Sentenza 20 novembre 2009
Massime • 1
La nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2009, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 20/11/2009
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2114
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 20562/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR OL N. IL 09/02/1963;
avverso la sentenza n. 56/2007 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 19/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore avv. De Signa Enrico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente la sentenza in data 26 luglio 2006 del Tribunale di Larino, appellata da UR CO, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei delitti, in continuazione, di maltrattamenti in famiglia (capo a), lesioni gravi (capo b), lesioni lievi (capo c) e tentato omicidio (capo d), commessi in danno della propria convivente AC IR EL tra il 2000 ed il 3 luglio 2001.
La Corte territoriale aveva ritenuto di qualificare i fatti del 3 luglio 2001, rubricati ai capi c) e d), come un unico delitto di lesioni, con esclusione del tentativo di omicidio contestato sub d), ed aveva considerata non superiore ai 20 giorni la durata della relativa malattia;
così aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di lesioni a seguito dell'intervenuta remissione della querela, confermando poi la dichiarazione di responsabilità del UR per i delitti sub a) e b), e riducendo la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge per aver omesso la Corte territoriale di esaminare il motivo di appello, a cui fa rinvio, col quale aveva chiesto l'applicazione delle attenuanti generiche, avendo il Tribunale errato nel non concederle. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 2), in quanto la Corte territoriale avrebbe qualificato come lesioni gravi la perdita di tre incisivi causata alla p.l. per l'indebolimento della funzione masticatoria, senza qualificare tale indebolimento come permanente ed in assenza di elementi di prova per una tale qualificazione, con la conseguenza che il reato, da considerarsi quale lesione non aggravata sarebbe estinto per prescrizione o comunque per remissione della querela.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante speciale delle lesioni con riferimento alla caduta dei tre incisivi e con riguardo alle deduzioni della difesa relative alla preesistente malattia della piorrea da cui era affetta la p.l., che aveva confermato la circostanza.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge per aver ritenuto la Corte territoriale la tardività dell'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio riferita al capo a) per genericità del capo di imputazione;
si tratterebbe di nullità assoluta deducibile in ogni stato e grado del giudizio e non di nullità relativa, come ritenuto dalla Corte soggetta ai limiti di deducibilità ed alle relative sanatorie.
Con il quinto motivo deduce difetto di motivazione in relazione al ritenuto ricorrere del delitto di maltrattamenti in famiglia non essendo emersa dai contributi testimoniali e dagli altri elementi valorizzati dal giudice d'appello quell'abitualità di comportamento violento e vessatorio in cui consiste il fatto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. A fronte della sentenza del Tribunale che aveva motivato il rigetto della richiesta di attenuanti generiche con chiaro riferimento sia alle modalità dell'azione, caratterizzata dalla reiterazione delle condotte criminose, sia alla personalità dell'imputato gravato di precedenti penali specifici denotanti una sua particolare pericolosità sociale, l'appello del UR, in modo del tutto generico, chiedeva alla Corte territoriale la riforma della sentenza sul punto, affermando che il travagliato rapporto tra il UR e la AC è stato caratterizzato anche da momenti di serena tranquillità capace di permettere ad entrambi di separare un passato difficile.
La Corte di merito si diffonde nel sottolineare i connotati di gravità del comportamento del prevenuto ed in tal modo manifesta chiaramente di condividere le valutazioni al proposito del primo giudice, così che, indipendentemente dall'essere stata oggetto di un espresso passaggio motivazionale, la questione della mancata concessione delle attenuanti generiche viene implicitamente affrontata e risolta dal giudice d'appello con riferimento ad un elemento previsto dall'art. 133 c.p., ben valutabile ai fini dell'art. 62 bis c.p., e con una risposta che appare al Collegio del tutto adeguata a fronte di un motivo di impugnazione affetto da estrema genericità.
Invero, il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (cfr. Sez. 6^, sent. n. 31080 del 14/06/2004, Rv. 229299, ric. Cerrone). Infondati anche i successivi motivi secondo e terzo del ricorso;
invero, come ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte, poiché tutti i denti incisivi sono utili ed essenziali alla normale funzione masticatoria, servendo ad afferrare ed a tagliare il cibo, la mancanza anche di uno solo di essi ha incidenza sulla funzione stessa, scemandola, così da costituire indebolimento permanente dell'organo della masticazione (cfr. Rv. 182417, ric. Cocchi;
Rv. 171685, ric. Sponsillo;
Rv. 166126, ric. Coco;
Rv. 158466 ric. Mustica;
Rv. 132766, ric. Passarin;
Rv. 132067 ric. Pelosini;
Rv. 129327, ric. Parme;
Rv. 128152, ric. Balocchi;
rv. 123258; Rv. 106438) ne' potrebbe aver rilevanza una preesistente condizione di debolezza dei denti in dipendenza della piorrea posto che è pacifico (cfr., per tutte e negli esatti termini, Cass. sez. 6^, sentenza n. 2070 del 10/1/1978, Rv. 138062, ric. Minatauro) che l'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione non può essere esclusa per il fatto che, malgrado la preesistente debolezza della dentatura, dal fatto criminoso sia derivata un'ulteriore debilitazione dell'organo già debilitato.
La Corte territoriale ha correttamente valutato la situazione ed ha ritenuto ricorresse l'aggravante facendo chiaro riferimento all'avvenuta avulsione di ben tre incisivi, così dando la misura della permanenza dell'indebolimento, posto che anche una applicazione di protesi dentaria, non sarebbe potuta essere idonea alla reintegrazione completa della funzionalità dell'organo. La sentenza impugnata è, sul punto, corretta nell'applicazione della norma e compiutamente motivata, anche con riferimento alla pretesa situazione di preesistente debolezza della dentatura della p.o., così che i sopra indicati motivi del ricorso appaiono in tutta la loro infondatezza.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche se la genericità della imputazione è prevista come motivo di nullità dall'art. 429 c.p.p., comma 2, non si tratta tuttavia di una nullità assoluta, perché non integra un'ipotesi di omessa citazione dell'imputato.
Sulla natura di tale nullità la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che essa non sia neppure di ordine generale, a norma dell'art. 178 c.p.p., ma rientri tra quelle relative di cui all'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (Sez. 6^, 9 marzo 2000, Tancredi, Rv. 217123).
Pertanto correttamente la Corte territoriale ha rilevato l'omessa deduzione della pretesa nullità entro il termine di decadenza di cui all'art. 491 c.p.p. e del tutto privo di fondamento è il relativo motivo di ricorso, peraltro manifestamente infondato anche nel merito, laddove la Corte aveva adeguatamente osservato come il capo di imputazione sub a) contenesse l'esaustiva descrizione del comportamento ascritto al prevenuto.
Con il quinto motivo il ricorrente tende, in modo inammissibile, a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto ed all'apprezzamento del materiale probatorio, rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova del fatto ascritto all'imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi da più testimonianze (DE NI, ES, DI OV, i cc. DE RL e D'MI) di persone che avevano in varie occasioni riscontrato le pessime condizioni in cui si trovava la donna dopo le angherie del prevenuto, nonché dalle certificazioni mediche relative alle lesioni di volta in volta subite dalla AC.
Non è compito del giudice di legittimità condividere o sindacare la decisione del giudice del merito e compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte già da tempo chiarito che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428).
La decisione impugnata è dunque incensurabile in questa sede perché la sua giustificazione appare essere sorretta da validi elementi dimostrativi e non aver trascurato elementi in astratto decisivi, è compatibile con il senso comune, ed è esauriente e plausibile. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010