Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2003, n. 467
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Sentenza 19 novembre 2003

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - che legittima il ricorso, con decreto motivato del pubblico ministero, ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione. (In motivazione la Corte ha rilevato come il principio consenta il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine richieda il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio, oppure, come nel caso di specie, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2003, n. 467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 467
    Data del deposito : 19 novembre 2003

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