Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 3
Al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore, la valutazione dell'indice di fabbricabilità concretamente applicabile deve tenere conto delle indicazioni di cui al PRG vigente prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, mentre non può essere presa in considerazione la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto di varianti costituenti fonte di vincolo destinato all'esproprio, allo stesso modo in cui di queste ultime non può tenersi conto ai fini della identificazione della natura edificatoria o meno del terreno.
L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio va effettuato tenendo conto della destinazione attribuita all'area dal piano regolatore generale, mentre non possono essere prese in considerazione, ai predetti fini, le varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono non già strumento conformativo, ma fonte di vincolo preordinato all'esproprio, e pertanto non può ad esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria dell'area. Ne consegue che è da considerare edificabile l'area destinata dal piano regolatore generale ad opere di edilizia residenziale privata, la quale sia espropriata per la realizzazione di spazi destinati a "verde pubblico" in base ad una variante apportata allo stesso piano e costituente vincolo preordinato all'esproprio.
In tema di liquidazione della indennità di espropriazione, la possibilità di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40 per cento, di cui al comma secondo dello stesso articolo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa. È, tuttavia, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del 40 per cento, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini della cessione del bene, da un'offerta amministrativa provvisoria, da parte dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento. Ne consegue che il giudizio sulla fondatezza della opposizione alla stima amministrativa dell'indennità deve comprendere la verifica sulla esistenza e sulla non irrisorietà dell'offerta dell'espropriante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
COMUNE di SCANDICCI, elettivamente domiciliato in Roma, Via O. Lazzarini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Giulio Pizzuti che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Giuseppe Barontini, in forza di procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente principale -
contro
IN RC, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n.46, presso il Dott. Gian Marco Grez, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Falorni in forza di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale
- controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.37/99 pubblicata il 12.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.9.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, nonché per l'assorbimento degli altri e del ricorso incidentale, salvo il rigetto del terzo e del quarto motivo di quest'ultimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.10.1996, IN NI, premesso di essere comproprietaria di un terreno di mq.
9.753 ubicato in Comune di Scandicci, occupato in via d'urgenza dall'Ente omonimo il 28.12.1992 (con successiva immissione in possesso avvenuta il 22.1.1993) e quindi espropriato con decreto n.492 del 3.9.1996, premesso altresì di non avere accettato la determinazione dell'indennità di espropriazione ritenuta incongrua in rapporto alla vocazione edificatoria del terreno stesso, conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze il Comune anzidetto, chiedendo che venisse determinata la riferita indennità nonché quella di occupazione e che il convenuto fosse condannato al relativo pagamento.
L'Ente si costituiva contestando la natura edificatoria del terreno in oggetto siccome destinato dal PRG a verde pubblico attrezzato.
Espletata consulenza tecnica, il giudice adito, con sentenza in data 10.11.1998/12.1.1999, determinava le indennità di espropriazione e di occupazione del terreno già di proprietà dell'attrice ed espropriato in suo danno, impartendo le consequenziali disposizioni.
Assumeva la Corte territoriale:
a) che siffatto terreno dovesse essere ritenuto a vocazione edificatoria legale, tale essendo la destinazione prevista dallo strumento urbanistico del 1972 e a nulla rilevando che la relativa variante del 1974 al medesimo strumento avesse destinato le aree in questione a verde pubblico, dal momento che detta variante aveva apposto il vincolo preordinato all'espropriazione;
b) che il consulente tecnico avesse correttamente proceduto alla determinazione dell'indennità di espropriazione con metodo sintetico-comparativo, individuando l'indice di fabbricabilità in quello, pari a 3,5 mc/mq, previsto dal PRG vigente prima dell'apposizione del suindicato vincolo;
c) che sulla somma riconosciuta a titolo di indennità di espropriazione non dovesse essere effettuata la detrazione del 40% in mancanza di congrua ed idonea offerta, da parte del convenuto, di un'indennità liquidata secondo i criteri di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992;
d) che nulla fosse dovuto all'attrice a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria, posto che, in mancanza di prova specifica sul punto, era da ritenere che, nel periodo considerato (dalla data di emanazione del decreto di esproprio, cioè, sino al saldo), la misura degli interessi legali avesse coperto anche tale danno;
e) che l'indennità di occupazione dovesse essere liquidata sulla base degli interessi legali (dalla data dell'immissione in possesso a quella di emanazione del menzionato decreto) calcolati sul valore espropriativo del bene e non sul suo valore venale. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il Comune di Scandicci, deducendo quattro motivi di gravame cui resiste con controricorso la NI, la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale, del pari affidato a quattro motivi, illustrando l'uno e l'altro con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di ambedue i ricorsi, siccome relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo di gravame, lamenta il ricorrente principale violazione dell'art.5 bis, commi terzo e quarto, della legge 8 agosto 1992, n.359 (art.360, primo comma, n.3, c.p.c.), assumendo:
a) che erroneamente la Corte territoriale abbia qualificato il terreno espropriato "a vocazione edificatoria", ricavando una simile conclusione dal fatto che, sulla base delle risultanze peritali, il vincolo preordinato all'esproprio era stato apposto con la variante allo strumento urbanistico del 1974, la quale destinava l'area in oggetto a "verde pubblico", laddove il precedente strumento urbanistico del 1972 aveva classificato il suolo interessato dall'esproprio come "Residenziale, classificazione R7";
b) che detto giudice abbia, così, non solamente violato la normativa dianzi richiamata, secondo cui per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ma sia altresì incorso in un duplice errore, vuoi per aver fatto riferimento ad un piano regolatore risalente al 1974, e non più vigente, anziché all'anno 1991, data di approvazione dello strumento urbanistico che ha apposto il vincolo di espropriazione, vuoi perché, prevedendo tale ultimo strumento urbanistico la destinazione dell'area espropriata a "verde pubblico", la medesima non può definirsi edificabile;
c) che, in ogni caso, poiché l'area oggetto di causa risultava già al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio destinata a "verde pubblico", la stessa non ha vocazione edificatoria;
d) che quest'ultima era destinata, al momento del provvedimento ablatorio, a "verde pubblico" tale destinazione avendo fin dall'anno 1974, onde la medesima, per vincolo di piano, si palesava inedificabile, senza che, quindi, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, possano ritenersi applicabili i criteri di cui all'art.5 bis sopra citato, dovendo invece aversi riguardo ai criteri del valore agricolo medio previsti dal titolo secondo della legge n.865 del 1971.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'apprezzamento di fatto posto dalla Corte territoriale a fondamento della decisione e ricavato dalla relazione del consulente tecnico nominato dall'ufficio, lo strumento urbanistico che ha apposto il vincolo preordinato all'espropriazione è costituito dalla variante del 1974 allo strumento urbanistico allora vigente (approvato con D.M. n.6747 del 16.2.1972), la quale ebbe a destinare i terreni in oggetto a "verde pubblico", mentre, precedentemente, l'anzidetto strumento urbanistico del 1972 classificava il terreno per cui è causa come "Residenziale, classificazione R7".
Risulta, quindi, in primo luogo palese come l'assunto del ricorrente principale - relativo al fatto che il giudice del merito si sia riferito "ad un piano regolatore risalente al 1974 e non più vigente" e che "al 1991 (risalga la) data di approvazione dello strumento urbanistico che ha apposto il vincolo di espropriazione" - introduca elementi manifestamente diversi (ed in contrasto) rispetto a quelli posti a base del convincimento dello stesso giudice (avendo la Corte territoriale affermato che al "1974" risale la variante allo strumento urbanistico allora vigente, del "1972", la quale ebbe ad apporre il vincolo preordinato all'espropriazione e a destinare i terreni in oggetto a "verde pubblico"), laddove questi ultimi si risolvono in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se non sotto le specie del vizio di motivazione di cui all'art.360, primo comma, n.5, c.p.c., nel caso in esame neppure dedotto, senza che, del resto, lo stesso ricorrente principale abbia minimamente illustrato in forza di quali risultanze del giudizio di merito sia dato di evincere le circostanze (piano regolatore risalente al "1974"; "1991" data di approvazione dello strumento urbanistico che ha apposto il vincolo di espropriazione) menzionate in ricorso.
Tanto premesso, si osserva in secondo luogo come il giudice del merito, muovendo dall'incensurabile (per le ragioni dette) apprezzamento di fatto di cui sopra, abbia del tutto legittimamente tratto il convincimento che "il terreno in oggetto va ritenuto a vocazione edificatoria legale", risultando tale convincimento frutto della corretta applicazione dei principi di diritto secondo i quali:
a) la norma dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, là dove stabilisce che, per la valutazione dell'edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 442 del 1993 per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto con essa consacrare il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, nella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità, non si può tener conto del vincolo espropriativo ne' di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto solo dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa (Cass. 28 marzo 1996, n. 2856; Cass. 14 gennaio 1998, n. 259;
Cass. 9 febbraio 1999, n. 1090; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2474);
b) l'accertamento delle possibilità legali di edificazione di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio va quindi effettuato tenendo conto della destinazione attribuita all'area dal piano regolatore generale, mentre non può tenersi conto delle varianti apportate al piano generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata (varianti cosiddette attuative), le quali, costituendo fonte di vincolo preordinato all'esproprio (nella specie, quella del 1974 che destinava i terreni in oggetto a "verde pubblico"), non rivestono alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria (Cass. 29 novembre 1999, n. 13307; Cass. 16 giugno 2000, n. 8223;
Cass. 21 marzo 2001, n. 125), onde è da considerare edificabile l'area destinata dallo strumento urbanistico generale (come, nella specie, quello del 1972) ad opere di edilizia residenziale privata la quale sia espropriata, per la realizzazione di spazi destinati appunto a "verde pubblico", con progetto (variante) costituente vincolo preordinato all'esproprio.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta il ricorrente principale insufficienza e/o carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, primo comma, n.5, c.p.c.), deducendo:
a) che la Corte territoriale è incorsa in errore là dove ha attribuito all'area espropriata un indice di fabbricabilità pari a 3,5 mc/mq, ricavandolo dallo strumento urbanistico vigente al momento dell'approvazione del vincolo di esproprio, e cioè nel 1974, anziché da quello vigente al 3.9.1996 (data del decreto di esproprio), secondo cui l'indice di potenzialità edificatoria è pari a 1,5 mc/mq;
b) che il riferito indice pari a 3,5 mc/mq era in effetti previsto per tale area, allora ricadente in zona residenziale R7, dal PRG approvato con D.M. n.6747 del 16.2.1972, ma è venuto meno a seguito della variante allo stesso PRG intervenuta nel 1974, secondo cui l'area predetta risultava destinata a "verde pubblico";
c) che l'area medesima, secondo la variante generale al PRG approvata nel 1991, veniva destinata ad "area ad edificazione speciale per standards", attrezzature pubbliche e di interesse comune per "verde pubblico e parcheggi", onde il vigente PRG prevede l'indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale infatti, sulla scorta delle risultanze peritali fatte oggetto di espresso richiamo, ha del tutto correttamente e con adeguata motivazione individuato l'indice di fabbricabilità applicabile nel caso concreto in quello, pari a 3,5 mc/mq, previsto dal PRG vigente prima dell'apposizione del vincolo espropriativo.
Sul presupposto, cioè, che vuoi la primitiva variante del 1974 (secondo l'apprezzamento del giudice di merito illustrato trattando del primo motivo del ricorso principale) vuoi, comunque, la successiva variante del 1991 (secondo quanto riconosciuto dallo stesso Comune di Scandicci alla pagina 4 del ricorso medesimo) abbiano costituito fonti di vincoli preordinati all'esproprio, bene detto giudice ne ha ritenuto l'irrilevanza anche ai fini della individuazione dell'indice di fabbricabilità concretamente applicabile ed ha così stimato di fare riferimento al solo indice previsto dal PRG vigente prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, nel senso esattamente che il momento antecedente a siffatta apposizione, come viene in considerazione ai fini dell'identificazione della natura edificatoria o meno del terreno (secondo quanto accennato esaminando il motivo che precede), così non può non risultare decisivo anche agli effetti della determinazione della "misura" di tale edificabilità in termini di volumetria fabbricabile e relativa densità.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale ulteriore insufficienza e/o carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, primo comma, n.5, c.p.c.), deducendo:
a) che l'impugnata sentenza risulta del tutto immotivata con particolare riferimento alla mancanza di riscontri obiettivi in ordine al valore di mercato delle aree similari all'epoca dell'espropriazione;
b) che il consulente tecnico di ufficio si è limitato infatti a fare riferimento ad "una analisi ed un'indagine su aree con caratteristiche analoghe a quella in oggetto e per costruzioni a carattere residenziale nuove e sentite alcune agenzie immobiliari della zona";
c) che tanto il consulente di parte ricorrente quanto la difesa di quest'ultima avevano contestato le riportate conclusioni, in quanto da siffatte conclusioni non si poteva che rilevare una assoluta mancanza di indicazione sia delle fonti sia delle aree similari dalle quali ricavare il valore venale;
d) che il consulente di ufficio non ha quindi fornito gli elementi indispensabili per la determinazione del valore dell'area secondo quello stesso metodo sintetico-comparativo scelto proprio del giudice di merito.
Il motivo non è ammissibile.
La Corte territoriale, infatti, ha osservato che "il ctu nominato ha correttamente proceduto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, con metodo sintetico-comparativo, ... dando conto, nella relazione integrativa, delle contestazioni delle parti".
All'opposto, giova rilevare che il ricorrente principale non ha minimamente indicato il tenore di siffatte "contestazioni" avanzate in sede di merito, le quali sarebbero state quindi disattese senza adeguata motivazione, laddove è noto come, qualora con il ricorso per cassazione si censuri la sentenza impugnata, sotto il profilo di cui al disposto dell'art.360, primo comma, n.5, c.p.c., per avere il giudice a quo deciso la causa sulla base di una acritica adesione alla consulenza tecnica e segnatamente ignorando i rilievi sollevati contro l'operato del consulente pur in presenza di elementi tali da richiedere specifico esame, il ricorrente non possa limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione stessa ma abbia l'onere di precisare analiticamente nel medesimo ricorso, a pena di inammissibilità ed in ossequio al principio di autosufficienza di quest'ultimo e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il contenuto delle osservazioni pretermesse dal giudicante, non essendone possibile l'esposizione neppure per relationem, attraverso il riferimento agli atti del pregresso giudizio di merito, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio dedotto, esaurendosi in tal modo la doglianza nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove (Cass. 12 agosto 1994, n. 7392; Cass. 2 ottobre 1995, n. 10344; Cass. 26 novembre 1997, n. 11857; Cass. 14 maggio 1998, n. 4848; Cass. 3 agosto 1999, n. 8383; Cass. 7 giugno 2000, n. 7716; Cass. 11 gennaio 2001, n. 331). Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione dell'art.5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359, commi primo e secondo (art.360, primo comma, n.3, c.p.c.),
deducendo come la Corte territoriale, avendo ritenuto di non effettuare la detrazione del 40% in mancanza di congrua ed idonea offerta da parte del convenuto di indennità liquidata con i criteri di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992, sia incorsa in un triplice errore, atteso che:
a) il Comune, secondo quanto risultato per tabulas, aveva determinato l'indennità di espropriazione secondo i nuovi criteri previsti dall'art.5 bis sopra citato;
b) il giudice di merito erroneamente ha ritenuto "incongrua" e "inidonea" l'offerta di indennità da parte del Comune;
c) non può applicarsi al caso di specie quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993, dal momento che il giudizio non era ancora pendente alla data di entrata in vigore della richiamata legge 359/1992 ed il Comune aveva effettivamente determinato l'indennità di espropriazione secondo i criteri di cui alla medesima legge.
Deduce ancora al riguardo il ricorrente principale:
a) che l'espropriata non ha manifestato alcuna disponibilità di accettazione dell'indennità di espropriazione offertale dal Comune, rifiutandola prima dell'inizio del giudizio per la sua determinazione davanti alla Corte di Appello, onde non appare legittima l'applicazione del beneficio della mancata riduzione del 40% in difetto del presupposto negoziale voluto dalla legge;
b) che tale mancata decurtazione non si giustifica con il fatto che il giudice di merito abbia ritenuto del tutto incongrua ed inidonea l'offerta di indennità del Comune medesimo, sia per quanto rilevato sotto il secondo ed il terzo dei motivi di odierno gravame, che fanno invece ritenere l'offerta dell'espropriante del tutto congrua, sia, soprattutto, perché la mancata accettazione dell'indennità offerta comporta la decurtazione del 40% dell'indennità.
Il motivo non è fondato.
Giova al riguardo preliminarmente osservare come non sia censurabile in questa sede l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale circa la mancanza di "congrua ed idonea" offerta da parte del convenuto di indennità liquidata con i criteri di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992, dal momento che il ricorrente principale, al di là di una generica (quanto del tutto insufficiente) affermazione circa l'asserita "erroneità" di un simile apprezzamento, ha quindi ritenuto di corroborare l'assunto relativo alla pretesa congruità dell'offerta medesima semplicemente attraverso il richiamo al secondo ed al terzo dei motivi di impugnazione, il quale, lungi peraltro dal contenere lo specifico riferimento ad elementi istruttori di segno contrario raccolti nel giudizio di merito e la corrispondente doglianza in ordine ad una loro mancata o scorretta considerazione da parte della Corte territoriale, risulta privo di fondamento essendo stati disattesi, per le ragioni accennate, i due motivi innanzi indicati. Secondariamente, è da notare come la conseguenza (la mancata applicazione, cioè, della decurtazione del 40%) che detto giudice ha ritenuto di trarre dalla premessa di fatto sopra riportata si palesi del tutto corretta in punto di diritto, atteso che la giurisprudenza di questa Corte, negli specifici casi di espropriazioni successive alla data di entrata in vigore dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, sulla falsariga di quanto correntemente affermato (tra le molte, Cass. 2 giugno 1998, n. 5381; Cass. 11 giugno 1998, n. 5821;
Cass. 22 febbraio 2000, n. 1997; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2498;
Cass. 8 maggio 200 1, n.6361) con riguardo ai giudizi in corso alla stessa data, ha avuto modo, non senza contrasti (Cass. 29 settembre 1999, n. 10797; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13945; contra, Cass. 22 aprile 1999, n. 3994; Cass. 14 giugno 1999, n. 5864; Cass. 10 maggio 2000, n. 5940), di riconoscere nelle più recenti pronunce:
a) che, malgrado la possibilità di convenire la cessione volontaria e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante induca tendenzialmente ad una applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis già citato, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40%, di cui al comma secondo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento in parola per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene, da un'offerta amministrativa che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere siffatto abbattimento, onde il giudizio sulla fondatezza dell'opposizione alla stima amministrativa dell'indennità deve comprendere la verifica sull'esistenza e sulla non irrisorietà dell'offerta dell'espropriante (Cass. 16 marzo 2001, n. 3833; Cass. 25 maggio 2001, n. 7107; Cass. 4 giugno 2001, n. 7521);
b) che, in materia di indennità di espropriazione ai sensi del richiamato art.5 bis, la cessione volontaria del bene, la quale può intervenire in ogni fase del procedimento espropriativo, prima del decreto di esproprio, con il conseguente premio della mancata decurtazione del 40% dell'ordinaria indennità, presuppone l'offerta da parte dell'espropriante di una indennità provvisoria che il proprietario espropriando possa accettare, onde, qualora manchi una valida e tempestiva offerta di tale indennità effettuata durante il procedimento anzidetto, il proprietario non subisce l'indicata decurtazione, atteso che egli non è stato messo in grado di esercitare il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene (Cass. 11 maggio 2001, n.6538).
Il ricorso principale, pertanto, deve essere respinto. Con i primi due motivi di impugnazione, lamenta rispettivamente la ricorrente incidentale:
a) violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis della legge n. 359 del 1992, in relazione all'art.43 della legge n.457 del 1978
(art.360, primo comma, n.3, c.p.c.), nonché difetto ed insufficienza della motivazione (art.360, primo comma, n.5, c.p.c.), deducendo che la Corte territoriale, recependo acriticamente quanto contenuto nella relazione del consulente tecnico, abbia preteso di individuare la volumetria media di ciascun vano secondo l'indice di 80 mc/vano, corretto sin quando l'altezza dei vani era prevista in m.3 ma non più oggi che l'art.43 sopra richiamato consente un'altezza di m.2,70, con conseguente riduzione della volumetria riferibile a ciascun vano, senza che, del resto, sia legittima l'affermazione dello stesso consulente secondo cui dell'anzidetta riduzione non si sarebbe dovuto tenere conto occorrendo far riferimento alla normativa vigente prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, dal momento che, ai fini della stima del valore dell'area, è necessario aver riguardo al momento dell'emanazione del decreto di esproprio;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n.359 del 1992 (art.360, primo comma, n.3, c.p.c.), nonché difetto ed insufficienza della motivazione (art.360, primo comma, n.5, c.p.c.), deducendo che, secondo quanto già segnalato in sede di elaborato peritale di parte, l'individuazione del valore percentuale del terreno rispetto al fabbricato realizzabile, applicato dalla Corte territoriale nella misura del 18% recependo i rilievi del consulente dell'ufficio, deve ritenersi totalmente incongrua e non rispondente all'effettivo andamento del mercato immobiliare, essendo tale valore da stimare in misura del 34% o, comunque, di gran lunga più elevata del 18%.
I due motivi sono l'uno infondato e l'altro inammissibile, per ragioni rispettivamente (ed esattamente) speculari a quelle già illustrate con riguardo al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale.
Per quanto, infatti, attiene al primo motivo del ricorso incidentale, basterà qui osservare, richiamando le considerazioni precedentemente svolte, che anche l'individuazione dell'altezza dei vani, esattamente in quanto "rilevante per stabilire il numero dei vani realizzabili nell'ambito della volumetria ammissibile" (secondo l'assunto della ricorrente incidentale), finisce per ricadere nel quadro della determinazione della "misura" dell'edificabilità, venendo pur sempre in considerazione, in termini di numero di vani, il quantum fabbricabile, frutto appunto della "volumetria ammissibile" (indice medio di fabbricabilità) e della volumetria (media) di ciascun vano, a propria volta legata (quest'ultima) all'altezza dei vani medesimi.
Per quanto poi, concerne il secondo motivo del ricorso incidentale, sarà sufficiente, di nuovo, osservare come la NI, nel censurare, sotto il profilo del difetto e dell'insufficienza di motivazione, le risultanze peritali là dove queste hanno individuato nella misura del 18% il valore percentuale del terreno rispetto al fabbricato, si sia limitata a fare esplicito "rinvio" agli studi economici di settore, riferiti al mercato delle aree limitrofe alla città di Firenze", senza illustrare analiticamente le ragioni per le quali la percentuale applicata doveva ritenersi totalmente incongrua e non rispondente all'effettivo andamento del mercato immobiliare. Con il terzo motivo di gravame, lamenta la ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n.359 del 1992, degli artt.39, 71 e 72 della legge n.2359 del 1865, dell'art.20 della legge n.865 del 1971 (art.360, primo comma, n.3,c.p.c.), nonché difetto ed insufficienza della motivazione
(art.360, primo comma, n.5, c.p.c.), deducendo come la Corte territoriale abbia provveduto alla determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza secondo il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, mentre, invece, tale indennità doveva essere ragguagliata, per ogni anno di occupazione, al criterio degli interessi legali applicati sul valore venale delle aree, da considerarsi edificabili, così come individuato dal consulente tecnico dell'ufficio.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte, infatti, secondo un orientamento ripetutamente accolto al suo massimo livello (Cass. Sezioni Unite 20 gennaio 1998, n. 493; Cass. Sezioni Unite 13 maggio 1998, n. 4821; Cass. Sezioni Unite 23 febbraio 2001, n. 69; nonché, conformi, Cass. 5 maggio 1998, n. 4498; Cass. 7 maggio 1998, n. 4620; Cass. 17 giugno 1998, n. 6048;
Cass. 26 giugno 1998, n. 6309; Cass. 3 luglio 1998, n. 6508; Cass. 10 luglio 1998, n. 6699; Cass. 14 gennaio 1999, n. 333; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1210; Cass. 16 novembre 2000, n. 14856), ha ritenuto che la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art.72, quarto comma, della legge n.2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che, all'immobile, va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione, essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo ed attesa l'omogeneità morfologica e funzionale (compensazione di un medesimo pregiudizio) delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, con la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa, onde detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi del richiamato art.72, quarto comma (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, non già con riferimento al valore venale del bene, anche nell'ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n.359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno della normativa da ultimo richiamata.
Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c. (art.360, primo comma, n.3, c.p.c.), deducendo come la
Corte territoriale le abbia negato il riconoscimento del maggior danno ai sensi della disposizione testè citata "in mancanza di prova specifica sul punto", laddove essa ricorrente incidentale aveva richiesto che tale maggior danno le fosse riconosciuto sulla base delle presunzioni che, da parte della Suprema Corte, sono state ritenute operare nei confronti di normali risparmiatori o normali consumatori.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, premesso che le conclusioni attoree quali risultano trascritte nell'impugnata sentenza recano semplicemente la domanda generica di "ulteriori interessi nella misura idonea a compensare il maggior danno ex art. 1224, 2^ co., c.c." e premesso altresì come l'odierna ricorrente incidentale non abbia minimamente specificato nel proprio ricorso l'esatto tenore e la precisa collocazione della richiesta che si assume avanzata in sede di merito, si osserva che, in tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, laddove, ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso a elementi presuntivi e a fatti notori (che non può esonerare il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) deve ritenersi consentito soltanto in relazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica d i cui il medesimo creditore fa parte, ovvero alla stregua di dati individuali che devono essere forniti dall'interessato, tenuto ad allegare e dimostrare (anche se modesto consumatore) la propria appartenenza ad una delle anzidette categorie economiche e, quindi, gli elementi in base ai quali la misura del danno ulteriore sia concretamente determinabile nell'ambito di queste, escludendosi, in ogni caso, che il ricorso a elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli desumibili dagli indici ISTAT o dal tasso corrente degli interessi bancari (Cass. 4 maggio 1994, n. 4321; Cass. 16 novembre 1994, n. 9645; Cass. 21 giugno 1995, n. 7024; Cass. 1^ dicembre 1995, n. 12422; Cass. 23 agosto 1996, n. 7772; Cass. 20 giugno 1997, n. 5517; Cass. 26 novembre 1997, n. 11878; Cass. 26 marzo 1999, n. 2878; Cass. 28 aprile 1999, n. 4287;
Cass. 19 maggio 1999, n. 4846; Cass. 13 marzo 2001, n. 3646). Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve essere respinto. Essendovi soccombenza reciproca, è giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li respinge e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002