Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui sia stata affidata ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera - come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 cod. civ. - può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 legge n. 1034 del 1971.
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- 1. L’art. 38 del d. lgs. n. 163/06 richiede la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza e non vi è alcuna possibilità per estendere…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2011
- 2. Gli obblighi gravanti sul legale rappresentate vanno valutati in termini di buona fede quando i fatti da attestare riguardano soggetti cessati dalla carica, e…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati
- Dott. Michele CANTILLO P.Presidente f.f.
- Dott. Francesco AMIRANTE " sezione
- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
- Dott. Antonio VELLA Consigliere
- Dott. Giovanni PRESTIPINO "
- Dott. Erminio RAVAGNANI "
- Dott. Francesco SABATINI " rel.
- Dott. Ettore GIANNANTONIO "
- Dott. Roberto Michele TRIOLA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto
da
TERAMO GESTIONI e PARTECIPAZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. LO FA, elett. dom. in Roma, via Panama n. 12, presso lo studio dell'avv. Massimo Colarizi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gennaro Lettieri, in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO
intimata
Udita nella pubblica udienza del 4 febbraio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente l'avv. Massimo Colarizi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Domenico Nardi, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rogito notar Vincenti del 25 maggio 1990 l'Unità socio sanitaria di Teramo aggiudicò alla società Teramo gestioni e partecipazioni l'affidamento in concessione del servizio bar presso l'Ospedale civile "del luogo.
Con ricorso del 9 aprile 1998 l'Azienda sanitaria locale di Teramo - premessa la natura giuridica di locazione del rapporto così instauratosi, e rilevato che alla prima scadenza, e nel rispetto del previsto termine semestrale, essa locatrice si era avvalsa della facoltà di recesso di cui agli artt. 3 e 7 del disciplinare - intimò alla predetta società lo sfratto per finita locazione e nel contempo la citò a comparire dinanzi al Pretore di Teramo per la convalida.
Con atto notificato il 29 aprile successivo l'intimata ha richiesto il regolamento preventivo di giurisdizione rilevando che, trattandosi invece di rapporto concessorio, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 legge n.1034 del 1971: giudice - Tribunale Amministrativo Regionale
dell'Abruzzo - che essa ricorrente precisa di avere in effetti già adito antecedentemente alla notificazione dell'intimazione di sfratto. L'A.s.l. non ha svolto attività difensiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che tra le parti è controversa la natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio: locazione, secondo l'Azienda sanitaria, ed invece secondo la società ricorrente, concessione.
Orbene, dal rogito in atti del 25 maggio 1990 - che la Corte può direttamente esaminare essendo, in materia di giurisdizione, giudice anche del fatto - risulta che esso fu stipulato in esito a procedura di appalto concorso;
che oggetto del contratto è "l'affidamento in concessione del servizio bar presso l'ospedale civile di Teramo"(art. 1); che la società aggiudicataria assunse l'obbligo di osservare le condizioni tutte stabilite nel relativo capitolato generale e speciale (art. 2); e che la durata della concessione fu convenuta in sei anni (art. 3).
Per costante giurisprudenza, nella ricerca agli effetti di cui all'art. 1362 c.c., della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni usate dal contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può invocarne una diversa, perché in tal caso egli verrebbe a sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (in tal senso da ultimo Cass. 20.5.1997 n. 4480). Tanto premesso e precisato, osserva la Corte che nulla depone nel senso che in atto pubblico stipulato a mezzo di notaio le parti abbiano fatto riferimento alla nozione di concessione in senso improprio, ma, al contrario, la circostanza che il contratto ha ad oggetto locali facenti parte di struttura immobiliare ospedaliera - come tale destinata a pubblico servizio e rientrante pertanto ai sensi dell'art. 830 secondo comma c.c., tra i beni patrimoniali indisponibili conferma l'uso in senso proprio della nozione potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, perché ne facciano determinati usi solo mediante concessioni amministrative Cass.
2.3.1989 n. 1161, 29.11.1994 n. 10199 28.11.1996 n. 10614, 13.11.1997 n. 11219, 6.8.1998 n. 7710). Segue da ciò che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034: come, del resto la
Corte ha già avuto occasione di affermare in analogo giudizio (Cass.29.3.1994 n. 3075). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 4 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999