Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1999, n. 790
CASS
Sentenza 17 dicembre 1999

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In materia di esecuzione, la procedura di cui all'art. 674 cod. proc. pen. consente la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione solo nelle ipotesi previste dall'art. 168, primo comma, n. 1 e 2, cod. pen., e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 stesso codice. E invero l'eventuale illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione, e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato, giacché, in caso contrario, la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvenga al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Diversamente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investe una valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell'esecuzione; cosicché, il giudice di appello non può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena, qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, ove appellante sia il solo imputato, contravvenendo, in caso contrario, al divieto di "reformatio in peius". (V. S.U. 8501474 167852).

Deve escludersi che possa dar luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in processo diverso da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte il mancato deposito, in violazione dell'art.270, comma 2, c.p.p.,dei verbali e delle registrazioni, come pure quello dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art.271 c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1999, n. 790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 790
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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