Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 2
Posto che la possibilità di convenire la cessione volontaria, e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40 per cento, di cui al comma secondo, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del quaranta per cento, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene, da un'offerta amministrativa che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento (nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso la riduzione dell'indennità, sul presupposto che solo l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione del quaranta per cento).
La necessità che l'attività edilizia nelle aree situate dal piano regolatore generale in zona di espansione, sia resa possibile da una lottizzazione, non esclude di per sè che tali aree vengano considerate edificabili agli effetti dell'indennità di esproprio, tanto più quando un fondo sia stato inserito in un peep, non essendo precluse attività edificatorie da parte di privati per via della sopravvenuta destinazione a edilizia economica e popolare, in quanto la finalità della provvista di alloggi per certe categorie di cittadini non postula necessariamente la preventiva acquisizione pubblica dell'area, essendo previste anche forme di edilizia assistita o agevolata, che consentono ai privati di provvedere alla costruzione o al recupero di alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, con contributi dello Stato sugli interessi dovuti agli istituti di credito.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso l'avvocato CASOTTI CANTATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI PIETRO ALFIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CAMPO LO, CAMPO SALVATORE, CAMPO MARIACONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato GIANFRANCO TOBIA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO CRISCIONE CASSÌ, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 131/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Casotti Cantatore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.2.1997, PO GE, PO SA e PO IA ET, convenivano in giudizio il Comune di Ragusa davanti alla Corte d'appello di Catania, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione relativamente a terreni di loro proprietà in contrada Serralinena di Ragusa, espropriati dall'amministrazione convenuta nel 1996. Si costituiva in giudizio il Comune di Ragusa, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 3.3.1999, la Corte d'Appello di Catania determinava l'indennità nella misura di L. 336.254.707, oltre interessi, e disponeva il deposito della differenza rispetto a quanto già depositato nel corso della procedura.
Ricorre per cassazione il Comune di Ragusa, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso PO GE, PO SA e PO IA ET.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Ragusa, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver considerato legalmente edificabili i terreni espropriati, mentre essi, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, dovevano esser considerati agricoli, acquistando natura edificatoria (zona C/3) solo per effetto dell'approvazione di variante al prg. Sotto il profilo delle possibilità effettive di edificazione, poi, la Corte d'appello ne ha desunto l'esistenza da una consulenza tecnica resa in altro giudizio, mentre da altri documenti può desumersi che le necessarie opere di urbanizzazione vennero realizzate in contrada Serralinena solo in epoca successiva all'esproprio, ed in altre cause terreni della stessa zona sono stati valutati secondo la destinazione agricola. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Ragusa. denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, anche in relazione all'art. 28 l. 17.8.1942 n. 1150 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'edificazione, nella zona (C, di espansione) in cui sono compresi i terreni espropriati, è possibile solo a mezzo di piani di lottizzazione, a mezzo dei quali il proprietario s'impegni alla cessione delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione e assuma gli oneri per le spese di urbanizzazione. La Corte d'appello, poi, ha determinato l'indennità facendo riferimento ad area completamente urbanizzata, senza tener conto dei benefici derivanti da altre opere di urbanizzazione eseguite nella zona.
Con il terzo motivo di ricorso, il Comune di Ragusa, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, anche in relazione all'art. 28 l. 17.8.1942 n. 1150 e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver decurtato del 40% l'indennità, nonostante che gli espropriati non avessero mai convenuto la cessione volontaria, e che l'importo correttamente determinato dimostra l'ingiustificato rifiuto dell'indennità offerta dal Comune in via amministrativa.
I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione, sono infondati.
Il peep, strumento necessariamente attuativo del piano regolatore generale, con lo stesso non può porsi in contrasto, fissando vincoli di edificabilità, conformazione e densità edilizia, ed ha la funzione di imprimere una destinazione prevista in via generale dagli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione del territorio:
esso rientra, quindi, nella conformazione normativa del diritto di proprietà e non rappresenta un vincolo espropriativo indennizzabile, dovuto a scelte discrezionali della p.a. relative a singoli beni che, costituendo atti d'imposizione a titolo particolare, alterano il rapporto conformativo nell'ambito della stessa zona urbanistica (Cass. 16.1.1992, n. 496). Le Sezioni unite hanno valorizzato la duplice natura dei peep quale strumento di attuazione del p.r.g. e nel contempo quale variante di esso, nel cui ambito è in ogni caso inquadrabile: con il risultato che, anche quando 5i tratti di zona avente destinazione agricola, il fatto stesso che il terreno espropriando sia incluso nel peep che dello strumento urbanistico di livello superiore costituisce attuazione o variante per realizzare l'esproprio generalizzato di tutte le aree in esso comprese, è di per sè solo elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del suolo sia pure nei limiti da esso consentiti (Cass. 18.11.1997, n. 11433). L'orientamento giurisprudenziale ha poi trovato sostegno nella già ricordata pronuncia Corte Cost. 16.12.1993, n. 442, che stabilendo il principio secondo cui la verifica delle possibilità legali, oltre che effettive, di edificazione, va localizzata al momento del concludersi della vicenda ablativa, ha indotto ad applicazioni che mentre confermano l'irrilevanza, sotto il profilo valutativo, delle destinazioni pubbliche o ad uso pubblico nell'ambito dei peep, perché preordinate all'espropriazione, valorizzano le capacità incrementative del piano attuativo, non solo quando esso costituisca variante, nel senso di destinare a edilizia residenziale aree previste come agricole, o comunque non residenziali, dal prg, ma anche quando, ricadendo la localizzazione degli edifici in zona destinata all'espansione, il peep preveda diversi e più elevati indici di fabbricabilità (Cass. 18.4.1998, n. 3948; 22.4.1998, n. 4091, 5.5.1998, n. 4498; 6.5.1998, n. 4558; 20.5.1999, n. 4903;
16.7.1998, n. 6949; 29.8.1998, n. 8648; 9.4.1999, n. 3456; 5.5.19991 n. 4480; 21.9.1999, n. 10183; 29.11.1999, n. 13307; 22.4.2000, n. 5295; 20.6.2000, n. 8360).
Anche il secondo motivo è infondato.
L'inserimento di un'area in zona destinata all'edificazione, in virtù dello strumento urbanistico, è di per sè condizione necessaria e sufficiente al fine dell'applicazione del criterio di determinazione dell'indennità espropriativa, di cui all'art. 5 bis l. 359/92. La situazione concreta del' fondo, ivi compresi gli aspetti giuridici inerenti alle distanze, alle prescrizioni, agli oneri e alle spese necessarie per l'urbanizzazione, o, come osservato dal ricorrente, alla necessità di uno strumento attuativo come il piano di lottizzazione, attengono nel loro insieme al concetto di "edificabilità di fatto", che è criterio solo integrativo dell'edificabilità legale, e attiene alla concreta valutazione del fondo ai fini indennitari (Cass. 13.6.2000, n. 8035). Nella specie, poi, l'inserimento dell'area nel peep, che è anche strumento attuativo, assorbe la condizione inerente alla previsione programmatica come zona di espansione.
Per quanto riguarda, in particolare, la dedotta necessità di depurare il valore del fondo dal costo delle opere di urbanizzazione, va osservato che a norma dell'art. 42 legge 25.6.1865, n. 2359, dall'indennità debbono escludersi i vantaggi che conseguono direttamente all'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è diretta, ma occorre considerare gli eventuali benefici derivanti da opere diverse, preesistenti ed indipendenti, pur se si tratti delle opere di urbanizzazione eseguite nella zona dallo stesso espropriante, che assicurano l'immediata utilizzazione edificatoria dell'area, apprezzabile come sua qualità intrinseca, rilevante in una libera contrattazione (Cass. 29.8.1998, n. 8648). Il terzo motivo si rivela invece fondato.
La possibilità di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma 1 dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40%, di cui al comma 2, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa.
È pur vero che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa di determinazione indennitaria, e la scelta, sindacabile in sede di legittimità nei limiti di logicità e congruità della motivazione, di non operare l'abbattimento del 40%, per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità, ai fini di una cessione del bene, da un'offerta amministrativa provvisoria, da parte dell'espropriante, che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento.
La Corte d'appello di Catania, pur partendo dall'esatta premessa che l'intento del legislatore è quello di impedire le opposizioni alla stima dettate da intenti speculativi e dilatori, assume, generalizzando, che "solo l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione del 40%".
Si rende quindi necessaria una nuova valutazione della vicenda di determinazione dell'indennità, al fine di accertare, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, se l'offerta amministrativa sia stata talmente esigua da precludere la trattativa prodromica ad una cessione volontaria.
La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, che provvederà anche alle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo ed il secondo. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001