Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005).
Commentario • 1
- 1. valida la disciplina del 2017Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2026
2. Le questioni sollevate: dubbio di costituzionalità sulla sospensione della prescrizione per i reati 2017-2019 In riferimento alla situazione giudiziaria summenzionata, la Corte territoriale salentina sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2010, n. 43343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43343 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/10/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 2142
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 20193/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL FR N. IL *04/04/1952*;
2) D'AN IN N. IL *12/09/1973*;
avverso la sentenza n. 497/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 05/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor ZO BR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata motivazione sulla pena.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
PO FR e D'DR NZ sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse di Tribunale di Taranto il 10 gennaio 2007 e dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 5 marzo 2009 - per i reati di cui agli artt. 469 - 477 e 482 c.p., fatti accertati il *10 aprile 2000*.
Con il ricorso per cassazione PO FR e D'DR NZ deducevano la mancanza di motivazione in merito alla determinazione della pena, la violazione dell'artt. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 157 c.p., nonché la violazione dell'art. 606, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati.
È fondato il secondo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da PO FR e D'DR NZ.
I fatti sono stati accertati il 10 aprile 2000, data della comunicazione dell'esito delle indagini effettuata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica, ma commessi certamente in data antecedente al 27 ottobre 1999 quando AT NO denunciò gli stessi. Quindi il termine prescrizionale, con l'interruzione, di sette anni e sei mesi, di cui all'art. 157 c.p. nel testo attualmente vigente, è decorso non il 10 ottobre 2007, ma il 27 aprile 2007.
Quindi la prescrizione sarebbe maturata subito dopo la pronuncia della sentenza di primo grado - 10 gennaio 2007 - e molto tempo prima della sentenza di secondo grado del 5 marzo 2009.
È appena il caso di osservare che alla fattispecie sono applicabili le nuove norme sulla prescrizione dal momento che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 10 gennaio 2007, ovvero dopo la entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (così SS.UU. 29 ottobre 2009, n. 47008, D'Amato, rv 244810). Nel caso di specie vi sono sospensioni della prescrizione, che, l'Ufficio spoglio ha calcolato in base al regime previgente, individuando la data del maturarsi del termine nel 17 ottobre 2010. Anche a volere ammettere la bontà di tale calcolo, dovendosi anticipare la data del commesso reato al *27 ottobre 1999*, come si è dinanzi osservato, i reati sarebbero prescritti.
Ma in verità le sospensioni non possono essere calcolate secondo la legge previgente, ma in base alla nuova disciplina prevista dalla L. n. 251 del 2005, come ha pressoché costantemente rilevato la giurisprudenza di legittimità, fatta salva una unica sentenza di segno contrario, che ha applicato le norme in materia di sospensione della prescrizione più favorevoli all'imputato contenute nella normativa antecedente (vedi Cass., Sez. 5^, 1 ottobre - 16 dicembre 2009, n. 48042, Mennoia, rv. 245529). Non è, infatti, consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, certamente applicabile nel caso di specie, come si è osservato, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina, come ha chiarito costantemente la giurisprudenza di legittimità con l'unica eccezione rilevata (tra le tante vedi Cass., Sez. 1,19 dicembre 2007, n. 2126/08, Della Valle, rv 238639; Cass., Sez. 1^, 1 luglio 2008, n. 27777, Soldano, rv. 240862). Da ciò consegue che le sospensioni dovute a rinvio dell'udienza per impedimento delle parti non possono essere superiori ai sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento, come prescritto dalla normativa vigente.
Ciò comporta che il termine prescrizionale, anche aggiungendo i 349, o poco più tenuto conto dei giorni di impedimento, giorni di sospensione, sarebbe decorso il 10 ottobre 2008, tenendo presente la data di accertamento del reato, o meglio il 27 aprile 2008, tenuto conto della data della denunzia.
Il decorso del termine prescrizionale in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado comporta la estinzione dei reati contestati - artt. 469 e 477/482 c.p. - per intervenuta prescrizione.
Appare anche opportuno aggiungere che se anche i termini di prescrizione fossero decorsi, ma così non è, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, ma prima della presente decisione, si dovrebbe ugualmente dichiarare la estinzione per prescrizione dei reati, non essendo i motivi di ricorso inammissibili, ma apparendo il primo addirittura fondato. Si deve, pertanto, annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010