Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento del danno da svalutazione, se può essere affidato ad elementi presuntivi ed a fatti notori, deve, tuttavia, pur sempre realizzarsi sulla base di una correlazione degli stessi a criteri personalizzati che tengano conto della concreta categoria economica cui appartenga il creditore e - conseguentemente - della idoneità, o meno, della stessa a far presumere il pregiudizio derivante dal mancato pagamento alla scadenza (Sulla base di un tal principio, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito il quale aveva riconosciuto il risarcimento del danno in questione in favore di una curatela fallimentare, nonostante quest'ultima nessun'altra destinazione possa dare al danaro, se non quella tassativamente indicata dall'art. 34 della legge fallimentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP IPPOCAMPO S.r.l., in persona del legale rappresentante GAETANO MO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MOGADISCIO 8, presso lo studio dell'avvocato AURICHE RASCIO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI RIENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA CAMPING HOLIDAY S.a.s. E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO ANIELLO IANNUZZI, IN PERSONA DEL CURATORE, GIOACCHINO VITALE;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 00714/97 proposto da:
FALL CAMPING HOLIDAY S.a.s. E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO ANIELLO IANNUZZI, in persona del CURATORE GIOACCHINO VITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato ZARDO GIOBBE E FULVIO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MEO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COOP IPPOCAMPO S.r.l. GIÀ SIRIO VACANZE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1034/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato MEO GIUSEPPE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accogliendo per quanto di ragione del secondo, accoglimento del terzo motivo del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 30 novembre ed il 3 dicembre 1984 LL AN, DO US, CH AP e CI AP (in qualità di procuratore speciale di AN LA PE), il primo quale socio accomandatario, gli altri quali soci accomandanti della s.a.s. CA AY, tutti anche in proprio, dichiararono che con scrittura privata del 3 luglio 1983 avevano venduto un complesso turistico ubicato in località Grisi del comune di Ascea:
in particolare, avevano venduto per £.
975.000.000 alla società cooperativa a r.l. Sirio Vacanze, poi trasformatasi nella società cooperativa a r.l. PP, quella parte del complesso denominata "zona notte" e alla s.r.l. Euro Jolly Immobiliare per £. 365.000.000 la "zona giorno"; aggiunsero che le società compratrici invece di pagare il prezzo convenuto s'erano obbligate a pagare, col ritiro dei titoli a firma dei vari soci e di AN RR, così come specificato in un elenco allegato alla suddetta scrittura privata;
poiché detti pagamenti non erano avvenuti, col predetto atto la società CA ed i soci convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli le società PP ed Euro Jolly per sentir convalidare il sequestro conservativo in precedenza concesso e, nel merito, sentir condannare le predette società al pagamento del prezzo da ciascuna di loro dovuto, oltre al risarcimento del danno derivato dalla loro inadempienza. Limitando l'esposizione a quanto occorre, in relazione all'odierno ricorso, nel costituirsi in giudizio la soc. PP eccepì - tra l'altro - di aver pagato i debiti dei venditori per una notevole parte e di non aver completato il pagamento per varie ragioni opportunamente specificate.
Nel corso del giudizio la s.a.s. CA AY ed il suo socio accomandatario LL AN furono dichiarati falliti, e il curatore del fallimento si costituì in giudizio a seguito di autorizzazione del giudice delegato facendo proprie le domande proposte dai falliti.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale, con sentenza in data 30 ottobre 1993, convalidò il sequestro conservativo e condannò la soc. PP al pagamento, in favore della curatela, della somma di £. 330.567.000, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della domanda al saldo.
A seguito dell'appello proposto dalla soc. PP e di quello incidentale formulato dalla curatela fallimentare il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 17 aprile 1996, dichiarò il difetto di legittimazione processuale del curatore fallimentare astenendosi, di conseguenza, dal prendere in esame l'appello incidentale, accolse per quanto di ragione l'appello principale e, in riforma della decisione di primo grado, escluse il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulla somma liquidata di £. 330.567.000, e condannò la soc. PP al pagamento della metà delle spese del doppio grado, opportunamente liquidate, dichiarando compensata l'altra metà.
Contro la decisione la soc. PP ha proposto ricorso per cassazione e formulato tre motivi d'impugnazione.
Il curatore del fallimento relativo alla soc. CA AY e LL AN ha depositato controricorso e formulato ricorso incidentale condizionato sulla base di un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione.
1. Va innanzi tutto disposta la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza.
2. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Afferma che la Corte ha addotto una motivazione perplessa e solo apparente per escludere dal computo dei pagamenti tre quietanze per complessive £.
110.325.000, giudicando immotivatamente irrilevante la mancata partecipazione dei creditori firmatari delle suddette quietanze dalla procedura concorsuale e la loro dichiarazione di non aver più nulla a pretendere dalla soc. CA.
La doglianza - che, nonostante il richiamo alla norma relativa agli elementi essenziali e agli effetti dell'accollo, ha ad oggetto soltanto la motivazione della sentenza - è infondata. La Corte d'appello ha infatti posto in rilievo la data segnata sulle quietanze in questione ed osservato che la stessa era anteriore a quella della scrittura privata del 3 luglio 1983, per cui, considerato il contenuto di quest'ultima, doveva ritenersi che le quietanze stesse non fossero idonee a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla soc. PP: non poteva pensarsi, infatti, che quest'ultima avesse effettuato quei pagamenti di notevole importo prima di stipulare l'atto di compravendita, per cui, in difetto di altri elementi, doveva ritenersi che i pagamenti si ricollegassero ad obbligazioni diverse da quelle previste con la scrittura in parola, e che nessuna rilevanza potesse attribuirsi alla mancata insinuazione al passivo fallimentare degli accipienti. La motivazione, a differenza di quanto assume la ricorrente, è sufficiente e non contraddittoria, per cui il motivo di ricorso in esame va rigettato.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, comma 2 c.c. e 113 c.p.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte d'appello, contraddittoriamente ed applicando principi giurisprudenziali non pertinenti, dopo aver condiviso la tesi, prospettata nel relativo motivo di gravame, che nelle obbligazioni pecuniarie non è consentito il cumulo tra l'importo della rivalutazione e gli interessi legali, ha poi riconosciuto alla curatela il diritto alla rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data della domanda fino al 16 dicembre 1990, e quindi il diritto agli interessi da questa data fino al saldo effettivo. Pur condividendo la possibilità, enunciata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 5 aprile 1986 n. 2368) di fondare il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria sul fatto notorio e su presunzioni, la Corte d'appello non ha però tenuto conto del fatto che il curatore fallimentare non poteva essere inquadrato in nessuna delle categorie economiche socialmente significative idonee a far presumere il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del debito alla scadenza, tanto più che il curatore stesso nessun'altra destinazione poteva dare al danaro se non quella tassativamente indicata dall'art. 34 della legge fallimentare per il periodo di tempo successivo alla dichiarazione di fallimento. Del principio giurisprudenziale sopra indicato la Corte ha invece fatto corretta applicazione con riferimento al socio accomandatario della soc. CA per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, in considerazione della sua qualità di creditore esercente attività imprenditoriale.
Il motivo in esame va pertanto accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata sul punto in questione, con rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame.
4. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 91 e 113 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Assume che la Corte d'appello, dopo avere affermato il difetto di legittimazione processuale del curatore nel giudizio di secondo grado, ha posto a carico di essa ricorrente la refusione della metà delle spese dello stesso grado in favore del predetto curatore.
La doglianza è fondata.
Dopo avere accertato il difetto di legittimazione del curatore fallimentare, non autorizzato dal giudice delegato a costituirsi nel giudizio di secondo grado e a proporre l'appello incidentale, la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato compensate tra le parti la metà delle spese del doppio grado, ponendo l'altra metà a carico della soc. PP, nonostante che la curatela dovesse essere considerata praticamente contumace e che quindi nessuna statuizione sulle spese potesse essere adottata nei suoi confronti. La sentenza impugnata va pertanto cassata anche sul punto in questione e la causa rinviata ad altro giudice per nuovo esame.
5. Con l'unico motivo a sostegno del ricorso incidentale la curatela fallimentare censura la decisione della Corte di porre a carico della soc. PP solo la metà delle spese relative al giudizio di primo grado, dichiarando compensata l'altra metà. L'unicità della statuizione sulle spese di primo e di secondo grado adottata dalla Corte d'appello, che è incorsa nell'errore di diritto evidenziato in precedenza, comporta l'accoglimento anche del ricorso incidentale, con rinvio della causa ad altro giudice per una nuova decisione sul punto.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
riunisce i ricorsi, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 3 dicembre 1998.