Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 1
Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l'originario provvedimento autorizzativo ne' sia stato effettuato alcun deposito ex art.270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, c.p.p., mentre il deposito di cui all'art.270, comma 2, c.p.p. - da effettuarsi con le modalità previste dall'art.268, commi 6 e 8, cod. proc. pen. - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art.268, comma 5, cod. proc. pen.., fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 16277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16277 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere
Dott. Antonio MARCHESE "
Dott. Francantonio GRANERO "
Dott. Maria Cristina SIOTTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MP SIMONE, n.
6.9.1979 a Palermo;
Avverso l'ordinanza in data 21.3.2002 del Tributale di Reggio di Calabria;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego degli arresti domiciliari;
Sentito il difensore, Avv. Marco CLEMENTI.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 C.P.P., confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal G.I.P. in sede nei confronti di MP SIMONE, indagato per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico. L'esistenza del sodalizio era emersa dall'intercettazione dell'utenza pubblica 0964/670043, disposta in diverso procedimento, sulla quale erano state captate conversazioni inerenti all'illecito traffico, intercorse con il cellulare 0333-7546220 di NT GI. Era seguito il controllo di altre utenze via via contattate che, interessando anche impianti pubblici o utenze mobili datate di scheda, ma agganciate tramite il codice dell'apparecchio, aveva consentito di cogliere conversazioni in cui gli interlocutori, non supponendo di poter essere ascoltati, si esprimevano talora liberamente o con linguaggio criptico di facile comprensione. Servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri avevano fornito conferma degli elementi così ricavati. Fra gli organizzatori di un traffico di ingenti quantitativi di droga pesante era stato individuato il citato NT GI, la cui sorella conviveva con il MP (nelle conversazioni chiamato EL); l'identificazione di quest'ultimo era comunque certa, attesi i riferimenti al vincolo familiare. Le conversazioni nelle quali egli interveniva, o era menzionato, erano riportate nel provvedimento custodiale e ritenute univocamente significative del suo inserimento nell'organizzazione, quale collaboratore nella trasmissione di messaggi e nella riscossione del prezzo dello stupefacente, nonché accompagnatore del NT in occasione delle consegne. Rimandando alla più ampia esposizione del G.I.P., vengono ricordati gli esiti di talune intercettazioni ritenuti specificamente indizianti;
in particolare, quelli relativi alla consegna di "un cinghiale" da parte di tal TO EO, cui aveva fatto seguito l'incontro in una stazione di servizio fra il NT ed il MP da un lato, il TO dall'altro, osservato a distanza dai verbalizzanti.
Tanto premesso in tema di gravità indiziaria, il Tribunale ravvisava esigenze cautelari tali da giustificare "il mantenimento della misura di massimo rigore"; l'assodata esistenza di una articolata organizzazione, il numero delle persone coinvolte, i rilevanti quantitativi di stupefacente sequestrati, i collegamenti con soggetti operanti all'estero costituivano indici del concreto pericolo che l'indagato reiterasse le condotte criminose. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con un primo motivo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Queste, come precisato nell'ordinanza impugnata, erano state disposte a seguito di altra captazione in una cabina pubblica, eseguita in diverso procedimento;
il provvedimento autorizzativo di tale originaria intercettazione non era stato però acquisito, ne' era stato effettuato alcun deposito ai sensi dell'art. 270 C.P.P. Tale carenza si rifletteva sulla motivazione dei provvedimenti autorizzativi emessi nel presente procedimento, che faceva riferimento alle incontrollabili risultanze della prima intercettazione. Inoltre, l'ascolto era avvenuto tramite impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica, senza che risultino le ragioni li tale modalità di captazione. Con altro motivo viene censurata l'illogica affermazione di gravità indiziaria in ordine alla condotta partecipativa, sulla base di una frammentaria disamina delle conversazioni intercettate, nonché di apodittiche e congetturali interpretazioni.
Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione era riferito alle sole modalità del fatto, senza alcuna considerazione in ordine alla personalità del soggetto;
ne' vi era motivazione circa l'adeguatezza della misura adottata.
Il ricorso è stato trattato all'udienza camerale del 26.11.2002;
all'esito, venne disposta l'acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei decreti emessi dal P.M. ex art. 268, co. 3, C.P.P., non uniti agli atti qui trasmessi.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dei primo motivo di gravame, nei termini in cui è stato proposto. Infatti, le risultanze dell'intercettazione in altro procedimento disposta influiscono sulle autorizzazioni qui concesse come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi e autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dell'art. 267, co. 1, C.P.P. Il deposito previsto dall'art. 270, co. 2, del codice di rito - da effettuarsi con le modalità di cui ai commi da 6 a 8 del precedente art. 268 - non rileva a pena di inutilizzabilità nel corso, delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative non oltre il termine delle indagini stesse, come previsto al co. 5 dello stesso art. 268, richiamato dal co.
6. Ciò non significa che un'eventuale illegittimità dell'intercettazione disposta nell'altro procedimento sia irrilevante, poiché qualsiasi uso di un atto di acquisizione probatoria posto in essere "contra legem" è precluso;
tuttavia, l'inutilizzabilità non può derivare dalla mera mancanza del deposito dell'atto presupposto, fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al proposito - verifica nel presente procedimento non sollecitata in sede di riesame - il giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale.
Riguardo al compimento delle operazioni con impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, va precisato che, quanto all'intercettazione qui rilevante, tale modalità di captazione fu disposta dal P.M. - con esaustiva motivazione circa le ragioni di eccezionale urgenza ai fini del proficuo svolgimento delle indagini e l'indisponibilità e inidoneità, ai detti fini, degli impianti esistenti presso il proprio ufficio - contestualmente e nel corpo del decreto che ordinava l'urgente attivazione dell'intercettazione stessa ai sensi del co. 2 dell'art. 267 C.P.P., poi trasmesso al G.I.P. per la convalida. Nè, contrariamente a quanto sostenuto nell'odierna discussione dalla difesa, occorreva al proposito una espressa e distinta convalida da parte del G.I.P., posto che la scelta degli impianti per mezzo dei quali provvedere alle captazioni attiene alla fase esecutiva dì competenza esclusiva del P.M. (co. 3 dell'art. 268) e, pur richiedendo apposita motivazione, non è soggetta ad alcuna convalida da parte del giudice.
Tanto premesso, va esaminata la questione circa la tempestività della convalida del provvedimento dispositivo dell'intercettazione, sollevata nell'odierna udienza dalla difesa e comunque rilevabile d'ufficio, trattandosi di questione che investe l'utilizzabilità delle risultanze con tal mezzo acquisite. Va al proposito chiarito che il provvedimento d'urgenza, per attestazione dello stesso P.M., risulta emesso il 3.5.2001, ad ore 12.40, e pervenuto all'ufficio del G.I.P. alle 13.30 dello stesso giorno. La convalida è intervenuta il 5.5.2001, e il relativo decreto depositato in cancelleria alle 13. Ora, secondo il testuale disposto dell'art.267, co. 2, C.P.P., il giudice deve decidere sulla convalida "entro
48 ore dal provvedimento" del P. M., e quindi la decorrenza iniziale del termine ad ore è fissata nel momento stesso in cui il decreto d'urgenza è formato e sottoscritto dal P.M.; nel caso di specie," il termine cominciava dunque a decorrere alle 12.40 del 3.5.2001 e veniva a scadenza allo stesso orario il successivo giorno 5. Ne segue che il decreto di convalida, se redatto dopo le 12.40, è tardivo.
D'altra parte, per evidenti ragioni di simmetria, il momento finale rilevante non è quello del deposito in cancelleria, ma quello stesso della deliberazione da parte del giudice (così come avviene per l'atto d'impulso del P.M.). Ora, nel caso di specie non risulta il momento in cui si perfezionò il provvedimento del G.I.P., sicché non è possibile stabilire se fu tempestivo;
occorre al proposito una indagine di fatto per accertare il momento esatto in cui si esaurirono la deliberazione e la stesura e, se tale momento non può essere determinato, si dovrà necessariamente far riferimento all'esternazione mediante deposito nella cancelleria, con la conseguente affermazione di tardività della convalida. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al giudice di merito per l'accertamento sul punto e le conseguenti valutazioni circa la persistenza di utilizzabili elementi indiziari atti a supportare la misura. Al proposito va tuttavia chiarito che, qualora il G.I.P. non neghi la convalida del decreto adottato in via d'urgenza dal P.M. (nel qual caso sarebbe vietata, ex art. 267, co. 2, C.P.P., la prosecuzione dell'intercettazione) ma anzi la conceda tardivamente, la stessa convalida può configurarsi come autorizzazione "ex nunc" per le successive operazioni di captazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal co. 1 dell'art. 267 citato, ferma restando l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite prima del provvedimento del giudice (Cass., Sez. I, 10.4/12.7.2001, Faletti ed altri;
nello stesso senso, con riferimento a provvedimenti tardivi di proroga, 29.4/15.6.1999, Trolio). Alla stregua di tale principio, resterebbe comunque impregiudicata l'utilizzabilità delle conversazioni captate dopo le 13 del 5.5.2001.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APRILE 2003.