Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - che legittima il ricorso, con decreto motivato del pubblico ministero, ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione. (In motivazione la Corte ha rilevato come il principio consenta il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine richieda il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio, oppure, come nel caso di specie, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2003, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 19/11/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 5408/2003
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 021072/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC AN N. IL 04/05/1970;
avverso ORDINANZA del 17/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Pamborini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore Avv. Marco Clementi che ha chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. CA AN ricorre per Cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, contro l'ordinanza del tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 3 marzo 2003 con la quale il gip dello stesso tribunale ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti perché indagato di concorso nell'omicidio volontario di II VA e dei connessi reati in materia di armi.
Sostiene il ricorrente che gli indizi a suo carico sono essenzialmente costituiti dalle dichiarazioni del collaborante EI EL riscontrate dai risultati di alcune intercettazioni ambientali.
Tali intercettazioni sarebbero, tuttavia, inutilizzabili in quanto il gip avrebbe convalidato il decreto motivato di 1 febbraio 2003, emesso dal p.m. ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.p., dopo la scadenza del termine di quarantotto ore stabilito dallo stesso articolo ed in quanto il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, richiamandosi a risalente giurisprudenza, che trattandosi di intercettazioni ambientali era in ogni caso lecito l'uso di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica.
In conseguenza della inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, non sussistendo altri riscontri alle dichiarazioni del collaborante, l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata per "difetto di motivazione" da una parte perché il tribunale non avrebbe fornito alcuna risposta alla sua prima eccezione, già formulata in sede di riesame, e dall'altra perché non sussisterebbe più alcun indizio di colpevolezza.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo va rilevato che dall'esame del decreto motivato del p.m. - puntualmente allegato dal difensore al ricorso e che questa corte può esaminare trattandosi di risolvere una questione processuale - risulta che lo stesso, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è stato emesso il "1 febbraio 1998", ma il "4 febbraio 1998", alle ore 11,30. Come si evince, infatti, da un'osservazione più approfondita della data del giorno quel segno grafico che sembra a prima vista "1" ha in realtà la barretta trasversale propria del numero "4". Peraltro la correttezza di tale lettura è confermata dalla successiva annotazione posta poco più sotto della firma del sostituto procuratore del seguente tenore "al gip il 4 febbraio 1998, ore 12", dal decreto di convalida del gip che attesta nella parte motiva che il decreto del p.m. è stato emesso in data 4 febbraio 1998, ed, infine, dal decreto con il quale il p.m. ha delegato per l'esecuzione delle intercettazioni la squadra mobile di Palermo anche questo in data 4 febbraio 1998, che dimostra, oltre ogni possibile dubbio, che il decreto motivato di cui all'art. 267, comma 2, c.p.p. venne emesso il 4 febbraio, non essendovi all'evidenza alcun motivo per disporre di urgenza una intercettazione ed attendere tre giorni per eseguirla.
La circostanza, poi, che il tribunale di Palermo non abbia fornito risposta alcuna all'eccezione sollevata sul punto al ricorrente non incide sulla correttezza della motivazione, essendo il motivo, come si è detto, infondato.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Nella fattispecie si è verificata l'ipotesi di cui all'art. 619, comma 1, c.p.p.. Il tribunale, infatti, pur richiamandosi a giurisprudenza ormai superata, essendo del tutto pacifico che anche nel caso di intercettazioni ambientale è necessario indicare le ragioni dell'impiego di impianti diversi da quelli installati presso le procure della Repubblica, come espressamente previsto dall'art. 268, comma 3, c.p.p. (cfr., cass. sez. unite, 31 ottobre 2001, Policastro)
ha, tuttavia, esaminato il decreto del p.m. giungendo alla conclusione che lo stesso fosse correttamente motivato. Tale giudizio rispetto al quale, peraltro, nessun rilievo è mosso dal ricorrente deve essere confermato.
L'art. 268, comma 3, c.p.p. prevede che il p.m. possa derogare alla regola innanzi esposta soltanto allorché ricorrono eccezionali ragioni di urgenza e tali impianti "risultano insufficienti o inidonei".
Va al riguardo osservato che un impianto di intercettazione non può essere definito in astratto "idoneo" o "non idoneo", "sufficiente" o "insufficiente", ma, salvo il caso in cui l'impianto sia guasto, nel qual caso non è ne' "inidoneo", ne' "insufficiente", ma "inutilizzabile", la "inidoneità" e la "insufficienza" sono termini relativi nel senso che la "efficienza" degli impianti va valutata di volta in volta con riferimento al tipo ed alle modalità della intercettazione che si intende compiere.
Così se è certo che la maggior parte delle intercettazioni ambientali possono essere ascoltate anche con gli impianti installati presso le procure della Repubblica non può escludersi che, proprio per i progressi della tecnica cui accenna la sentenza Policastro, alcune intercettazioni richiedano per la loro captazione strumenti così sofisticati e costosi di cui è possibile dotare soltanto pochissimi centri, per cui, non sembra dubitale che in tali ipotesi, sempre che esistano ragioni di eccezionale urgenza e proprio in considerazione della impossibilità per tale motivo di procrastinare nel tempo la ricerca della prova, sia giustificato la deroga. Peraltro, la "inidoneità" degli impianti, talvolta, può essere dovuta anche ad esigenze obbiettive connesse alla stessa natura delle indagini (cfr., cass. sez. I^, 18 giugno 203, n. 27307, RV. 225620, cass., sez. 4^, 1 luglio 2003, n. 27970, RV. 225772), come per esempio quando ricorre la necessità di un immediato coordinamento tra gli investigatori in base ai risultati che di volta in volta risultano dalle intercettazioni in corso, coordinamento che, come è agevole dedurre, è ben diverso se viene realizzato in un ufficio di procura, dotato al massimo di un certo numero di telefoni, piuttosto che da una sala operativa di una questura o da un comando dell'Arma dei carabinieri, sempre in contatto con il personale operante sul territorio.
In definitiva ritiene la corte che proprio per la relatività dei termini utilizzati dal legislatore, non sia possibile indicare in via generale quando gli impianti "risultano insufficienti o inidonei", e che, quindi, tale vantazione vada lasciata al prudente apprezzamento del p.m., che, tuttavia, dovrà indicare nella motivazione del provvedimento le ragioni per cui ha ritenuto di derogare alla regola generale, tenendo presente che dalla sua valutazione, sottoposta al vaglio del giudice, può dipendere l'esito di importanti indagini. Nel caso di specie il p.m. nel decreto del 4 febbraio 2003 ha dato atto che la intercettazione andava coordinata "in tempo reale con le connesse attività investigative sul territorio" da compiersi con "l'ausilio di riprese video automatizzate, attualmente collegate agli appositi impianti esistenti presso...".
Ricorrevano, quindi, sulla base della motivazione adottata dal p.m., quella "inidoneità" degli impianti di intercettazione che giustificava il ricorso ad impianti diversi da quelli installati presso quella procura.
La accertata utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni rende infondato anche il terzo motivo di riscorso.
3. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle pese processuali come per legge.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma Iter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma Iter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004