Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente delle Poste italiane s.p.a. che risulti esclusivamente addetto, con mansioni di "ripartitore", ad attività di mero smistamento della corrispondenza. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza, qualificando il fatto come appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. L'incaricato di pubblico serviziohttps://www.studiocataldi.it/
L'incaricato di pubblico servizio, per l'art. 358 del codice penale, è colui che, pur non essendo un pubblico ufficiale, svolge un servizio di pubblica utilità In questa pagina: Chi è l'incaricato di pubblico servizio L'articolo 358 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per "pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2012, n. 46245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46245 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ NI S. - Presidente - del 20/11/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1571
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 37241/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'UR NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/4/2011 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 14/03/2007 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia NI D'UR in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 314 cod. pen., per essersi appropriato, in Roma il 20/12/2005, durante il servizio notturno, in concorso con VA NA, nella veste di incaricati di pubblico servizio quali entrambi addetti allo smistamento della corrispondenza presso l'ufficio udr di Roma Esquilino delle Poste Italiane s.p.a., di nove missive contenenti altrettanti assegni circolari di importi variabili tra 360 e 4.650 Euro.
Rilevava, in particolare, la Corte di appello come il D'UR dovesse considerarsi incaricato di pubblico servizio, benché dipendente di una società per azioni, in quanto ente gestore dei servizi postali, e come la responsabilità del prevenuto fosse desumibile da una serie di elementi di prova offerti dalla pubblica accusa.
2. Avverso tale sentenza ha presentato NI D'UR, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Vincenzo Calabrese, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la colpevolezza dell'imputato sulla base di elementi di prova non rappresentativa, bensì meramente indiziaria, privi però dei caratteri di precisione, gravità e concordanza, ovvero sulla base di un travisamento dei dati informativi offerti dalle carte del processo, non potendosi escludere che l'imputato non si fosse realmente avveduto dell'alt intimato dalla pattuglia della polizia e non potendo essere svalorizzata la dichiarazione confessoria resa dal coimputato NA, il quale aveva riconosciuto di essere stato l'unico autore dell'appropriazione delle nove missive contenenti altrettanti assegni circolari.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 357 e segg. cod. pen., e vizio della motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente qualificato l'agente come incaricato di pubblico ufficiale (benché il D'UR fosse un mero "ripartitore" di corrispondenza, privo di qualsivoglia potere autoritativo o certificativo, con mansioni di mero esecutore materiale di ordini) e, quindi, per avere riconosciuto la sussistenza del contestato delitto contro la pubblica amministrazione, in luogo del meno grave reato di appropriazione indebita aggravato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso, nei limiti di seguito precisati, sia fondato.
2. Il primo motivo del ricorso del D'UR è stato proposto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente, lungi dall'evidenziare reali lacune manifeste o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di appello di Roma: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, è pacifico come II controllo in sede di legittimità sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo, senza che il sindacato possa comportare un coinvolgimento nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Alla luce di tale principio, bisogna riconoscere come, nella fattispecie, i Giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi probatori sui quali si era fondata l'affermazione di colpevolezza del D'UR in ordine al delitto di peculato che gli è stato contestato, rilevando come la penale responsabilità del prevenuto fosse stata dimostrata sulla base di una serie di concordanti elementi di prova - alcuni di valore diretto, altri indiretto o logico - qualificati da caratteri di sufficiente certezza e da un'elevata capacità dimostrativa: in particolare, è stato evidenziato come il D'UR si fosse ingiustificatamente allontanato dal luogo di lavoro, unitamente al compagno NA, circa un'ora e mezza prima della conclusione del turno, senza avvertire alcuno, dirigendosi verso Napoli;
come il D'UR, che si trovava alla guida della vettura quando la stessa era stata intercettata dalla pattuglia della polizia stradale lungo l'autostrada che conduce da Roma a Napoli, nonostante l'auto della polizia, munita di lampeggiatore, l'avesse affiancato e gli avesse intimato l'alt, avesse proseguito la marcia per oltre quindici chilometri prima di fermarsi;
come l'NA, che dai poliziotti era stato notato ad "armeggiare" con qualcosa, mentre era sdraiato lungo il sedile posteriore del mezzo guidato dal D'UR, e che pure avrebbe poi confessato di essere stato l'autore dell'appropriazione dei nove assegni - otto dei quali nel frattempo nascosti sotto il tappetino di quella vettura - non fosse stato in grado di spiegare come mai il nono di quei titoli fosse stato rinvenuto all'interno della borsa dell'odierno ricorrente;
ed ancora, come fosse implausibile che il D'UR non si fosse avveduto dei movimenti fatti dall'amico nell'abitacolo dell'auto che stava conducendo, concretizzatisi nell'indicato nascondimento degli otto assegni, ma anche nel nascondimento delle nove buste delle missive all'interno del rivestimento in pelle della leva del cambio (v. pagg.
3-5 della sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo del ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'impiegato dell'ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione, di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva (così Sez. 6, n. 39591 del 02/11/2010, Grillo, Rv. 248532;
Sez. 6, n. 37102 del 07/05/2004, Ferreri, Rv. 230374); il portalettere, il quale è stato ritenuto commette il delitto di peculato laddove si impossessi di un vaglia postale di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, riscuotendone successivamente l'importo, atteso che lo stesso assume quella qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e della ricezione della specifica tipologia di corrispondenza in oggetto (Sez. 6, n. 27981 del 12/05/2011, Calzoni, Rv. 250543); ed ancora, il dipendente dell'ente Poste che svolga mansioni di "cedolista", in quanto tale attività comporta non solo mansioni d'ordine o prestazioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche significativi compiti accessori quali quelli di apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatane della corrispondenza speciale (Sez. 5, Sentenza n. 22018 del 21/03/2003, Passero, Rv. 224671).
È di tutta evidenza, dunque, come la qualifica di incaricato di pubblico servizio sia stata correttamente riconosciuta alle figure di dipendenti dell'ente Poste italiane laddove le loro attività siano caratterizzate in concreto dall'esercizio di funzioni di certificazione, dunque non esplicative di semplici mansioni d'ordine, vale a dire di mansioni meramente esecutive, prive di qualsivoglia carattere di discrezionalità e di autonomia decisionale. Caratteristiche, queste ultime, che sono, invece, riconoscibili nell'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente il quale, nella veste di "ripartitore", risulta che aveva solamente il compito di smistare la corrispondenza in un centro delle Poste italiane:
dalla sentenza gravata non emerge che lo stesso svolgesse compiti di natura diversa da quelli semplicemente esecutivi, ne' tanto meno che esercitasse poteri certificativi o altrimenti discrezionali, che gestisse direttamente protocolli, registri o altra documentazione finalizzata alla registrazione o alla tracciatura della posta, ovvero che a lui fossero stati assegnati compiti di collaborazione direttamente riferibili a funzioni superiori. Elementi di segno contrario non sono neppure rinvenibili dalla normativa vigente in materia, che al "ripartitore" assegna sì un inquadramento giuridico ed economico superiore a quello dell'impiegato tecnico o amministrativo dello stesso ente Poste avente mansioni meramente esecutive, ma non gli assegna mansioni diverse da quelle del mero smistamento della corrispondenza al fine del successivo recapito della stessa.
Non è di ostacolo all'adozione di questa soluzione la circostanza che in passato questa Corte abbia riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio "all'impiegato postale addetto alla selezione ed allo smistamento della corrispondenza" (così Sez. 6, n. 10138 del 09/07/1998, Volpi, Rv. 211571; e Sez. 5, n. 467 del 26/01/1999, Tavagnacco, Rv. 213185), poiché in tali pronunce, lungi dal verificare la natura delle mansioni concretamente svolte dai soggetti di volta in volta interessati, si ritenne - con una opzione che in questa sede si reputa di non condividere - che il ruolo di incaricato di un pubblico servizio potesse essere desunto genericamente dalla rilevanza pubblica della funzione di raccolta e distruzione della corrispondenza, ovvero dall'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, di cui all'art. 15 Cost.. 4. Esclusa, dunque, la veste di incaricato di pubblico servizio, la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, come accertata dai Giudici di merito, deve essere diversamente qualificata nel meno grave reato di appropriazione indebita, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio posto che tale diversa qualificazione è stata espressamente sollecitata dal ricorrente nello stesso atto di impugnazione. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, nel quale si è insistito per una declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, il reato de quo risulta evidentemente aggravato dall'essere stato commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio, circostanza questa che rende il delitto procedibile d'ufficio.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui spetterà rideterminare la pena in relazione alla diversa fattispecie incriminatrice in questa sede riconosciuta.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione dell'art. 646 e art. 61 cod. pen., n. 11 annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012