Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4846
CASS
Sentenza 19 maggio 1999

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In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento del danno da svalutazione, se può essere affidato ad elementi presuntivi ed a fatti notori, deve, tuttavia, pur sempre realizzarsi sulla base di una correlazione degli stessi a criteri personalizzati che tengano conto della concreta categoria economica cui appartenga il creditore e - conseguentemente - della idoneità, o meno, della stessa a far presumere il pregiudizio derivante dal mancato pagamento alla scadenza (Sulla base di un tal principio, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito il quale aveva riconosciuto il risarcimento del danno in questione in favore di una curatela fallimentare, nonostante quest'ultima nessun'altra destinazione possa dare al danaro, se non quella tassativamente indicata dall'art. 34 della legge fallimentare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4846
    Data del deposito : 19 maggio 1999

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