Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
Il servizio di osservazione, realizzato dalla Polizia giudiziaria a mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico, non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza del tutto temporanea da parte degli avventori, non può essere assimilato alla privata dimora che presuppone una relazione con un minimo grado di stabilità e continuatività con le persone che la frequentano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42711 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2344
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 021079/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE MA, N. IL 13/06/1980;
avverso SENTENZA del 25/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, adito dall'indagato ST RC in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Bassano del Grappa, che ha applicato nei confronti del predetto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per essere stato più volte ripreso da una telecamera,
nascosta all'interno del bagno di un pubblico ritrovo, frequentato da numerosi consumatori e spacciatori di droga, mentre cedeva più volte stupefacente.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di riesame, il Tribunale ha ritenuto pienamente utilizzabili la captazione delle immagini videoregistrate;
ha escluso la sussistenza del requisito della minima offensività della condotta criminosa ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiamando la pluralità delle cessioni e apprezzando il contenuto di una conversazione con il coindagato AN;
ha negato l'ipotesi del consumo di gruppo in assenza della prova della specifica richiesta dell'utente finale, ha infine ritenuta adeguata e indispensabile la misura inflitta, avuto riguardo alla personalità dell'indagato.
Avverso tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento ne denuncia la nullità per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento. 1) alla inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno di un bagno pubblico, aventi ad oggetto non già conversazioni tra persone, ma la captazione di immagini, relative alla mera presenza di cose o persone, non funzionali alla captazione di messaggi, come tali non consentita dalla legge;
2) alla esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 cit. art. 73, trattandosi di cessioni a pochi amici, autodeterminatisi all'assunzione all'interno di un luogo chiuso senza alcuno scopo di profitto, come lo stesso Tribunale aveva dato atto, onde la condotta scritta ben poteva ricomprendersi nel cd. consumo di gruppo, a nulla rilevando il richiamo al contenuto della conversazione dell'indagato con tale AN CH - posto a sostegno dell'accusa al capo M-11 della rubrica - che il Tribunale aveva del tutto travisato, attribuendo immotivatamente un interesse ad un giro di affari illeciti con l'interlocutore nella zona di S. Apollinare di Rovigo;
3) alla valutazione del quadro cautelare ed in particolare all'attualità della pericolosità sociale, benché si trattasse di cessioni occasionali, avvenute nell'arco di otto serate in soli due mesi dal Luglio al Settembre 2007; 4) alla adeguatezza e proporzionalità della misura adottata in evidente disparità di trattamento con coindagati con precedenti specifici e nonostante la incensuratezza del ST.
Osserva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza della prima censura, che pone in discussione il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale il servizio di osservazione, realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all'interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p., che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone, che li frequentano (Cass. Sez. Un. 28/3-28/7/2006 n. 26795 Rv. 234269). Le restanti censure sottendono valutazioni alternative o di merito sui temi dell'applicabilità dell'ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 o del consumo di gruppo, della ricostruzione dei contenuti gravemente indizianti nonché dell'apprezzamento del quadro cautelare, che i giudici del riesame hanno già affrontato con argomenti sopra ricordati, correlati alle risultanze in atti, immuni da vizi logici e giuridici e come tali sottratti al sindacato di questa Corte.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008