Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
Posto che la possibilità di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40 per cento, di cui al comma secondo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del 40 per cento, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene, da un'offerta amministrativa provvisoria, da parte dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento e senza che tale valutazione possa riferirsi all'offerta definitiva, che attenendo ad un momento generalmente successivo al decreto di esproprio, si pone al di fuori del sistema che mira all'eventuale cessione volontaria (fattispecie di mancata decurtazione per offerta provvisoria inferiore ad 1/3 del valore accertato giudizialmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. RI GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ASTI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso l'avvocato CERSOSIMO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAVIOLA SECONDO e BENZI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CE RT RI, CE AN RI, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l'avvocato ROMANO ALBERTO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLO CARLO EMANUELE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 169/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 12/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Benzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per le resistenti, l'Avvocato Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione notificati il 7 e il 9.4.1997, LA RT AR e LA AN AR convenivano in giudizio il Comune di Asti davanti alla Corte d'appello di Torino, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di loro proprietà, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Asti, contestando il fondamento della domanda, essendo stata correttamente determinata l'indennità in via amministrativa.
Riunite le due cause, con sentenza depositata il 12.2.1999, la Corte d'Appello di Torino nominava c.t.u. per l'accertamento del valore del fondo, e determinava l'indennità in complessive L. 273.978.700, ordinandone il versamento alla Cassa depositi e prestiti, dedotta la somma già depositata. Motivava la mancata decurtazione del 40% dell'importo così determinato (il c.t.u., ritenendo di dover praticare la riduzione, aveva indicato l'importo di L. 164.327.220), poiché attesa la sproporzione rispetto alla somma offerta in via provvisoria alle proprietarie espropriande (L. 85.268.700), pari a un terzo della prima, si sarebbe diversamente premiato l'ente espropriante, incoraggiato a rivolgere al privato offerte oltremodo esigue, nella prospettiva di ottenere l'abbattimento del 40%: il Comune non risultava inoltre aver formulato in prosieguo una congrua offerta secondo il criterio legale.
Ricorre per Cassazione il Comune di Asti, affidandosi a quattro motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso LA RT AR e LA AN AR.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Asti, denunciando omessa, insufficiente o comunque errata motivazione sul punto decisivo dell'avvenuta accettazione da parte delle opponenti dell'importo determinato dal c.t.u., censura la sentenza impugnata per aver violato gli artt. 112 e 277 c.p.c.: in comparsa conclusionale, infatti, LA RT AR e LA AN AR ritennero corretta la misura di L. 164.327.220, con questo precludendo al giudice la determinazione di un'indennità maggiore. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o comunque errata motivazione sul punto decisivo dell'avvenuta accettazione da parte delle opponenti della riduzione del 40% dell'indennità, censura la sentenza impugnata per aver violato gli artt. 112 e 277 c.p.c., andando oltre la volontà delle parti.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, e con il quarto motivo insufficiente e comunque erronea motivazione su punto decisivo: la Corte d'appello esclude la decurtazione del 40% dell'indennità di esproprio, nella misura determinata in causa, ravvisando un'enorme sproporzione tra l'importo spettante e la somma determinata dal Comune espropriante e provvisoriamente offerta alle opponenti: è il solo dato della mancata disponibilità delle opponenti a stipulare la cessione volontaria del bene a rilevare ai fini della decurtazione del 40% dell'indennità definita giudizialmente. Nella memoria per la discussione, poi, il Comune di Asti assume che la comparazione della misura accertata giudizialmente doveva essere effettuata rispetto alla misura definitiva dell'indennità come determinata in via amministrativa, dalla competente Commissione provinciale. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione esistente tra le due doglianze. L'osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va commisurata alle conclusioni assunte dalle parti, in via definitiva, in sede di precisazione, e non anche a comportamenti variamente osservati dalla parte in corso di causa o nella redazione della comparsa conclusionale, che ha l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte (Cass. 10.6.1994, n. 5666; 3.5.1996, n. 4111), o, al più, di essere utilizzata dal giudice ove vi sia incertezza sulle conclusioni adottate nell'apposita sede di precisazione (Cass. 3.8.1990, n. 7838). Del resto l'azione di opposizione alla stima mira all'accertamento dell'indennità espropriativa in base a dati oggettivi, e, per il solo fatto di essere proposta, obbliga il giudice a determinarla senza essere vincolato a dati numerici eventualmente indicati dalle parti, che nella specie poi non sussistono, risultando che in sede di conclusioni davanti alla Corte d'appello, le opponenti confermarono la domanda di rideterminazione delle indennità espropriative ad esse "spettanti". Questa non può essere ritenuta una mera espressione di stile, ma gli si deve attribuire il significato di rimettersi agli elementi probatori acquisiti o da acquisire e alla successiva valutazione di essi ad opera del giudice. Del resto, la procedura di opposizione alla stima ha l'effetto di porre nel nulla la determinazione amministrativa dell'indennità, essendo allora attribuito al giudice il compito, nel quadro di un giudizio sul rapporto. di determinazione dell'esatto ammontare dell'indennità, senza esser vincolato a specifiche indicazioni delle parti sulla normativa applicabile e sulla concreta quantificazione (Cass. 30.12.1998, n. 12880; 2.9.1998, n. 8702). Venendo ai motivi terzo e quarto, anch'essi vanno esaminati congiuntamente, riguardando della mancata decurtazione dell'indennità, sotto i profili della violazione dell'art. 5 bis, e del vizio di motivazione.
Va premesso, con riguardo alle deduzioni di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c., ed alla discussione orale, che la determinazione amministrativa dell'indennità, da parte della Commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 16 l. 22.10.1971 n. 865, si pone fuori dal meccanismo di accertamento giudiziale, e dalla eventuale comparazione agli effetti della decurtazione del 40%. L'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, al comma 1, fissa l'indennità di esproprio nella misura della semisomma tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, con decurtazione del 40%: in altri termini l'indennità determinata giudizialmente è pari al 60% della semisomma. Qualora, in ogni fase del procedimento espropriativo, venga convenuta la cessione volontaria del bene, non si applica la decurtazione in danno dell'espropriato.
Il procedimento espropriativo, regolato dalla l. 865/71, è congegnato in modo che la determinazione della Commissione provinciale, costituita ai sensi dell'art. 16, ha luogo solo se non sia avvenuta la cessione volontaria del bene, o se comunque l'indennità offerta dall'ente espropriante non sia stata accettata. Solo se a seguito della scadenza infruttuosa del termine di gg. 30 dalla notifica dell'avviso di determinazione dell'indennità provvisoria (art. 12, primo comma), non sia convenuta la cessione volontaria (o l'indennità accettata: secondo comma) l'espropriante si attiva per la determinazione da parte della Commissione (art. 15, primo comma). L'art. 5 bis appare aver derogato parzialmente al termine utile per convenire la cessione volontaria, rendendola possibile "in ogni fase del procedimento espropriativo", ovvero finché non venga decretata l'espropriazione del bene. Diversa problematica attiene alle procedure di esproprio pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, in cui, essendo già intervenuto l'esproprio, con logica inammissibilità della cessione, per ragioni di uguaglianza all'espropriato è stato riconosciuto il diritto di accettare l'indennità sottraendosi alla decurtazione (Corte Cost. 16 giugno 1993, n. 283). Il meccanismo legale, comunque, è congegnato, per le nuove espropriazioni, in modo che se non avviene la cessione volontaria, la vicenda indennitaria, per evidenti esigenze di sollecita acquisizione del bene al fine di pubblica utilità, si scinde da quella espropriativa: e per di più, secondo i tempi tecnici descritti dalla legge, il decreto di esproprio dovrebbe precedere nel tempo la determinazione amministrativa definitiva dell'indennità. Il primo dovrebbe essere decretato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 12, primo comma, entro gg. 15 dal deposito della somma non accettata (art. 13, primo comma, in relazione al 12, terzo comma). La stima della Commissione provinciale è successiva: scaduto lo stesso termine iniziale, l'espropriante deve chiedere la determinazione alla Commissione (art. 15, primo comma), la quale deve provvedere entro gg. 30 dalla richiesta, ed il risultato è reso noto entro ulteriori gg. 10 (art. 15, secondo comma, in relazione all'art. 10, secondo comma).
L'art. 5 bis consente la cessione volontaria entro i limiti di durata della procedura espropriativa (che per definizione si conclude con il decreto di esproprio): se ciò non avviene, l'eventuale comparazione dell'indennità accertata in causa con quella offerta in via amministrativa, con il relativo riscontro di congruità agli effetti della decurtazione del 40%, va effettuata necessariamente con l'offerta provvisoria, non già con quella amministrativa definitiva, determinata dalla Commissione provinciale nell'ambito di una procedura parallela ma autonoma da quella ablatoria in senso stretto, e teoricamente a conclusione successiva.
Posta tale premessa, occorre verificare però se la determinazione giudiziale dell'indennità, in seguito all'opposizione alla stima da parte dell'espropriato, consenta tale riscontro di congruità, come operato dalla Corte d'appello - la quale non ha ritenuto applicabile la decurtazione data "enorme sproporzione" tra quanto offerto e quanto astrattamente spettante o se viceversa, come prospettato dal ricorrente, la mancata stipulazione della cessione volontaria sia ragione necessaria e sufficiente per praticare la decurtazione.
Tra i primi arresti della Suprema Corte sull'applicabilità della decurtazione del 40% nella disciplina a regime, ovvero con riguardo agli esproprio (e alle stime amministrative) successivi all'entrata in vigore dell'art. 5 bis, alle sentenze Cass. 14 giugno 1999, n. 5864, e 10 maggio 2000, n. 5940, secondo cui la riduzione è applicabile per il semplice fatto che non sia stata convenuta la cessione volontaria del' bene, escludendosi ogni spazio a valutazioni di congruità (in Cass. 16 marzo 2000, n. 3040 si afferma, in generale, che la formulazione dell'offerta, cui si contrapponga una "richiesta eccessiva" dell'espropriato, vale a far scattare la determinazione decurtata di cui al primo comma), si contrappongono Cass. 29 settembre 1999, n. 10797, secondo cui è riservata al giudice di merito la valutazione, se l'offerta dell'espropriante, perché si faccia luogo alla decurtazione, sia in misura congrua e non tanto distante dal valore reale del bene da elidere sostanzialmente la scelta del privato tra accettazione dell'indennità offerta in misura minore, ma esente da decurtazione, e liquidazione giudiziale gravata della riduzione, e, in modo drastico, Cass. 13 dicembre 1999, n. 13945, secondo cui il diritto di effettuare la cessione volontaria può realizzarsi solo se l'offerta della p.a. corrisponda al valore del bene, onde evitare valutazioni astratte, incongrue, irrisorie.
Conformi alle sentenze da ultimo citate risultano tutte le pronunce che, applicando il principio formulato dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 16 giugno 1993, n. 283), per cui l'espropriante, nelle procedure già in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis, deve formulare un'offerta commisurata ai nuovi criteri, hanno preteso che l'offerta risulti congrua, oltre che tempestiva, senza di che l'indennità determinata giudizialmente deve fruire del beneficio della non decurtazione del 40%: in tal senso, tra le altre, Cass. 29 ottobre 1999, n. 12176 e Cass. 22 febbraio 2000, n. 1997, e inoltre Cass. 29 settembre 2000, n. 12939, la quale esclude l'efficacia decurtativa dell'offerta che sia ritenuta, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento. Indicazioni contrarie a tale orientamento, relativo, ripetesi, alle determinazioni indennitarie in cui rileva il decisum di Corte Cost. 283/93, non sono ricavabili da Cass. 21 marzo 2000, n. 3325, la quale si limita ad affermare che con riguardo a tali espropriazioni, non deve escludersi aprioristicamente l'applicabilità della decurtazione, che può essere effettuata ove l'espropriato non abbia accettato un'offerta secondo i nuovi criteri. È da ritenere al riguardo che mentre per il regime transitorio la teorizzazione di un diritto di accettazione dell'indennità offerta secondo i nuovi criteri, introdotto per effetto di Corte Cost. 283/93, postula un'accettazione secca da parte dell'espropriato, senza spazi di contrattazione, ed ha presumibilmente indotto la giurisprudenza ad un atteggiamento di miglior favore nella valutazione del comportamento del privato che non abbia aderito a valutazioni amministrative poi non rivelatesi conformi alla consistenza economica del bene, la possibilità, nel sistema a regime, di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma 1 dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione, di cui al comma 2, dovrebbe dipendere dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria. La ricostruzione che precede ha ricevuto l'avallo del giudice delle leggi, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2, nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennità di esproprio all'accertamento che l'indennità provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge (Corte Cost. 19 luglio 2000, n. 300). È stato escluso il contrasto con l'art. 97 Cost., con riguardo a presunte scorrettezze e cattivo uso del potere da parte della pubblica amministrazione, nella formulazione di proposte indennitarie, perché ciò con influisce sul sistema di calcolo dell'indennità di esproprio e del prezzo di cessione. La misura dell'indennità, come configurabile in applicazione del comma 1, è stata ritenuta congrua in altre occasioni dalla stessa Consulta, con riguardo all'esigenza del serio ristoro. Il 40% in più costituisce un premio per il proprietario che convenga la cessione, giustificato dall'esigenza di un incentivo alla sollecita definizione della procedura ablatoria e ad evitare aumenti del contenzioso. Non è il 40% in meno a costituire sanzione per la mancata cessione. Dunque, il solo fatto oggettivo che non vi sia stato trasferimento volontario del bene all'ente pubblico, determina il calcolo dell'indennità in misura pari al 60% della semisomma, in base all'art. 5 bis, comma l. Il soggetto privato ha la scelta tra la contestazione giudiziale e la cessione bonaria a prezzo maggiorato, secondo un soggettivo calcolo di convenienza, legato agli oneri di un'azione in giudizio e alla perdita del premio.
Questo non esclude però, anche nelle considerazioni della stessa Corte Costituzionale, che nei casi più manifesti di anomalia di applicazione delle norme denunciate e di malfunzionamento degli organi amministrativi, non possa rivelarsi la necessità di rimedi applicativi ispirati a scelte di tutela delle parti (conf. a Corte Cost. 300/00, anche Corte Cost. 11 luglio 2000, n. 262, relativa alla disciplina transitoria), per evitare che l'indennità finisca per dipendere da offerte palesemente irrisorie, simboliche, strumentalmente mirate ad ottenere l'abbattimento. Tale lettura dei primi due commi dell'art. 5 bis s'impone siccome la più conforme al dettato costituzionale, anche alla luce della necessità, più volte manifestata dalla Corte Costituzionale, di assicurare un ristoro serio, e non irrisorio. La valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel limite di logica e congrua motivazione.
Nella specie, scongiurandosi da un lato che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione dell'art. 5 bis, per il semplice fatto che alla mancata stipula della cessione non abbia corrisposto la decurtazione dell'indennità accertata giudizialmente, la pronuncia resta altresì indenne al controllo di legittimità sulla motivazione, nella parte in cui, ha ritenuto di non operare l'abbattimento del 40%, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene espropriando, da un'offerta provvisoria inferiore ad 1/3 del valore accertato giudizialmente.
La particolarità delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001