Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 16277
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Sentenza 14 marzo 2003

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Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l'originario provvedimento autorizzativo ne' sia stato effettuato alcun deposito ex art.270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall'art.267, comma 1, c.p.p., mentre il deposito di cui all'art.270, comma 2, c.p.p. - da effettuarsi con le modalità previste dall'art.268, commi 6 e 8, cod. proc. pen. - non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art.268, comma 5, cod. proc. pen.., fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 16277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16277
    Data del deposito : 14 marzo 2003

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