Sentenza 2 novembre 2010
Massime • 1
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini mod. 267 dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione. (Fattispecie in tema di peculato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 39591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39591 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/11/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1819
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36614/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RI MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 31-1-06 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Chinni Camillo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il difensore di RI MA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, sezione 1^ penale, ha confermato la condanna, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 323 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4, alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno e mesi quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pronunciata in primo grado nei confronti del predetto per il reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriato, in qualità di impiegato dell'Ente Poste, di un paio di scarpe da calcio, di cui aveva il possesso per ragioni di ufficio, sottraendole da un pacco postale, indirizzato a TO AN (in Roma il 26-2-1998).
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 43 c.p. e conseguentemente degli artt. 192 e 530 cpv. c.p.p., nonché il vizio di motivazione sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe evidenziato nessun elemento di fatto in grado di dimostrare la sussistenza nel caso di specie dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 314 c.p., omettendo di considerare la perfetta buona fede del RI, che, quale addetto all'Ufficio di raccolta della posta non consegnata per irreperibilità del destinatario e, quindi, destinata al macero, si sarebbe limitato a recuperare la scatola contenente gli scarpini, che fuoriusciva da un sacco in condizioni di fatiscenza ed usura, ritenendola res nullius.
Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 47 c.p. e conseguentemente degli artt. 192 e 530 cpv. c.p.p., nonché il vizio di motivazione sul punto, ribadendosi che il RI avrebbe agito con la difettosa percezione che il pacco fosse destinato al macero e credendo di compiere un'azione legittima o comunque irrilevante. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 358 c.p., in quanto il RI, operaio addetto al settore dello smistamento dei pacchi destinati al macero, avrebbe svolto mansioni di mero ordine e perciò non avrebbe rivestito la qualità di incaricato di pubblico servizio.
Con il quarto motivo si lamenta la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
2 .-. Il ricorso è infondato.
Con i primi due motivi di ricorso si insiste nella mancanza dell'elemento psicologico del reato, in quanto il RI si sarebbe appropriato di beni destinati al macero e avrebbe agito nella convinzione di compiere una azione legittima o comunque irrilevante sul piano penale.
Si tratta di censure prive di fondamento, posto che, come rilevato dalla Corte di Appello, pur ammettendo che le scarpette fossero fuoruscite da un sacco destinato al macero, la procedura da seguire in questi casi, come spiegato dai testi escussi in dibattimento, era ben diversa e comunque nota ai dipendenti ed agli addetti. D'altra parte la sussistenza del dolo di appropriarsi indebitamente del contenuto del pacco era dimostrata dal fatto che l'imputato aveva strappato l'involucro (come provato dal rinvenimento in un sacco destinato al macero della scatola delle scarpette, ancora unita al suo involucro lacerato, dal quale non era stata separata) ed era subito uscito di soppiatto dall'ufficio per nascondere furtivamente il corpo del reato sotto il tappetino della ruota di scorta nel baule della sua vettura.
D'altra parte questa Corte ha già chiarito che va qualificato come incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini mod. 267 dei pacchi da restituire al mittente e alla tenuta di apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ogni operazione, trattandosi di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva, ma al contrario contraddistinta da una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Sez. 6, Sentenza n. 37102 del 07/05/2004, Rv. 230374, Ferreri). Ne discende la infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. Infine l'ultima censura, oltre ad essere formulata in termini generici, propone doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010