Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7107
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

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Posto che la possibilità di convenire la cessione volontaria, e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40 per cento, di cui al comma secondo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del quaranta per cento, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene, da un'offerta amministrativa che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento (nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso la riduzione dell'indennità, sul presupposto che solo l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione del quaranta per cento).

La necessità che l'attività edilizia nelle aree situate dal piano regolatore generale in zona di espansione, sia resa possibile da una lottizzazione, non esclude di per sè che tali aree vengano considerate edificabili agli effetti dell'indennità di esproprio, tanto più quando un fondo sia stato inserito in un peep, non essendo precluse attività edificatorie da parte di privati per via della sopravvenuta destinazione a edilizia economica e popolare, in quanto la finalità della provvista di alloggi per certe categorie di cittadini non postula necessariamente la preventiva acquisizione pubblica dell'area, essendo previste anche forme di edilizia assistita o agevolata, che consentono ai privati di provvedere alla costruzione o al recupero di alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, con contributi dello Stato sugli interessi dovuti agli istituti di credito.

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  • 1Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7107
Data del deposito : 25 maggio 2001

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