Sentenza 12 maggio 2011
Massime • 1
Commette il delitto di peculato il portalettere che si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l'importo, atteso che lo stesso assume nel caso di specie la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2011, n. 27981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27981 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/05/2011
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 834
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 42796/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LZ VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 5 giugno 2009 emessa dalla Corte d'appello di Perugia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Valeriano Tascini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la pronuncia in epigrafe la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella città aveva condannato VA LZ alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di peculato, per essersi impossessato di un vaglia postale diretto ad ND AC, riscuotendone l'importo di L. 400.000, vaglia di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo servizio di portalettere, incaricato del recapito. I giudici d'appello hanno ritenuto, così come aveva fatto in precedenza il Tribunale, del tutto inattendibile la tesi difensiva dell'imputato, secondo cui il padre di ND AC lo avrebbe incaricato di sottoscrivere per suo conto le ricevute delle missive a lui dirette, in quanto tale linea difensiva è stata smentita dallo stesso AC, che pur ammettendo di avere autorizzato l'imputato a firmare in sua vece il ritiro delle missive con cui gli veniva comunicato l'avvenuto accredito della pensione, ha tuttavia escluso di averlo mai autorizzato a riscuotere somme dirette a lui o a suoi familiari. Quindi, anche sulla base di altri ed evidenti elementi di prova, è stata confermata la sussistenza del peculato;
peraltro, la sentenza ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'impiegato postale investito della funzione certificatrice in ordine all'avvenuta consegna della corrispondenza in questione, escludendo, inoltre, la configurabilità del diverso reato di truffa, così come sostenuto dalla difesa dell'imputato.
2. - Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
Con un primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p., assumendo che il LZ, con qualifica di portalettere, non può essere considerato un incaricato di pubblico servizio, tenuto conto non solo dell'intervenuta privatizzazione delle Poste italiane, divenute una società per azioni, ma anche del fatto che l'attività del portalettere attiene a mansioni d'ordine ovvero materiali, senza alcuna possibilità di fare uso di potere discrezionale, sicché la sua condotta avrebbe dovuto essere qualificata come appropriazione aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, reato ormai estinto per intervenuta prescrizione.
In subordine, il ricorrente assume essersi trattato tutto al più di una truffa, in quanto l'imputato avrebbe posto in essere l'artificio della falsa firma per entrare in possesso del denaro, reato che anche in questo caso sarebbe comunque estinto per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che all'imputato, con qualifica di "portalettere", debba essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla sua posizione formale all'interno delle Poste Italiane s.p.a. e della natura del relativo rapporto di lavoro. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base alla formulazione dell'art. 358 c.p., "è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico". Infatti, il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 c.p., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione "a qualunque titolo" contenuta nella disposizione vigente.
Si è così ritenuto che "il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale".
Ne deriva che "la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l'Ente rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni" (Sez. 6, 7 maggio 2004, n. 37102, Ferreri).
La qualifica spettante al dipendente della società gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo - funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p., per cui la natura privatistica del rapporto di lavoro con la società che gestisce il servizio postale non esclude il carattere pubblicistico dell'attività posta in essere dai dipendenti di tale società, con le opportune differenziazioni in ordine alla natura dell'attività medesima.
3.2. - Riguardo all'attività di "portalettere", deve escludersi che riguardi solo lo svolgimento di mansioni d'ordine e di prestazioni di opera meramente materiali, in quanto si tratta di un'attività che comporta funzioni accessorie e complementari allo svolgimento del servizio pubblico, tra cui compiti di certificazione in ordine alla consegna e alla ricezione di un certo tipo di corrispondenza (ad es., vaglia postali, raccomandate, assicurate).
Nel caso di specie l'imputato, nello svolgimento del suo servizio di portalettere, si è appropriato del vaglia postale diretto ad AC ND, vaglia di cui aveva la disponibilità "per ragione del suo servizio", riscuotendone successivamente l'importo. 3.3. - Deve escludersi, inoltre, che nella condotta contestata all'imputato possa configurarsi il reato di truffa, anziché quello di peculato. Sul punto ha già risposto la Corte d'appello, mettendo bene in evidenza le differenze tra i due reati, individuate con riferimento alle modalità dell'appropriazione del bene o del denaro:
nel peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di beni di cui ha già il possesso o la disponibilità; nella truffa l'agente si procura il bene, di cui non ha il possesso ne' la disponibilità, ponendo in essere artifizi o raggiri funzionali all'appropriazione.
Come esattamente rilevato dai giudici di secondo grado, nella presente fattispecie l'imputato aveva il possesso del vaglia per ragioni del suo servizio, sicché la riscossione dell'importo attraverso la falsa firma di delega ha rappresentato un post factum "perché la pratica di incasso del vaglia fosse regolare dal punto di vista formale".
4. - L'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011