Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
Va qualificato come incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini mod. 267 dei pacchi da restituire al mittente e alla tenuta di apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ogni operazione, trattandosi di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva, ma al contrario contraddistinta da una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato di peculato nella condotta dell'impiegato che incaricato del suddetto servizio si era appropriato di francobolli nuovi, utilizzando per l'affrancatura dei bollettini altri valori bollati già obliterati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2004, n. 37102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37102 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/05/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 767
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 19190/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 6/3/03 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VENEZIANO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 6/3/2003, confermava quella in data 20/3/2002 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato FE CE colpevole del delitto di peculato e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alle pene, condizionalmente sospese, di anni due di reclusione e dell'interdizione temporanea dai s pubblici uffici. Più in particolare, l'addebito mosso al FE è di essersi appropriato, nella qualità di impiegato presso la sezione contabile dell'Ufficio postale C.M.P. (centro meccanizzato postale) di Palermo, di francobolli nuovi di diverso taglio per un importo complessivo di lire 2.000.000 circa, dei quali aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, sostituendo gli stessi, destinati ad affrancare pacchi da restituire ai mittenti, con altri già obliterati (reato commesso fino al 24/3/1995).
La Corte territoriale, dopo avere rilevato che la materialità del fatto appropriativo non era stata oggetto di specifica contestazione, sottolineava che non poteva negarsi all'imputato la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti in concreto svolti dal predetto in seno al C.M.P., con l'effetto che la condotta incriminata configurava il delitto di peculato.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge penale, con riferimento agli art. 314, 358, 640 e 646 c.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, in particolare, ha contestato la qualifica attribuitagli di incaricato di pubblico servizio, posto che svolgeva, quale operaio specializzato legato all'Ente Poste da rapporto di lavoro di diritto privato, mansioni di natura meramente esecutiva;
ha aggiunto che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste in s.p.a., la relativa attività, ad eccezione della gestione del risparmio, dei conti correnti pubblici e privati, dei pagamenti e riscossioni per conto di pubbliche amministrazioni, doveva considerarsi privata;
da tutto ciò conseguiva che la condotta ascrittagli non poteva essere inquadrata nello schema del peculato, ma andava diversamente qualificata sub specie iuris e ricondotta nel paradigma "più pertinente al caso in esame", con declaratoria di prescrizione dell'illecito per decorso del relativo termine. Il ricorso non ha pregio.
Preliminarmente, osserva la Corte che il fatto appropriativo dei valori bollati da parte del FE non è oggetto di contestazione e deve ritenersi dato ormai acquisito, univocamente provato dal rinvenimento, a seguito di perquisizione, dei francobolli di pertinenza dell'Amministrazione postale nell'abitazione e nell'autovettura dell'imputato. Punto controverso è la qualifica rivestita dall'agente.
Correttamente si è ritenuto il FE incaricato di pubblico servizio, e ciò a prescindere dalla sua posizione formale in seno alle "Poste Italiane s.p.a." e dalla natura del relativo rapporto di lavoro.
In base alla formulazione dell'art. 358 c.p., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 c.p., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione "a qualunque titolo" contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando v'è acquiescenza o tolleranza o consenso tacito dell'amministrazione, vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente.
La trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l'Ente rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni;
la qualifica spettante al dipendente della società gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo-funzionale di cui agli art. 357 e 358 c.p.. Anche la natura privatistica del rapporto di lavoro con l'Ente che gestisce il servizio postale non esclude il carattere pubblicistico dell'attività posta in essere dai dipendenti di tale Ente, con le opportune differenziazioni in ordine alla natura dell'attività medesima.
Ciò posto, va subito detto che non ha senso fare leva, per disconoscere la qualità di incaricato di pubblico servizio al FE, sul dato formale ed astratto dello status giuridico di o.s.e. (operaio specializzato esecutivo) a costui riconosciuto nell'ambito dell'amministrazione, dovendosi avere riguardo, invece, alle concrete mansioni dal medesimo svolte nel curare il servizio di restituzione al mittente dei pacchi non recapitati. Il giudice di merito ha accertato che il FE era addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini (mod. 267) dei pacchi da restituire al mittente e, a tal fine, prelevava dalla cassaforte - ad inizio giornata - i valori bollati occorrenti, quindi provvedeva ad affrancare i relativi bollettini in misura corrispondente alla prevista tassa di giacenza e curava la rispedizione all'ufficio di provenienza dei pacchi non recapitati, dopo avere annotato su apposito registro i dati identificativi di ogni operazione (estremi di ogni singolo pacco da restituire, importo della tassa di giacenza convertito in francobolli). È d'intuitiva evidenza che tali compiti non hanno natura meramente applicativa o esecutiva, non comportano il solo utilizzo di energia fisica, ma sono contraddistinti da una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto, implicano attività intellettiva e poteri d'iniziativa, sia pure sotto il controllo del responsabile contabile e del dirigente dell'ufficio. Deve, pertanto, riconoscersi al FE, in relazione all'attività che qui viene in considerazione e che era diretta obiettivamente a raggiungere la pubblica finalità di curare il servizio di corrispondenza postale, la qualità di incaricato di pubblico servizio.
È indubbio che proprio in ragione del servizio espletato l'imputato aveva il possesso o comunque la disponibilità dei valori bollati, che poi fece propri, rendendosi così responsabile del delitto di peculato.
Per la riconosciuta posizione soggettiva qualificata dell'agente e per la individuata ragione del possesso dei valori, deve escludersi la configurabilità del reato comune di appropriazione indebita. Nè la circostanza che il prevenuto, per dare una parvenza di regolarità alla sua azione, sia ricorso all'artificio di affrancare i bollettini con francobolli già utilizzati può legittimare la qualificazione del fatto come truffa. Ricorre il peculato e non la truffa, poiché l'artificio fu posto in essere non per entrare in possesso del bene, del quale l'agente per ragione del servizio espletato aveva già la disponibilità giuridica, ma per occultare la commissione dell'illecito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004