Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
La pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, secondo comma, del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, ha introdotto, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione di cui allo stesso art. 5 bis (semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato, ridotta del 40 per cento) ,la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione , attraverso l'accettazione della indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri, per equiparare la posizione di costoro a quella dei soggetti espropriandi, ai quali la nuova legge consente di evitare detta riduzione con le cessione volontaria del bene. Pertanto, nel caso in cui manchi l'accettazione, e venga, invece, proposta opposizione alla stima dell'indennità calcolata secondo i criteri di cui al citato art. 5 bis, la riduzione del 40 per cento va comunque applicata, indipendentemente dalla circostanza che l'opposizione stessa si riveli fondata, nel senso che il valore cui commisurare l'indennità si accerti essere sproporzionato rispetto all'offerta formulata dall'espropriante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MANZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 6, presso l'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BULFONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN EL, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 328/96 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 06/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Verino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2.9.93 AN SA conveniva in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Trieste il Comune di Manzano proponendo opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, eseguita dalla Commissione Provinciale di Udine, relativa ad una terreno di sua proprietà ubicato in territorio comunale ed espropriato dallo stesso Comune per la realizzazione del 2^ lotto di un Piano di Insediamento Produttivo (P.I.P.). Sosteneva che l'indennità era stata liquidata in misura non congrua. Il Comune resisteva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Interveniva in giudizio IE AN, cessionaria del diritto controverso. Il SA, con il consenso delle parti, veniva estromesso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Con sentenza del 6.9.96 la Corte d'Appello determinava in lire 100.352.400, oltre interessi, l'indennità spettante alla AN senza applicare la decurtazione del 40% ex art. 5 bis L.359/92. Osservava che la disposizione che prevede tale falcidia non opera quando l'opposizione alla stima si dimostri fondata. Propone ricorso per cassazione il Comune di Manzano. Resiste con controricorso la AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando motivazione insufficiente ed incongrua su un punto decisivo della controversia, il Comune sostiene che la corte di merito ha condiviso le errate conclusioni del consulente d'ufficio il quale, nel procedere ad una valutazione comparativa, ha preso in esame contratti relativi a compravendite di terreni non omogenei a quello espropriato scegliendo, poi, tra questi, il valore più elevato;
che, inoltre, la natura dell'area andava accertata in relazione alla situazione esistente all'inizio delle operazioni di esproprio per la realizzazione del P.I. P. e non a quella che si presentava alla data del singolo esproprio spiegando che, all'inizio della realizzazione del piano, i terreni si trovavano in condizione agricola marginale non ancora urbanizzata.
Con la censura relativa alla edificabilità dell'area il ricorrente prospetta un tema di contestazione che non ha formato oggetto del giudizio di merito e che involge accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Risulta dalla sentenza che il Comune, costituendosi in giudizio, ha rilevato la congruità del valore venale del terreno fissato dalla C.P.E. senza contestarne la natura edificatoria e, nelle censure alla consulenza tecnica, si è limitato a denunziare una evidente e ingiustificata sopravvalutazione dell'area.
L'indagine eseguita dalla corte triestina, rivolta a stabilire la congruità della stima, si è conclusa con l'adesione alle indicazioni del consulente d'ufficio e, in particolare, spiegandone adeguatamente le ragioni, alla scelta, quale parametro di valore, del prezzo di compravendita indicato in uno degli atti. Il ricorrente censura solo genericamente la valutazione accolta e, prospettando un diverso apprezzamento degli elementi probatori raccolti, chiede, in sostanza, un inammissibile riesame del merito.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/92 il Comune di Manzano si duole che nella determinazione dell'indennità con i criteri indicati dalla citata norma sia stata omessa la decurtazione del 40%. La censura è fondata
Ai sensi dell'art. 5 bis L.359/92 "l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata ai sensi dell'art. 13 c.3^ della legge 15.1.1885 n. 2892 sostituendo... L'importo così determinato è ridotto del 40%". Il successivo comma stabilisce che "in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 ". Orbene, all'espropriato è stata notificata in data 7.8.93 la stima dell'indennità eseguita dalla Commissione Provinciale per le Espropriazioni con i criteri indicati dalla disposizione citata. Egli avrebbe potuto sottrarsi alla decurtazione solo rinunciando alle contestazioni, così come previsto dalla citata disposizione, convenendo la cessione volontaria o - nell'ipotesi di impossibilità per disposta espropriazione e limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio - applicando l'istituto dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità, introdotto dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale (n. 283/93), istituto che presuppone appunto, la determinazione dell'indennità secondo i nuovi criteri (Cass. 4498198, 4558/98, 6307/98, 5554/97). La corte di merito, consapevole che l'indennità era stata determinata con l'adozione dei criteri già da un anno in vigore, ha egualmente ritenuto di non applicare la riduzione sul non condivisibile e ingiustificato assunto che la falcidia non operi quando l'opposizione alla stima si dimostri fondata, cioè quando il valore cui commisurare l'indennità si accerti essere sproporzionato rispetto all'offerta formulata dall'espropriante per pubblica utilità. La disposizione che ha previsto, anche per i procedimenti in corso, la decurtazione del 40% - che la corte di merito ha ritenuto di non dover applicare - è passata al vaglio della Corte Costituzionale che con la nota sentenza n. 283/93 - riaffermando l'orientamento che solo un indennizzo stabilito in misura simbolica sarebbe un indennizzo inesistente con conseguente vulnerazione dell'art. 42 c.3^ Cost - ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis L. 359/92 "intese a denunciare, sotto vari profili, la non adeguatezza in sè della liquidazione dell'indennità di espropriazione nella misura del sessanta per cento della semisomma del valore venale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost."
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999