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4 maggio 1973
4 maggio 1973
Art. 83.
Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate
E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.
Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate
E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.
Commentari • 16
- 1. Spedizione di assegno non trasferibile a mezzo posta ordinariahttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 marzo 2025 · 1
Sottrazione (Cc, articoli 1175, 1176 e 1227; Dpr 156/73, articoli 83 e 84) La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di non trasferibilità, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, costituisce condotta idonea a giustificare l′affermazione del concorso di colpa del mittente; la spedizione con posta ordinaria di un assegno rappresenta l′esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, configurandosi dunque come un antecedente necessario dell′evento …
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Giurisprudenza • 384
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2020, n. 10079Provvedimento: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3580/2013 R.G. proposto da MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore Gianmario Gat- ta, rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Silimbani ed Ennio Luponio, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via M. Mercati, n, 51; - ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Ialongo, rappresentato e difeso dagli Avv. Rossana Cataldi, Giuseppina Chiappinelli e Gianluca Brancadoro, con domicilio eletto in Roma, viale Eu- ropa, n. 175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane S.p.a.; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte …Leggi di più...
- responsabilità banca negoziatrice·
- responsabilità contrattuale·
- causalità adeguata·
- concorso di colpa·
- art. 1227 cod. civ.·
- clausola di intrasferibilità·
- obbligo di diligenza·
- spedizione assegno per posta ordinaria·
- onere della prova·
- art. 43 r.d. n. 1736/1933