Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 3
In materia di esecuzione, la procedura di cui all'art. 674 cod. proc. pen. consente la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione solo nelle ipotesi previste dall'art. 168, primo comma, n. 1 e 2, cod. pen., e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 stesso codice. E invero l'eventuale illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione, e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato, giacché, in caso contrario, la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvenga al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Diversamente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investe una valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell'esecuzione; cosicché, il giudice di appello non può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena, qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, ove appellante sia il solo imputato, contravvenendo, in caso contrario, al divieto di "reformatio in peius". (V. S.U. 8501474 167852).
Deve escludersi che possa dar luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni in processo diverso da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte il mancato deposito, in violazione dell'art.270, comma 2, c.p.p.,dei verbali e delle registrazioni, come pure quello dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art.271 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1999, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 17/12/1999
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 1165
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 32297/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT GI n. il 18.06.1973
avverso sentenza del 16.03.1999 IL C. ASS. APP. di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Dott. OV Palombini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Le Pera, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 maggio 1998 la corte d'assise di Catanzaro dichiarò SA IU responsabile di due omicidi volontari, e connessi reati in materia di armi, commessi in Cirò marina, rispettivamente il 30 settembre 1994 in persona di GI TA ed il 22 novembre 1994 in persona del di lui fratello GI CH. Per tali reati, unificati per continuazione e con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, riconosciute equivalenti all'aggravante della premeditazione, contestata e ritenuta per entrambi gli omicidi, venne inflitta all'imputato la pena complessiva di anni trenta di reclusione, con statuizioni accessorie come per legge.
Gli elementi di fatto sulla base dei quali la corte d'assise ritenne provata la responsabilità del SA in ordine al primo omicidio risultano, in estrema sintesi, così desumibili dalla sentenza di primo grado:
- il SA e la di lui madre GR SS (originariamente tratta a giudizio anch'essa come concorrente nei due omicidi, in qualità di istigatrice, ed assolta con la stessa sentenza di primo grado per ritenuta assenza di prove conclusive della sua responsabilità), erano convinti che i GI, nell'ambito di una risalente posizione di conflittualità fra le due famiglie, si fossero resi responsabili dell'omicidio di SA IA, fratello dell'attuale imputato, avvenuto qualche mese prima;
- l'indicazione del SA come presumibile autore dell'omicidio di GI TA era stata fatta, all'atto stesso della scoperta del delitto, dal GI CH;
- Il SA, sentito dal pubblico ministero la sera stessa del fatto, aveva dichiarato di avere accompagnato la madre, il giorno prima, a Torino, per accertamenti sanitari, con un'autovettura da nolo e di essere rientrato a Cirò, con la stessa vettura, in orario compreso fra le 15.00 e le 15.30 di quello stesso giorno, e cioè in un momento successivo a quello nel quale sarebbe stato commesso l'omicidio, collocato, sulla base essenzialmente della segnalazione anonima pervenuta ai Carabinieri verso le ore 14.50 e delle dichiarazioni del teste oculare RA Antonio, fra le ore 14.30 e le ore 14.40 circa;
- l'assunto del SA circa l'ora di rientro risultava però smentito dal teste Facenza, conducente dell'autovettura da nolo, il quale aveva riferito di essere giunto, con il SA, a Cirò fra le 12.30 e le 13.00 del 30 settembre 1994 e di aver lasciato l'imputato nella piazza del paese;
smentita, quella anzidetta, che appariva avvalorata dal contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate e registrate, con altre, nell'ambito di altro procedimento e ritenute utilizzabili ai sensi dell'art. 270 c.p.p., dalle quali risultava:
1) che tale IA MA, sorellastra dell'imputato, parlando con la cognata di costui, a nome AC VA, alle ore 12.44 del 30 settembre 1994, la informava che IA (cioè il SA, così generalmente chiamato in famiglia), era venuto;
2) che lo stesso SA, alle ore 13.03 del medesimo giorno, comunicando per telefono con il patrigno IA TA, alla domanda di costui su quando egli fosse arrivato, aveva risposto: "mò" (cioè, "adesso");
- l'autore dell'omicidio, secondo il teste RA (il quale al momento del fatto, era intento, con il GI, al lavoro in un cantiere edile), era un giovane di 18-20 anni, portava in testa un casco a visiera ed indossava una tuta scura con bande bianche sulle maniche;
- un indumento di analoghe caratteristiche era quello che il SA, secondo quanto riferito dal teste Facenza, indossava durante il viaggio ed al momento in cui era stato lasciato sulla piazza del paese;
- detto indumento non appariva identificabile con altro, di colore nero, rinvenuto in casa del SA, al quale apparivano riferirsi, in altra telefonata intercettata del 30 settembre 1994, IA NC e la già nominata AC VA, risultando da detta telefonata che la AC parlava dell'avvenuto sequestro, da parte dei Carabinieri, di "un'altra tuta", indicata appunto come quella "nera" e che, rispondendo ad una domanda dell'intelocutrice, escludeva che si trattasse di "quella della soffitta" ;
- il SA, nell'interrogatorio reso al pubblico ministero, aveva sostenuto di indossare ancora gli stessi abiti che indossava durante il viaggio di ritorno a Cirò, ma ciò appariva smentito dal fatto che fra gli indumenti al momento indossati vi era una camicia pulita (salvo alcune tracce di sudore sul colletto), a righe verticali verdi e rosa (del che risultava dato atto a verbale), mentre, a dire del teste Facenza, durante il viaggio l'imputato indossava, sotto la giacca da tuta, già descritta, una camicia di colore celestino;
- era stata intercettata anche una telefonata effettuata dal SA alla madre, a Torino, alle ore 15.48 del 30 settembre 1994, nella quale l'imputato, riferendosi all'omicidio appena avvenuto, diceva "a uno l'hanno tummato (ucciso-N.d.R.)... al fratello piccolo... sul lavoro l'hanno ammazzato", ricevendo come risposta dall'interlocutrice l'invito a festeggiare l'evento mangiando, bevendo e ubriacandosi;
telefonata, quella anzidetta, della quale - si afferma - l'imputato, nell'interrogatorio reso il 4 novembre 1995, aveva negato l'esistenza;
Quanto al secondo omicidio, gli elementi ritenuti dimostrativi della colpevolezza risultano, sempre in estrema sintesi (ed a parte la ritenuta comunanza di movente), i seguenti:
- l'autore dell'omicidio, avvenuto sulla pubblica via e segnalato anonimamente ai Carabinieri verso le 19.15 del 22 novembre 1994, doveva essersi servito, per avvicinare la vittima, di un ciclomotore marca AG mod. "Zip" di colore nero rinvenuto, accanto ad altro marca Fantic targato 2N3G7, di colore verde, nelle immediate vicinanze del cadavere;
- il suddetto ciclomotore AG recava tracce di strisciatura sul lato destro, interessanti la carenatura, il silenziatore della marmitta e la leva del freno anteriore;
- il SA era stato visto dal carabiniere Pernice Tommaso, della compagnia di Cirò marina, a bordo di un ciclomotore scuro, verso le 13.50-13.55 dello stesso giorno;
- lo stesso SA, immediatamente ricercato, non era stato reperito nè nella sua abitazione ne' altrove fin oltre le 20.30 e non aveva fornito alcun alibi;
- da un referto medico rilasciato dal dott. De Franco, addetto al servizio di guardia medica di Cirò marina, alle ore 21.00 del 22 novembre 1994, era risultato che il SA presentava, tra l'altro, ecchimosi al fianco destro ed escoriazioni alla coscia ed ginocchio destri, ritenute ascrivibili, con molta probabilità, a "caduta e strisciatura";
- l'esito dei c.d. "stubs", effettuati, dopo il rintraccio del SA ed il suo accompagnamento alla caserma dei Carabinieri, in un locale di detta caserma, alle ore 23.55 del 22 novembre 1994, aveva rivelato l'esistenza di due particelle definite "univoche" sul volto dell'imputato e di altre trentuno definite "indicative", distribuite fra il viso e la mano destra.
Proposto appello da parte dell'imputato avverso la sentenza di primo grado, la corte d'assise d'appello di Catanzaro, con sentenza del 16 marzo 1999, respinse il gravame, ritenendo infondate le doglianze difensive le quali concernevano, essenzialmente:
- in rito (per quanto ancora d'interesse), la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (in ordine alla quale era già stata formulata in primo grado un'eccezione che la corte aveva respinto);
- nel merito, la ritenuta concludenza probatoria degli elementi indiziari assunti a base del giudizio di responsabilità. Avverso la sentenza d'appello ha quindi proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) in rito, l'erroneità della ritenuta infondatezza della proposta eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sull'assunto, in sintesi, che, essendo stata segnalata la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 270, comma 2, c.p.p., per mancato deposito dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, si sarebbe dovuto far riferimento appunto all'istituto della inutilizzabilità, da ritenere sicuramente configurabile nel caso di specie, e non invece - come aveva fatto la corte di merito per respingere la suddetta eccezione - all'istituto della nullità;
2) nel merito, mancanza o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta rsponsabilità dell'imputato per entrambi gli omicidi sostenendosi, in sintesi:
a) che proprio dal testuale tenore della comunicazione telefonica tra il SA e la madre del 30 settembre 1994, ore 15.48, si sarebbe dovuto trarre argomento a sostegno dell'estraneità dell'imputato al primo omicidio, avendo egli riferito del fatto come commesso da altri, non indicati ed avendo, inoltre, la madre preteso che egli giurasse che non era stato lui a rendersi autore del delitto;
b) che ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere sulla base di altra comunicazione telefonica, registrata alle ore 16.46 del 2 ottobre 1994, fra il SA, la madre e la sorella, in cui il primo, riferendosi alla vittima, dice: "poveretto, il cugino nostro... l'hanno sparato ieri ... mentre che lavorava ... poveretto... sono andati e l'ammazzaru";
c) che la ritenuta colpevolezza del SA sarebbe logicamente in contrasto con la pur affermata assenza, a sostegno dell'assoluzione della GR, di elementi dimostrativi della convinzione nutrita da costei e dal figlio circa la responsabilità dei GI nell'uccisione del SA IA;
d) che, quanto alla deposizione del teste RO, la corte di merito avrebbe erroneamente indicato in soli due metri la distanza che sarebbe intercorsa fra lui e lo sparatore, risultando invece che tale distanza era sui 15-20 metri, ed avrebbe inoltre incongruamente, la stessa corte, ritenuto che il RO, pur non avendo potuto vedere le fattezze del viso dello sparatore, in quanto occultate dal casco, fosse stato però in grado di rendersi conto della sua asserita giovane età;
e) che contraddittoriamente sarebbe stata esclusa la identificabilità della tuta "nera" rinvenuta in casa del SA con quella "scura" che egli, secondo l'accusa, avrebbe indossato al momento del delitto, sulla base della differenza fra i due colori, mentre analoga differenza non era stata ritenuta rilevante a proposito della identificabilità del ciclomotore "scuro" a bordo del quale il SA era stato visto il 22 novembre 1994 con il AG "Zip" nero rinvenuto accanto al cadavere del GI CH;
f) che non era stato indicato alcun parametro oggettivo atto a giustificare l'affermazione secondo cui la camicia indossata dal SA all'atto in cui era stato interrogato la sera del 30 settembre 1994 era da considerare "pulita" nonostante la pur riconosciuta presenza di tracce di sudore;
g) che, non avendo la difesa "mai sostenuto la credibilità o meno degli alibi del SA", la corte di merito, più che appoggiarsi alle dichiarazioni del teste Facenza circa l'orario di rientro dell'imputato a Cirò, avrebbe dovuto preoccuparsi di spiegare come, nel breve tempo intercorrente fra tale rientro ed l'orario di commissione dell'omicidio ( 14. 30- 14.45), e cioè nell'arco di circa 45 minuti (considerando che solo alle ore 14 il GI, come riferito dal RO, era rientrato al lavoro dopo la pausa per il pranzo), avrebbe potuto "predisporre l'armamento, garantirsi una via di fuga, verificare le condizioni oggettive per colpire, dotarsi di casco ed infine uccidere";
h) che ingiustificatamente era stato omesso ogni accertamento sulla proprietà del secondo ciclomotore rinvenuto accanto al cadavere del GI CH;
i) che indebitamente sarebbe stata attribuita efficacia indiziante al referto medico del 22 novembre 1994, non considerandosi che da esso emergeva la sola probabilità che le lesioni riportate dal SA derivassero da caduta e strisciatura e che dette lesioni interessavano tutte il fianco destro, mentre il ciclomotore AG era stato trovato adagiato sul fianco sinistro;
j) che incongruamente sarebbe stata esclusa la validità del quadro indiziario nei confronti della GR per riconoscerla, invece, nei confronti del SA;
k) che l'uso, nei due omicidi, di armi diverse avrebbe dovuto essere considerato come elemento atto a rendere quanto meno dubbia l'inquadrabilità dei due omicidi nell'ambito della c.d. faida fra i SA e i GI, atteso che - si afferma - "la logica della faida è, come è accertato sotto il profilo storico e antropologico, quella di dare massima risonanza e di fornire un monito perenne per la parte avversa", di tal che non si comprenderebbe "come mai il SA abbia dovuto mutare armi, rendendo meno comprensibile, perché dubbio in ordine al soggetto agente, il suo gesto";
l) che indebitamente sarebbe stato trascurato il fatto che, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni della madre e dei fratelli delle vittime, SA NC, GI OV e GI BE, altre persone del tutto estranee alla presente vicenda processuale avrebbero fatto credere alla GR, falsamente, che autori dell'omicidio del SA IA sarebbero stati essi GI;
3) nel merito, ancora, mancata assunzione di prova decisiva, unitamente a mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendosi che ingiustificatamente era stata disattesa la richiesta difensiva di perizia tecnica sull'esito degli "stubs", la quale sarebbe stata invece da considerare necessaria, attesa la scarsa affidabilità dell'accertamento che sul punto era stato operato dal maresciallo Lico, dei C.C., consulente tecnico del pubblico ministero, e tenuto conto del fatto che, essendo state fatte le operazioni di prelievo in una caserma dei Carabinieri, ove vengono normalmente custodite armi, tutt'altro che da escludere sarebbe stata la possibilità di inquinamento dei reperti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, con il quale si denuncia, in sostanza, da parte della difesa, il mancato riconoscimento della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per inosservanza dell'obbligo di deposito dei verbali e delle registrazioni, previsto dall'art. 270, comma 2, c.p.p., ritiene la Corte di non doversi discostare dall'orientamento già espresso con sentenza della sez. V, 28 agosto 1991 n. 788, Luise ed altri, m. 188105, secondo cui la suddetta inosservanza non costituisce causa di inutilizzabilità. Le cause di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, infatti, sono soltanto quelle tassativamente indicate nell'art. 271 c.p.p., e tra esse non figura la mancata osservanza dell'art. 270, comma 2, c.p.p., ne' quella dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 268,
richiamati dallo stesso art. 270, comma 2. Ciò appare del tutto logico, ove si consideri che il citato art. 271 non annovera fra le cause di inutilizzabilità neppure l'inosservanza dell'obbligo di deposito dei verbali, delle registrazioni e dei decreti autorizzativi, previsto in via generale, per tutti procedimenti nei quali vengano effettuate intercettazioni, dall'art. 268, comma 4, c.p.p.. Nè può dirsi che dovesse costituire causa di inutilizzabilità il mancato deposito dei decreti autorizzativi, cui pure si è accennato da parte della difesa. Anche ad ammettere, infatti, che detto deposito, in una interpretazione estensiva dell'art. 270, comma 2, c.p.p. (il quale si riferisce espressamente soltanto ai verbali e alle registrazioni), debba riguardarsi come obbligatorio, così come ritenuto da questa Corte con sentenza 10 ottobre 1992 n. 3107, Bruzzese, m. 191896, sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 223 del 1987, relativa all'art. 226 quater, comma 7, del codice di rito allora vigente, rimane il fatto che - come già osservato - l'art.271 c.p.p. non indica fra le cause di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni neppure l'inosservanza dell'art. 268, comma 4, c.p.p. ove, a differenza che nell'art. 270, comma 2, l'obbligo di deposito anche dei decreti di intercettazione è esplicitamente previsto. Non si vede, quindi, come potrebbe costituire causa di inutilizzabilità la mancata osservanza dell'analogo obbligo fatto derivare, solo in via interpretativa, da detta ultima disposizione normativa. A tale conclusione, del resto, giunge anche la citata sentenza Bruzzese, come ben si rileva dalla lettura integrale della sua motivazione.
Passando quindi ora al secondo motivo di ricorso ed esaminando, nell'ordine, le singole censure nelle quali esso si articola, può osservarsi:
- per la censura sub a), che la stessa non prende minimamente in considerazione la più che plausibile ipotesi che il SA, comunicando telefonicamente con la madre, intendesse soltanto renderle nota la notizia (certamente destinata a farle piacere, come dimostrato dalla risposta della donna), dell'avvenuto omicidio del GI TA, senza confessarle di essere stato egli stesso l'autore del delitto, sia perché fosse sua intenzione tenere comunque la madre all'oscuro di ciò, sia perché, in alternativa, preferisse evitare, per elementari ed intuitive ragioni di prudenza, affidare al mezzo telefonico l'ammissione della sua responsabilità;
ipotesi, quest'ultima, che acquista una notevole concretezza ove si consideri (cosa che la difesa non ha fatto, laddove ha apoditticamente affermato che il SA certamente non sapeva di essere intercettato), che il ricorrente si preoccupava, in quell'epoca, dell'eventualità che le sue telefonate venissero intercettate, come emerge da pagg. 79 e 80 della sentenza di primo grado, ove si riferisce del contenuto di altra comunicazione telefonica registrata alle ore 17.52 del 29 settembre 1994, in cui l'imputato, parlando con la sorellastra IA NC - la quale aveva chiesto di sapere dove era stata nascosta la chiave della camera da letto "perché, se vengono i Carabinieri, scassano la porta e trovano i colpi della pistola e AP va in galera" - la redarguiva dicendole che non doveva parlare in quel modo perché "nella caserma tengono il registratore e quando noi parliamo tengono il telefono pure loro e sentono tutto quello che diciamo";
- per la censura sub b), che vale anche con riguardo ad essa quanto argomentato in precedenza, specie relativamente alla più che ragionevole probabilità che il SA temesse di essere intercettato, tanto più in quanto egli stesso, nel corso della conversazione in questione (per come richiamata a pag. 71 della sentenza di primo grado), aveva riferito alla madre che, dopo l'omicidio del GI TA, era stato condotto nella caserma dei Carabinieri ove gli erano state rivolte numerose domande ed era stato sottoposto al "guanto di paraffina";
- per la censura sub c), che essa appare di difficile comprensione, tanto da sembrare quasi frutto di un equivoco, dal momento che dallo stesso brano dell'impugnata sentenza riportato nel ricorso emerge come, secondo la corte di merito, l'avvenuta assoluzione della GR non escludesse affatto che tanto lei quanto il figlio fossero convinti, a torto o a ragione, della responsabilità dei GI in ordine all'omicidio del SA IA;
ragion per cui non si vede come possa affermarsi, da parte della difesa, proprio sulla scorta del richiamo al suddetto passaggio motivazionale, che la donna sarebbe stata assolta perché "da nessun atto risulta la convinzione che i GI avessero ucciso qualche tempo prima il IA", quando invece essa era stata assolta proprio perché, nonostante quella convinzione e l'esistenza, quindi, anche in capo ad essa, di un movente identico a quello che poteva avere spinto al delitto il SA, non erano stati rinvenuti altri conclusivi elementi atti a dimostrare che essa avesse assunto il ruolo di istigatrice che le era stato attribuito dall'accusa; al che può ancora aggiungersi che, qualora la difesa avesse invece inteso contestare, puramente e semplicemente, la ritenuta prova del convincimento soggettivamente nutrito dal SA e dalla GR circa la colpevolezza dei GI, tale contestazione, oltre ad essere del tutto inammissibile in questa sede, siccome basata su un'affermazione assolutamente apodittica e generica, sarebbe anche palesemente contraddittoria rispetto a quanto affermato dalla stessa difesa poco oltre, a pag.25 dell'atto di ricorso, in cui, con riguardo sempre al punto concernente la causale, si richiamano le dichiarazioni di SA NC, GI OV e GI BE per sostenere che, in base ad esse, altri non meglio identificati soggetti "avrebbero indotto o avrebbero fatto credere alla GR che ad uccidere il proprio figlio IA SA ... ... .. sarebbero stati essi GI"; il che equivale ad ammettere che quell'erroneo convincimento, quale che fosse la sua origine, era comunque nutrito dalla GR (e, ovviamente, anche dal SA);
- per la censura sub d), che, a parte il carattere meramente fattuale delle argomentazioni sulle quali essa si fonda (il che basterebbe a renderla inammissibile), dette argomentazioni risultano anche del tutto prive di una qualsivoglia apprezzabile rilevanza, dal momento che la deposizione del teste RO, per quanto qui interessa, risulta essere stata valorizzata soprattutto (se non esclusivamente) per la parte concernente la collocazione cronologica del delitto, le modalità di esecuzione dello stesso e le peculiari caratteristiche dell'abbigliamento dello sparatore (tuta scura con bande bianche);
elementi tutti, questi, rispetto ai quali risulta del tutto indifferente tanto il particolare della distanza alla quale si era trovato il teste rispetto all'OM (fosse essa di 2 metri, secondo quanto affermato in sentenza, o di 15-20 metri, secondo quanto affermato nel ricorso), quanto l'altro particolare costituito dal fatto che l'OM indossava un casco a visiera che avrebbe celato, in tutto o in parte, le fattezze del volto);
- per la censura sub e), che la segnalata contraddittorietà argomentativa (ammessa e non concessa la sua effettiva esistenza), appare anch'essa del tutto irrilevante, ove si consideri, in particolare, che la ritenuta non identificabilità della tuta nera sequestrata nell'abitazione del SA con quella che costui avrebbe indossato al momento del fatto non riposa se non in minima Parte sulla segnalata differenza cromatica fra i due indumenti, basandosi essa soprattutto - come ben si rileva da una lettura completa dei relativi passaggi motivazionali tanto nella sentenza di primo grado (pagg.81 e 82) quanto in quella d'appello (pag.15) -
sull'inequivocabile contenuto della conversazione telefonica intercorsa fra IA NC e AC VA il 30 settembre 1994, quale richiamato nella precedente esposizione in fatto (pag. 1, in fine);
- per la censura sub f), che essa consta di una considerazione meramente soggettiva, la quale prescinde totalmente dai dati di comune esperienza ai quali i giudici di merito, del tutto ragionevolmente, appaiono essersi riferiti;
- per la censura sub g), che anch'essa consta di considerazioni del tutto soggettive, dalle quali non è dato, anzitutto, comprendere per quale ragione, risultando il SA rientrato a Cirò al più tardi verso le ore 13.00 (secondo la non contestata deposizione del teste Facenza) ed essendo stato commesso l'omicidio del GI TA fra le ore 14.30 e le ore 14.40, il tempo a sua disposizione per preparare ed eseguire il delitto sarebbe stato solo di circa 45 minuti, evidentemente calcolati, non si sa perché, solo dal momento della ripresa del lavoro da parte della vittima, collocata intorno alle ore 14.00; al che può aggiungersi, inoltre, che non risulta neppure spiegato per quale ragione, anche ad ammettere che il tempo a disposizione del SA fosse stato effettivamente quello ritenuto dalla difesa, esso sarebbe stato da considerare insufficiente a compiere le poche operazioni da essa indicate, nessuna delle quali risulta fosse tale da richiedere tempi lunghi;
- per la censura sub h), che il mancato accertamento (per quanto risulta dalle sentenze di primo e secondo grado), circa la proprietà del secondo ciclomotore rinvenuto nei pressi del cadavere del GI CH non presenta alcun riconoscibile rilievo, in assenza di qualsivoglia indicazione circa una possibile ricollegabilità del detto motomezzo all'autore dell'omicidio;
ricollegabilità che, d'altra parte, non viene neppure prospettata e mal si concilierebbe con quanto si legge a pag. 65 della sentenza di primo grado ove, riportandosi il contenuto di una telefonata intercorsa alle ore 23.32 del 22 novembre 1994 fra la SA NC ed il figlio PP, si riferisce che la donna, accennando alla dinamica dell'omicidio avvenuto poche ore prima, affermava: "CH con il motorino l'ha menato nella gambe. Lui aveva una vespetta che l'aveva rubata"; elemento, questo, del tutto ignorato dalla difesa del ricorrente;
- per la censura sub i), che la stessa si appalesa del tutto pretestuosa e fuorviante, ove si consideri che, pur se il ciclomotore AG era stato trovato adagiato sul fianco sinistro, le tracce di sfregamento da esso presentate si trovavano tutte sul lato destro, come risulta da pag. 42 della sentenza di primo grado;
particolare, questo, anch'esso del tutto ignorato nel ricorso ma di decisiva rilevanza, come ben s'intende, ai fini della ritenuta compatibilità di esso con l'accertata presenza di ecchimosi ed escoriazioni sul fianco destro del corpo del SA;
- per la censura sub j), che non è spiegata (nè è dato comprendere) la ragione per la quale, essendosi ritenuta mancante la prova che la GR avesse effettivamente istigato il SA a commettere l'omicidio, dovesse da ciò derivare anche l'esclusione della responsabilità del medesimo SA quale autore materiale dell'omicidio stesso;
- per la censura sub k), che la stessa, constando di un giudizio meramente probabilistico basato soltanto su opinabili valutazioni di natura eminentemente sociologica, non può trovare, con ogni evidenza, alcun tipo di accoglimento in questa sede;
- per la censura sub l), che la stessa, proprio con il già ricordato richiamo alle dichiarazioni della madre e dei fratelli delle vittime, dimostra, semmai, la validità della ritenuta causale del duplice omicidio in capo al ricorrente, atteso che detta causale, come opportunamente ed ineccepibilmente rilevato a pag. 21 dell'impugnata sentenza, riposavo non sull'accertata responsabilità dei GI in ordine all'omicidio del SA IA, ma sul soggettivo convincimento dei parenti di quest'ultimo, da chiunque e per qualsiasi ragione indotto, che quell'omicidio fosse stato effettivamente opera dei GI.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, va osservato come da esso non emergano censure volte a dimostrare l'oggettiva inaffidabilità del giudizio espresso dal consulente del pubblico ministero circa la effettiva presenza, nei reperti da lui esaminati, delle particelle segnalate nella relazione, lamentandosi piuttosto, oltre all'inopportunità della scelta, come consulente, di un maresciallo dei Carabinieri, per giunta appartenente allo stesso Comando che conduceva le indagini, anche la mancata considerazione della più che concreta possibilità di un inquinamento dei suddetti reperti all'atto stesso del prelievo, atteso l'ambiente, caratterizzato dalla presenza di armi, in cui esso era stato effettuato. Ciò premesso, devesi anzitutto rilevare come risulti quindi ingiustificata la censura concernente il mancato accoglimento della richiesta di perizia, atteso che, essendo quest'ultima finalizzata a verificare non tanto i risultati già ottenuti mediante l'esame dei reperti, quanto la possibilità o meno che la loro positività fosse derivata dal paventato inquinamento, non si vede (e non si spiega da parte della difesa), se e qual modo un'indagine tecnica potesse consentire una tale verifica, non risultando ne' venendo in alcun modo prospettata l'esistenza di metodiche idonee a rendere obiettivabile "ex post" l'avvenuto, ipotetico inquinamento (vale a dire, nella specie, la riconducibilità della particelle presenti sui reperti non al contatto con l'arma del delitto ma al contatto, diretto o indiretto, con altre armi presenti nei locali della caserma in cui era avvenuto il prelievo). D'altra parte quella dell'inquinamento dei reperti altro non rappresenta se non una mera, gratuita ipotesi, considerando che essa, come si è visto, non trova, nella prospettazione difensiva, altro ancoraggio che non sia quello, del tutto generico ed inconcludente, alla semplice, scontata, presenza di armi neppure nel locale nel quale venne effettuato il prelievo ma, genericamente, nella caserma di cui quel locale faceva parte. Ipotesi per ipotesi, tanto sarebbe valso, allora, prospettare anche quella che, essendo stati effettuati i prelievi da militari dell'Arma, e cioè da persone a quotidiano e continuo contatto con armi, gli stessi militari potessero essere stati inconsapevoli veicoli di inquinamento, quale che fosse stato l'ambiente nel quale avevano operato. Appare evidente come, mettendosi su questa strada, ne deriverebbe che nessun accertamento del genere di quelli in questione potrebbe mai dirsi affidabile, atteso che, di norma, sono sempre ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, normalmente a contatto con le armi in loro dotazione, ad effettuare i prelievi. Quanto poi al rilievo critico della difesa circa la scelta del consulente del pubblico ministero in persona di un maresciallo dei Carabinieri addetto allo stesso Comando che conduceva le indagini, non si vede come esso, quale che possa essere in astratto la sua eventuale condivisibilità, possa tradursi in un motivo di censura dell'impugnata sentenza, non essendosi comunque in presenza di alcuna violazione di legge ne' risultando prospettata - come si è già osservato - alcuna specifica ragione di inaffidabilità del suddetto consulente, ne' sotto il profilo della sua correttezza ne' sotto quello della sua capacità tecnica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000