Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 2
In tema di videoregistrazioni non comunicative, non si applica, mancando identità di "ratio", la disciplina recata dall'art. 268, cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 - che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento -, essendo sufficiente che le difese abbiano avuto piena facoltà di estrarre copia dei documenti riguardanti le riprese e di indicare al giudice l'esistenza di altri filmati ritenuti rilevanti prima della relativa acquisizione dibattimentale.
Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente dell'ente Poste italiane che opera nel reparto di smistamento della corrispondenza, con il compito di sopperire all'episodico malfunzionamento delle macchine, per la presenza di buste non regolamentari, sgualcite o male affrancate, poiché trattasi di attività di semplice esecuzione e di prestazioni meramente materiali, ordinariamente compiute dal sistema meccanizzato e prive di ogni carattere di discrezionalità o autonomia decisionale. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il fatto, definito nella sentenza impugnata come peculato, "sub specie" di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2013, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/11/2013
Dott. SERPICO CO - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO CO - rel. Consigliere - N. 1722
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 17090/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI MI DO, n. a Campobello di Licata il 29/09/1951;
UD CO, n. a Oriolo il 23/04/1959;
BA ON, n. a Morges (Svizzera) il 18/11/1975;
LL IO LD, n. Milazzo il 19/09/1970;
FU MI, n. a Potenza il 18/10/1966;
contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/03/2011;
- letti la sentenza impugnata e i ricorsi;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del SA e per il rigetto degli altri ricorsi;
- udito il difensore della parte civile Poste Italiane, avv. A. Nanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni e note scritte:
- uditi i difensori degli imputati, avv. A. Pagliarello per UA, IN e PA, e avv. A. Zampogna per SA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di reiterate denunce del direttore del Centro Meccanizzato Postale di Peschiera Borromeo, aventi ad oggetto corrispondenza distrutta o lacerata e rinvenuta nei bagni e rinvenimento di missive e plichi manomessi, nei primi mesi del 2005 veniva disposta ed effettuata un'indagine nel predetto Centro a mezzo di agenti di polizia postale (sotto copertura di normale personale postale), con successive perquisizioni personali e domiciliari e utilizzazione di videocamere collocate nei bagni del Centro, ove - secondo le constatazioni degli agenti - vari dipendenti si recavano ripetutamente nel corso dell'orario di lavoro.
2. All'esito delle indagini preliminari, numerosi dipendenti, tra cui i ricorrenti, venivano tratti a giudizio per i delitti di peculato (art. 314 c.p.) e di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, di telegrafi o dei telefoni (artt. 616-619 c.p.), con la circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11, reati commessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2005. 3. Il Tribunale di Milano, in data 14 novembre 2007, ha dichiarato la colpevolezza per i reati rispettivamente ascritti degli imputati oggi ricorrenti, condannandoli a pene varie, previo riconoscimento per tutti delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e per UA, IO, SA e PA anche di quella della particolare tenuità (art. 323-bis c.p.).
4. Contro la decisione della Corte d'appello che, in data 24/03/2011, ha confermata la sentenza di primo grado, ricorrono per cassazione gli imputati.
4.1. Il difensore di UA, AR e PA, con separati analoghi ricorsi, deduce:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione agli artt. 189 e 191 c.p.p. Violazione o erronea applicazione degli artt. 14 e 15 Cost. e art. 8 Cedu, nonché violazione degli artt. 189 e 191 c.p.p. in riferimento alla ritenuta utilizzabilità e/o ammissibilità delle video riprese;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 268 c.p.p. e del diritto di difesa. Carenza di motivazione su un punto essenziale del processo relativo alla mancata acquisizione e messa a disposizione dei difensori delle videoregistrazioni nella loro interessa. Mancata assunzione di una prova decisiva. Violazione del diritto di difesa;
3) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 2 e art. 519 c.p.p. Inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge, con riferimento all'art.429 c.p.p., comma 1. Carenza e/o contraddittorietà della motivazione;
4) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 521 c.p.p. - Carenza e contraddittorietà della motivazione;
5) violazione e falsa applicazione delle legge penale con riferimento all'art. 314 c.p. - Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza risultante dal materiale probatorio presente in atti;
6) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione e falsa applicazione delle legge penale con riferimento agli artt. 616 e 619 c.p.;
7) violazione e falsa applicazione delle legge, in particolare del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84, con riferimento agli artt. 314, 616 e 619 c.p. - Violazione dell'art. 49 c.p.. Carenza di motivazione;
8) violazione, falsa applicazione delle legge e mancanza di motivazione, con riferimento all'art. 81 c.p., commi 1 e 2. 4.2. Con ricorso personale IO CO deduce inosservanza o erronea applicazione di norme di legge di cui tener conto nell'applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla videoregistrazioni, sotto due profili, il primo concernente la congruità della motivazione del decreto autorizzativo del pubblico ministero, il secondo relativo alla configurabilità del bagno quale luogo di privata dimora o luogo solamente riservato.
4.3. Il difensore di SA ON, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) lamenta vizio di motivazione della sentenza, denunciando la falsità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, contraddizioni tra la motivazione del Tribunale e quella della Corte d'appello e disparità di trattamento nella valutazione delle posizioni degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nei ricorsi di UA, AR e PA
(particolarmente nel primo) vengono formulati avverso la sentenza della Corte d'appello i più numerosi motivi di impugnazione, comprensivi delle diverse doglianze rappresentate anche dagli altri ricorrenti, per cui la motivazione seguirà la sequenza delle censure ivi rappresentate e sopra sintetizzate.
2. Infondati sono le doglianze che contestano l'utilizzabilità delle videoregistrazioni per mancata autorizzazione dal parte del giudice per le indagini preliminari.
I giudici di merito hanno rigettato le eccezioni dei difensori, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, escludendo che il bagno in cui furono effettuate le videoriprese possa qualificarsi luogo di privata dimora ai fini del divieto delle operazioni anzidette, attinenti a comportamenti non comunicativi. Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la tutela accordata dall'art. 14 Cost. non è diretta a tutelare un generico diritto alla riservatezza, ma a preservare da interferenze esterne determinati luoghi qualificabili come "domicilio", i quali ricevono una particolare tutela in quanto in essi estrinsecano la loro vita privata coloro che li posseggono e che hanno diritto, anche in loro assenza, di escludervi chicchessia. In tale ristretta nozione non rientrano i locali adibiti a bagno dal datore di lavoro, avendone gli utenti un mero potere temporaneo di uso esclusivo per ragioni di igiene o buon costume. Un simile locale, pur soddisfacendo a legittime esigenza di carattere privato, non corrisponde agli indicati postulati enucleabili dall'art. 614 c.p.. I locali messi a disposizione dei dipendenti dal datore di lavoro sono vincolati alla destinazione specifica loro assegnata dal datore di lavoro. Sicché è possibile ipotizzarne un uso temporaneo esclusivo del dipendente solo a condizione che egli adoperi il locale in modo conforme alla sua normale destinazione.
Deve perciò confermarsi che il servizio di osservazione, realizzato dalla Polizia giudiziaria a mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un stabilimento di lavoro in cui operano una pluralità di persone, non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza del tutto temporanea da parte degli utenti, non può essere assimilato alla privata dimora che presuppone una relazione con un minimo grado di stabilità e continuatività con le persone che la frequentano (cfr. per analoga soluzione, Cass. Sez. 6, n. 42711 del 23/10/2008, Rv. 241880; Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269). Tali videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria - e perciò anche del pubblico ministero - e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267). Nel caso in esame la istallazione era stata disposta dal pubblico ministero con decreto adeguatamente motivato, riprodotto nella sentenza di primo grado e le riprese visive, eseguite in ambito non domiciliare, avevano avuto ad oggetto comportamenti non comunicativi:
deve perciò confermarsi quanto in proposito hanno osservato Tribunale e Corte d'appello sulla legittimità, ammissibilità e utilizzabilità come prova delle predette videoregistrazioni.
3. Del tutto priva di fondamento è anche la censura di violazione dell'art. 268 c.p.p. per la mancata acquisizione e messa a disposizione dei difensori delle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria.
Come è noto sia la Corte costituzionale (sent. n. 135 del 2002) sia la giurisprudenza di legittimità (sentenze sopra citate) hanno escluso l'applicabilità alle videoregistrazioni non comunicative della disciplina prevista in materia di intercettazione di conversazioni, cosicché non si può porre alcuna questione di applicabilità dell'art. 268 c.p.p. nel testo derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 336 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su un nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
Nè da tale norma (nel testo successivo alla indicata sentenza della Corte costituzionale) può farsi applicazione analogica, in quanto manca del tutta l'identità di ratio con la registrazione delle intercettazioni telefoniche o ambientali. Risulta espressamente dal testo dalla sentenza della n. 336 del 2008 della Corte costituzionale che la ragione della dichiarata illegittimità costituzionale fu individuata nel pieno esercizio del diritto di difesa, per il quale può essere ritenuto necessario l'accesso diretto alle registrazioni per interpretare e valutare l'effettivo significato delle parole e delle frasi registrate, risultando "spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione". Problemi questi ultimi che, per definizione, non si pongono per le videoregistrazioni non comunicative.
In ogni caso, ciò che importa è che il giudizio sia stato emesso sulla base degli elementi probatori legittimamente acquisiti. È annotato nella sentenza di primo grado, confermata dalla decisione della corte d'appello, che "tutte le riprese ritenute rilevanti dal pubblico ministero sono state viste nel pieno contraddittorio degli imputati e dei loro difensori ... tanto che molti esami sono stati resi contestualmente alla visione dei filmati. Sin dalla fase delle indagini preliminari, piena facoltà avevano le difese di estrarre copia di tutti i cd-rom e di segnalare eventuali altri filmati ritenuti anche soltanto utili ai fini del decidere, e ciò è stato espressamente ribadito dal collegio anche all'udienza del 20 marzo 2007, prima che si desse inizio alla visione dibattimentale, ma nessuna concreta indicazione aggiuntiva è stata offerta". Nessuna contestazione in contrario è stata sollevata in ricorso, per cui devono ritenersi manifestamente infondate le censure formulate.
4. Inammissibile è la censura concernente l'asserita violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 519 c.p.p., comma 2, che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non integra una nullità assoluta, bensì una nullità relativa, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1 e art. 182 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Rv. 247590; Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009, 245734; Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239757), mentre dalla sentenza impugnata emerge che la doglianza fu espressa nel corso del giudizio d'appello con motivi aggiunti.
5. I motivi sub n. 4 (riguardanti l'art. 521 c.p.p.), 6 (concernenti gli artt. 616-619 c.p.) e n. 8 (relativo alla ritenuta continuazione nel reato) sono inammissibili giacché, al di là della formulazione della rubrica, involgono valutazioni di fatto di esclusiva competenza dei giudici di merito quando - come le caso in esame - la sentenza sia fornita di motivazione giuridicamente corretta e plausibile sotto il profilo logico.
6. Destituito di ogni fondamento è anche il settimo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 49 c.p. per effetto della falsa applicazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 83 e 84 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), assumendosi che la disposizione del regolamento postale che inibisce di inserire valori o denari nella corrispondenza rende "materialmente impossibile il denaro di peculato", dove, all'evidenza, si confonde tra norme regolamentari rivolte agli utenti del servizio postale e norme penali concernenti la condotta degli operatori dello stesso servizio.
8. Prima di passare all'unico motivo fondato, sollevato dal difensore di UA, IN e PA, ed estensibile a tutti i ricorrenti, vanno esaminati i residui motivi di IO CO e di SA ON, che deducono censure diverse da quelle consentite dall'art. 606 c.p.p.. I ricorrenti hanno formulato doglianze che riguardano la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di appello, e da questa rigettate con esauriente e plausibile motivazione che si sottrae al sindacato di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
9. Tornando all'impugnazione di UA, IN e PA, osserva il Collegio che è fondata la censura d'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., sia pure per ragioni diverse da quelle esplicitate dai ricorrenti nel ricorso per cassazione.
9.1. L'art. 314 c.p. delinea una fattispecie di reato proprio del "pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio". Secondo i giudici del merito la qualifica "quanto meno di incaricati di pubblico servizio" agli addetti allo smistamento della posta deriva dal D.P.R. n. 156 del 1973 cit., art. 12, secondo cui "le persona addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerati pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità agli artt. 357 e 358 c.p.". Tale conclusione non tiene conto della modificazione del testo dell'art. 358 c.p., introdotta dalla L. 26 aprile 1990, n. 96, art.18, che ha escluso dall'attività di pubblico servizio lo
"svolgimento di semplici mansioni di ordine" e la "prestazione di opera meramente materiale".
In applicazione di tale innovazione, con cui il legislatore ha voluto espressamente restringere le qualifiche pubblicistiche rilevanti nei reati propri contro la pubblica amministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente "Poste italiane" addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione, di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva (cfr. Sez. 6, n. 39591 del 02/11/2010, Rv. 248532; Sez. 6, n. 37102 del 07/05/2004, Rv. 230374); il portalettere che si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l'importo, assumendo egli la qualifica di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto (Sez. 6, n. 27981 del 12/05/2011, Rv. 250543); il dipendente dell'ente Poste che svolga mansioni di "cedolista", in quanto tale attività comporta non solo mansioni d'ordine o prestazioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche significativi compiti accessori quali quelli di apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatane della corrispondenza speciale (Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 21/03/2003, Rv. 224671). La qualifica di incaricato di pubblico servizio, dunque, è stata riconosciuta alle figure di dipendenti dell'ente Poste italiane sempreché le attività esercitate siano connotate, in concreto, dall'esercizio di attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima.
Per volontà del legislatore vanno, invece, esclusi dal novero degli incaricati di pubblico servizio coloro che esplicano semplici mansioni d'ordine, vale a dire mansioni meramente esecutive, prive di qualsivoglia carattere di discrezionalità e di autonomia decisionale.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con conclusioni che il Collegio condivide, che non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente delle Poste italiane s.p.a. che risulti esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero smistamento della corrispondenza (Cass. Sez. 6, n. 46245 del 20/11/2012, Rv. 253505).
9.2. Nel caso in esame, gli imputati ricorrenti operavano nel reparto di smistamento della corrispondenza, il quale veniva normalmente effettuato a mezzo di strumenti meccanici, limitandosi l'intervento umano a sopperire all'episodico malfunzionamento delle macchine, nel caso in cui rifiutassero buste non regolamentari, sgualcite o male affrancate.
Trattasi, com'è evidente, di compiti di semplice esecuzione e di prestazioni meramente materiali, ordinariamente compiuti dal sistema meccanizzato.
10. Esclusa, dunque, la veste di incaricato di pubblico servizio, la condotta posta in essere dai ricorrenti, come accertata dai giudici del merito, deve essere diversamente qualificata nel meno grave reato di appropriazione indebita, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio, avendo gli stessi imputati sempre contestato la qualificazione pubblicistica della loro attività. Ricorre nella specie l'aggravante dall'essere stato commesso il fatto con abuso di relazione d'ufficio e prestazione d'opera, ciò che rende il delitto procedibile d'ufficio (art. 646 c.p., u.c., con riferimento all'art. 61 c.p., n. 11). 11. Considerata la pena prevista per tale reato e il termine di prescrizione di cui agli artt. 157, 160 e 161 c.p., come modificati dalla L. 5 dicembre 2005, n. 151, il reato va dichiarato estinto per prescrizione.
Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata, ferme rimanendo le statuizioni civili.
Segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, qualificate le imputazioni di cui all'art. 314 c.p. come reati di appropriazione indebita aggravata ex art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati ascritti sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014