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4 maggio 2001
4 maggio 2001
Art. 7. 1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 26284Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/07/2006 Dott. BARDOVAGNI PA - Consigliere - SENTENZA Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 991 Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SIOTTO MA Cristina - Consigliere - N. 013853/2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ON N. IL 23/11/1971; avverso SENTENZA del 21/12/2004 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa DE SANDRO Anna MA che ha concluso …Leggi di più...
- esclusione·
- utilizzabilità della prova·
- decreto di differimento·
- legittimità·
- esame della persona indicata quale fonte primaria·
- ritardo nel deposito·
- irregolarità·
- attività svolta successivamente alla trasmissione al p.m. della "notitia criminis"·
- incidenza sulla estensione dei poteri della polizia giudiziaria·
- modifica all'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., per effetto della l. n. del 2001·
- limiti·
- nullità·
- condizioni·
- sussistenza·
- necessità