Articolo 12 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 12.
Persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .))

Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((. . .)) anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del codice penale .
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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