Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3833
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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Posto che la possibilità di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40 per cento, di cui al comma secondo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del 40 per cento, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene, da un'offerta amministrativa provvisoria, da parte dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento e senza che tale valutazione possa riferirsi all'offerta definitiva, che attenendo ad un momento generalmente successivo al decreto di esproprio, si pone al di fuori del sistema che mira all'eventuale cessione volontaria (fattispecie di mancata decurtazione per offerta provvisoria inferiore ad 1/3 del valore accertato giudizialmente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3833
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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