Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
) E C A 4 A 7 F . 2 I . 1 E - 8 T D 1 S I 2 E G . C E L I R 9 D 3 REPUBBLICA ITALIANA A U I D E E G 6 T 009.10 /03 4 E N . IN NOME DEI. POPOLO ITALIANO E N T S . T E T R S A I Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI ( sentenza di SEZIONE TERZA equità giudice Composta dagli I Magis rati? pace R.G.N.15422/01 CARBONEDott. Vincenzo Presidente VITTORIA DOLL Paolo Consigliere Cron.1323 Consigliere LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. C.C. 05/11/02Dott. Mario FINOC CHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: MI AR, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Ciaffi, difesa dall'avv. Nicola Putignano, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AC RI RE;
- intimata avverso la sentenza n. 56/01 del giudice di pace di Pu- tignano del 2 marzo 2001 (R.G. 628/2000). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
2117/02 Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Piero Abbrilti, che ha concluso chiodendo l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 2 marzo 2001 il giudice di pace di Pu- tignano, pronunziando sulla domanda proposta da AN CI RI RE
contro
MI AR con citazione 7 giugno 2000, in contumacia della convenuta, ha di- chiarato che la MI conducente e proprietaria del- la vettura Fiat Uno BA D49999 era l'esclusiva responsa- bile del sinistro stradale verificatosi in Putignano il 18 aprile 2000 e, per l'effetto, ha condannato questa ultima al risarcimento dei danni patiti dalla ANNAÇ- Ci, liquidati in lire 400 mila, comprensive di Iva. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a un unico motivo, la MI. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la intimata AC. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia la ricorrente di non avere mai avuto noti- zia del giudizio, conclusosi con la sentenza ora impu- gnata del giudice di pace di Putignano. infatti, che l'atto introduttivo delSi osserva, giudizio stato, а Suo tempo, notificato ai gensi 2 dell'art. 140 c.p.c. ma che la raccomandata con là qua- lc le era stato dato notizia delle formalità ivi previ- Ste era stata inviata [all'esatto indirizzo, via Spine Rossine, Villa C.1 поп a MI AR ma a MI RI e, pertanto, da essa concludente ΠΟΠ ritirato perché directa a terza persona. Ai sensi dell'art. 375, comma 2, il proposto ricor- so è manifestamente fondato. Come risulta dalla copia, nel fascicolo d'ufficio, della citazione introduttiva in primo grado il cui diretto esame è consentito in questa sede, denunciando- J si un error in procedendo detta citazione è stata no- tificata a MI AR, residente a [...], alla v_a Spine Rossine, villa C., ai sensi dell'art. 140 I c.p.c. L'ufficiale giudiziario, in particolare, stante la irreperibilità della destinataria il piego ha deposito copia dello del plico nella casa comunale, provvedendo, altresì all'affissione alla porta del domicilio della destinataria, apedondo, infine, alla stessa avviso 白 mezzo raccomandata a.r. per renderla edotta delia atri- vità notificatoria espletata. Precisato, in linea di fatto questo sopra, si 口S- serva, in conformità a una giurisprudenza più che con- Bolidata, che il perfezionamento della notificazione ai 3 senЯi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, oltre al depo- sito dell'atto nella casa comunale, ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta d'abitazione, del destinatario dell'atto, anche della spedizione allo steago della raccomandata con avviso di ricevimento (per quanto non sia poi richiesta la prova della conse- gna della raccomandata al destinatario, né l'allegazio- ne all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento), con la conseguenza che la mancanza della suddetta spe- dizione comporta la nullità della notificazione (Cass. 29 aprile 1999, n. 4307, nonché Cass. 20 novembre 2000, | n. 14986 e Cass. 17 giugno 1999, n. 6065) ๆ , Applicando i detti principi al caso di specie si Osserva clie è stata raggiunta in causa, mediante la produzione, certamente ammissibile ai sensi dell'art.. 372 c.p.c. perché diretta a dimostrare la nullità della notificazione delle citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, quindi, della sentenza resa (Cass. 30 ottobre 1992, n. 11842) di un nuovo documento da parte della ricorrente, la prova che nella specie la notifi- cazione ex art. 140 c.p.c. non si è perfezionata. E' in atti, in particolare, una «distinta di reca- pito per portalettere» proveniente dall'Ufficio postale di Putignano dalla quale risulta che in data 29 luglio 2000 è stato inviato, dal detto Ufficio, una raccomaП- data diretta non a MI AR, ma a MI RI, soggetto certamente diverso dal reale destinatario del piego. Dove concludersi, pertanto, nel senso che è mancata una regolare notifica della citazione introduttiva e la sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere cagga- La, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di PJTIGNANO, che provvederà, altresi, sulle spese di que- sto giudizio di legittimità. ESENTE DA REGISTRAZIGHT & BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374
P.Q.M.
(IST.NE GIUDICE DI PACE) La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altro giudice di pace di PUTI- GNANO;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno novembre 2002. il Consigliere relatore est. life fu n il Presidente Наш IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OC Battista Oggi ZZ DEN 2007 RECT CE Battista 5