Articolo 7 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 6Articolo 8
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4 maggio 2001
Art. 7. 1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:
"Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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