caduti i suoi accusatori, nonché aveva sottoposto a critica la valutazione delle prove, richiamando un asserito vuoto argomentativo della pronuncia di primo grado in ordine alla sua effettiva partecipazione.
È evidente che la motivazione della sentenza di appello è del tutto incongrua poiché non ha affrontato tutti i problemi sottoposti dall'imputato, affidandosi per relationem all'iter della sentenza di primo grado. Un siffatto rinvio è del tutto legittimo e non può costituire oggetto di doglianza solo a condizione che il giudice di appello (che non è tenuto a confutare uno per uno gli argomenti dedotti dalle parti) abbia affrontato i nodi principali del gravame, quelli che, cioè, costituiscono l'ossatura dello schema difensivo, ben potendo, in tale opera, servirsi di richiami ad argomenti della sentenza di primo grado;
occorre infatti tener presente che il disaccordo su un argomento difensivo può anche risultare implicitamente in quanto la soluzione adottata escluda logicamente qualsiasi altra deduzione incompatibile. Nella ipotesi in esame, in cui l'imputato, peraltro, con precise considerazioni aveva svolto specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il Giudice di Appello non poteva certo limitarsi a richiamare quella di primo grado per relationem, senza discutere le parti impugnate e senza indicare quali fossero le ragioni per condividere la ricostruzione del fatto e la adeguatezza delle prove dichiarative e dei dati individualizzanti. Tanto, come detto, non è stato reso esplicito se non con formule di stile, meramente elogiative della pronuncia del Gup;
il giudice distrettuale è venuto meno alla funzione del doppio grado di giurisdizione ed ha privato di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio nei termini sopradetti.
3. I ricorsi di ZA LO, ZA RO e CI AR sono da dichiarare inammissibili, con le conseguenti pronunce di condanna di ciascuno dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno a favore della cassa delle ammende.
3.1 Posizione di ZA LO.
È inammissibile, il motivo, il cui esame è logicamente preliminare, con cui il ricorrente insiste per la identità tra gli episodi di spaccio di stupefacente, contestati al capo 77 rispetto a quelli indicati nella imputazione di cui al capo 74, in quanto a suo dire si tratterebbe di frazioni della medesima attività continuativa, definita di tipo professionale e organizzata, che si inserisce nella condotta di partecipazione alla associazione dedita al narco traffico. In primo luogo, è da mettere in evidenza, come richiamato dalla pronuncia impugnata, che si tratta di due serie di episodi di acquisto e successiva rivendita di sostanza stupefacente, che pur essendo avvenute nel medesimo torno di tempo, sono in concreto ben distinte tra loro, essendo comunque i reati di cui al capo 77 commessi in concorso con imputati diversi da quelli indicati come correi al capo 74 della epigrafe, aventi ad oggetto distinte forniture di droga, acquisite con differenti modalità, ed in diverse località, e non quindi sovrapponibili fra di loro, ai fini dell'invocato assorbimento. Per il vero, lo stesso ricorrente ammette che si sia di fronte a due serie di rifornimento di droga, avvenute in circostanze e caratteristiche non coincidenti, ma supera il rilievo, messo in evidenza dai giudici di merito, con la osservazione che entrambe le condotte si innestavano nella più generale attività associativa. Tanto non basta certo a privare le condotte della loro autonomia, essendo acquisito che i reati fine, commessi nell'ambito di un contesto associativo dedito al narco traffico non per ciò stesso perdono la loro autonomia. Nè il ricorrente, con i motivi, ha specificato quali in concreto fossero gli errori di valutazione in cui i primi giudici sarebbero incorse, sicché il motivo oltre che fondato su presupposti erronei è anche connotato da genericità. Parimenti manifestamente infondato è il motivo con cui viene eccepita la prescrizione di delitti di estorsione contestatigli, unificati dal Gup sotto il vincolo della continuazione, previa applicazione del dettato normativo antecedente la disciplina introdotta con la L. n. 251 del 2005. È senz'altro da condividere la affermazione, posta in rilievo con il ricorso, che la disciplina precedente alla modifica dell'art. 157 e ss. c.p., è per il ZA più favorevole, dato che, come già
osservato al 1 punto, per gli altri tre ricorrenti, il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, comporta che egli debba rispondere di estorsione semplice con un termine massimo di anni 15.
Rilevato che le condanne per detti delitti sono state poste in continuazione con la fattispecie contestata al capo 77, il termine iniziale è però da spostare in avanti al 1994, data della contestazione della imputazione n. 63 (estorsione in danno di certo Granata); infatti la prescrizione del reato continuato, secondo il disposto dell'art. 158 c.p., nella versione antecedente alla nuova disposizione introdotta dalla Legge ed CI inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il tempo di prescrizione proprio di ciascun reato, e ciò anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non riconosciuto nella originaria contestazione, venga poi ritenuto in sentenza, come avvenuto nel caso in esame. Pertanto,individuato il termine finale della prescrizione nel marzo 2009 (15 anni computati dal 1994), poiché la pronuncia è intervenuta tempestivamente nel febbraio 2009, ed in presenza della inammissibilità del ricorso, come sopra rilevata, non entra in giuoco il successivo decorso del tempo: è infatti, principio, più volte affermato da questa sezione, che la dedotta causa estintiva non è rilevabile e non opera nel caso di originaria inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
3.2 ZA RO e CI AR.
Le posizioni possono essere esaminate congiuntamente in quanto entrambe incentrate sul di diniego delle attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili, in quanto sia il ZA che il CI non propongono concrete e precise critiche alle argomentazioni dell'impugnata sentenza e non indicano elementi di contraria valutazione, se non - in via del tutto generale - l'ampiezza della collaborazione prestata. I ricorsi sono dunque da sanzionare ex art art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), con la prevista sanzione di inammissibilità; peraltro, la corte, con motivazione confermativa di quella di primo grado, con la quale si integra, ha esaminato e ritenuto irrilevanti ai fini della modifica del trattamento sanzionatorio, il loro ruolo di collaboratore e la marginalità del contributo delinquenziale dedotta in specie dal ZA sia valutando la preponderante gravità del reato associativo ascritto agli imputati, sia considerando i lori profili personali, caratterizzati da precedenti penali cospicui e dalla gravità intrinseca dei reati commessi, che non consentivano di esprimere un giudizio di meritevolezza del beneficio. La motivazione è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha sempre insegnato che il giudice del merito possa fondare la propria valutazione in ardine alla commisurazione sanzionatoria (e quindi anche in punto generiche) anche su uno solo - o alcuni - degli elementi parametrati dall'art. 133 c.p., purché dia congrua motivazione della scelta operata (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 2285 in data 11.10.2004, Rv-230691, Alba) al fine di adeguare la pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 46954 in data 04.11.2004, Rv. 230591, P.G./Palmisano).
Infine, è nuovo, e perciò inammissibile, il motivo con cui il ZA si duole del mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, che invece non ha costituito oggetto delle censure mosse in grado di appello, con la conseguenza che nessun addebito può essere sul punto mosso alla corte di merito e non può essere introdotta in questa sede nessuna disamina. In conseguenza della ritenuta inammissibilità, i ricorrenti ZA LO, ZA RO e CI AR sono da condannare ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio .a sentenza impugnata nei confronti di OS NI EP CI e AR MA per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di CI SA e IO LI con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, dichiara inammissibili i ricorsi di ZA LO, RO ZA e CI AR che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010