Articolo 84 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 83Articolo 85
Versione
4 maggio 1973
Art. 84.
Assicurazione obbligatoria

Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto, ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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