Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5727
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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Al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore, la valutazione dell'indice di fabbricabilità concretamente applicabile deve tenere conto delle indicazioni di cui al PRG vigente prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre non può essere presa in considerazione la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto di varianti costituenti fonte di vincolo destinato all'esproprio, allo stesso modo in cui di queste ultime non può tenersi conto ai fini della identificazione della natura edificatoria o meno del terreno.

L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio va effettuato tenendo conto della destinazione attribuita all'area dal piano regolatore generale, mentre non possono essere prese in considerazione, ai predetti fini, le varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono non già strumento conformativo, ma fonte di vincolo preordinato all'esproprio, e pertanto non può ad esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria dell'area. Ne consegue che è da considerare edificabile l'area destinata dal piano regolatore generale ad opere di edilizia residenziale privata, la quale sia espropriata per la realizzazione di spazi destinati a "verde pubblico" in base ad una variante apportata allo stesso piano e costituente vincolo preordinato all'esproprio.

In tema di liquidazione della indennità di espropriazione, la possibilità di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40 per cento, di cui al comma secondo dello stesso articolo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa. È, tuttavia, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del 40 per cento, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini della cessione del bene, da un'offerta amministrativa provvisoria, da parte dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento. Ne consegue che il giudizio sulla fondatezza della opposizione alla stima amministrativa dell'indennità deve comprendere la verifica sulla esistenza e sulla non irrisorietà dell'offerta dell'espropriante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5727
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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