Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI I E TERZA 02/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto per adesione Conclusione;
coincidenza ena conclusione con l'esecuzione del contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magistrati: Condizioni R.G.N. 12985/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Cron. 2785 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio -311 Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 27/09/01 SABATINI Consigliere - Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 155 sul ricorso proposto da: per diritti legale pro 12.9 GEN 2002..... GENERAL IMPORT SRL, in persona del suo IL CANCELLIERE Vergari, tempore liquidatore dott. Giuseppe elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE15, presso lo studio dell'avvocato RENATO DANESE, dall'avvocato CARLO STASI, giusta delega in difesa atti;
€155 L3000元 ricorrente CANCELL
contro
PUBBLISTYLE SNC;
intimato DG724600 2001 avversO la sentenza n. 1212/98 del Tribunale di LECCE, emessa il 23/2/98, depositata il 1669 prima sezione civile 05/05/98; RG.4514/1990, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ditta individuale Publistyle, poi divenuta snc Pubblistyle, conveniva in giudizio la srl General Im- port avanti il pretore di Lecce, per sentirla condanna- re al pagamento in suo favore della capitale -somma di L. 1.825.578, dovuta per rinnovazione del contratto di pubblicità stipulato il 16.1.1982 per la durata di tre anni e non disdettato nel previsto termine di sei mesi prima della scadenza, e della somma di L. 244.665 dovu- ta per imposta comunale di pubblicità ed affissioni per gli anni 1982 e 1984. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la dedotta rinnovazione tacita del contratto, per in- tempestiva disdetta, controdeducendo che la durata tem- porale del contratto doveva farsi risalire all'installazione dei cartelloni pubblicitari, avvenuta nel giugno 1982, e non già alla data di sottoscrizione del contratto con la conseguenza che la disdetta del 2 LIN contratto avvenuta con raccomandata del 24.11.84 doveva ritenersi tempestivamente effettuata. Il pretore di Lecce con sentenza 31/90 accoglieva la domanda attrice solo per il capo relativo al paga- mento delle spese di pubblicità ed affissioni, riget- tandola nel resto. Il Tribunale di Lecce con sentenza 23.2.1998, in accoglimento dell'appello proposto dalla Pubblistyle ha condannato la General Import srl al pagamento snc, in favore della controparte della somma di L.
1.825.578 oltre IVA al 18% e interessi dalla data domanda al sal- do, ponendo le spese dei due gradi di giudizio intera- mente a carico della società appellata. Per la cassazione della decisione ricorre la Gene- ral Import srl esponendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- degli artt. 1326, 1341 e 1342 C.C. in relazione ne all'art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta il punto della decisione in cui si è ritenuto che il contratto per adesione, predisposto dal contraente più forte, si per- feziona con l'accettazione delle clausole contrattuali mediante sottoscrizione del soggetto che vi aderisce e si sostiene, invece, che la sottoscrizione del contrat- to da parte del contraente più debole non comporti,di 3 per sé, la conclusione del medesimo articolato, bensi si pone come proposta che abbisogna dell'accettazione del- la parte che lo ha predisposto. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione degli artt. 1362, 1363 e 1370 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta il punto della decisione in cui si è ritenuto che il contratto aveva decorrenza dalla data della sua conclusione e non già dalla data della sua effettiva esecuzione mediante l'esposizione del messaggio pubblicitario e si sostiene che facendo il testo contrattuale riferimento ad una durata di esposizione di tre anni e ad una durata mini- ma "dell'ordine" di tre anni, la rinnovazione automati- ca dell'esposizione non può computarsi dalla data di sottoscrizione del contratto, bensì da quella dell'effettiva esplicazione della prestazione dedotta. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché ineriscono a due aspetti del medesimo problema della conclusione del contratto intercorso fra le par- ti. Regola generale è che il contratto si considera concluso nel momento dell'incontro delle volontà dei due contraenti. In particolare nel contratto per ade- sione tale momento coincide con quello della sottoscri- zione delle clausole predisposte dal contraente più forte da parte del contraente che aderisce. Tale regola non subisce eccezioni se non nelle ipo- tesi specificamente previsti dalla legge. L'art. 1327 C.C. specifica le ipotesi in cui la conclusione del contratto coincide con la sua esecuzione: espressa ri- chiesta del proponente, natura dell'affare e uso. Orbene, nessuna di queste tre ipotesi risulta ri- corrente nel caso in esame. Ed infatti, non risulta che da parte del proponente sia stato predisposto che la conclusione del contratto coincideva con l'esecuzione del medesimo né risulta che una tale proposta sia stata avanzata dal contraente più debole e comunque inserita in contratto. Non risultano dedotte particolari modalità di ese- cuzione dell'opera che possano far ritenere la conclu- sione del contratto postecipata all'esecuzione del me- desimo né risulta invalso l'uso di considerare che per tali tipi di prestazione la conclusione del contratto coincida con quella dell'esecuzione. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la man- cata costituzione della controparte in questo grado di giudizio esime dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 27.9.2001. 5 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ranſon Miducción حلا IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Joggi, i 29.1.02 Gina Casoli li IL CANCELLIERE C1 Gina Casni CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1986 versate € 161.77 109T 129,11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 456T 20,66 TOT. 149,77 дост во 161,77 6