Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
L'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359 non consente di attribuire, in caso di opposizione alla stima e di impossibilità di stipulare la cessione volontaria per intervenuto decreto di esproprio, altro indennizzo che quello previsto dal primo comma, con conseguente inderogabile applicazione della riduzione ivi prevista; resta di conseguenza escluso che possa estendersi il beneficio della esclusione della decurtazione al di là del caso specifico della stipulazione della cessione volontaria del bene oggetto del provvedimento espropriativo, in particolare allorché in seguito all'opposizione risulti che l'indennità offerta in via amministrativa era inferiore all'indennità riconosciuta dal giudice.
Qualora l'amministrazione abbia provveduto a formulare un'offerta di indennità di esproprio in base ai criteri di cui all'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, deve escludersi che l'espropriato, accettando la determinazione fissata dal giudice adito in sede di opposizione alla stima, possa evitare la decurtazione, restando escluso altresì che la decurtazione sia subordinata ad una nuova offerta amministrativa conforme all'indennità accertata giudizialmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT AN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAME, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MANZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SANSOVINO 6, presso l'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BULFONE ENRICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 119/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 19/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Verino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31/8/1993 OT AN conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Trieste il Comune di Manzano, proponendo opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di terreni di sua proprietà, ubicati in territorio del Comune di Manzano, riportati in catasto al fol. 19, mappali n. 128, 845, 787, 131, 869, 870 e 871, per un area di mq.9215 complessivi, indennità determinata dalla Commissione Provinciale di Udine in £.33.588.675, pari a £.
3.645 al mq. Deduceva l'opponente che il valore di mercato dell'area espropriata non era inferiore a £.60.000.000 al mq. e che il reddito dominicale era il doppio di quello indicato in £.15.
Si costituiva il Comune di Manzano, che resisteva alla domanda, sostenendo che la stima era congrua.
Disposta consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni la causa veniva decisa con sentenza del 14/2-19/3/1997. La corte adita accogliendo l'opposizione, determinava l'indennità di espropriazione in £.83.349.675, con gli interessi legali dalla data dell'esproprio (15/12/1993) a quello del deposito presso la Cassa DD. PP. La corte di merito riteneva congrua la valutazione operata dal C.T.U. e disattendeva la richiesta del OT di non operare la riduzione del 40% prevista dal 1° comma dell'art. 5 bis L.359/1992, osservando che solo nei procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo criterio legale di determinazione dell'indennità si dovesse prescindere dalla suddetta riduzione.
Avverso la sentenza OT AN ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18/11/1997, sulla base di un unico motivo. L'intimato si è costituito con controricorso notificato il 18 febbraio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, deve osservarsi che il ricorso risulta ritualmente notificato in data 18 novembre 1997, per cui l'intimato avrebbe dovuto notificare il controricorso entro la data del 28 dicembre 1998, entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Il controricorso è stato invece notificato, tardivamente, il 18/2/1998 ed è, pertanto, inammissibile. Il resistente ha, però, partecipato alla discussione orale.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 bis della legge n.359/1992, sotto un duplice profilo. Sotto il primo profilo sostiene che l'abbattimento del 40% dell'importo indennitario non possa essere applicato quando la determinazione della Commissione provinciale sia enormemente inferiore rispetto all'indennità riconosciuta dall'autorità giudiziaria nel giudizio di opposizione a stima. Deduce che, seguendo il principio enunciato dalla corte di merito, l'espropriato, di fronte ad un'iniqua determinazione dell'indennità da parte della commissione, ha solo l'alternativa di accettarla ovvero di sottoporsi alla falcidia del 40% e che tale alternativa è lesiva del principio costituzionale dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.), comportando l'errore di valutazione da parte degli organi della P.A. pregiudizio al diritto all'equo indennizzo, garantito dall'art. 42 della Costituzione;
rileva, altresì, che è irragionevole che la decurtazione venga applicata nel caso in cui l'opposizione sia stata accolta dal giudice, mentre è ragionevole sanzionare con la stessa l'espropriato che abbia proposto una opposizione infondata.
Sotto il secondo profilo il ricorrente deduce che la facoltà di accettare competa all'espropriato anche con riferimento alla determinazione fissata dall'autorità giudiziaria adita in sede di opposizione alla stima.
La censura è infondata.
L'art. 5 bis, 1° e 2° comma della L. n. 359/1992 nella sua attuale formulazione non consente di attribuire, in caso di opposizione a stima e di impossibilità di stipulare la cessione volontaria per intervenuto decreto di esproprio, altro indennizzo che quello previsto dal primo comma, con conseguente inderogabile applicazione della riduzione ivi prevista. Infatti, il criterio di determinazione dell'indennità è quello descritto al primo comma, che prevede come regola la riduzione del 40% da operarsi sulla media ottenuta tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato moltiplicato per dieci. Solo la cessione volontaria del bene prevista dal secondo comma esclude la decurtazione. Altre interpretazioni della norma, rivolte ad estendere il beneficio dell'esclusione della decurtazione al di là del caso specifico della stipulazione della cessione volontaria del bene oggetto del procedimento espropriativo, contrastano sia con l'univoco tenore letterale della stessa, sia con l'intento deflattivo del contenzioso posto a giustificazione del secondo comma, ritenuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 283/1993, là dove questa rileva che "la ratio della norma è proprio quella di privilegiare il (più rapido) strumento consensuale (i.e. la cessione) per l'acquisizione dell'area rispetto al (più macchinoso) strumento autoritativo (i.e. il decreto di esproprio) e quindi di favorire il proprietario che opti per la prima alternativa" e dove fa riferimento ad "un meccanismo negoziale, alternativo al procedimento autoritativo e di natura sostanzialmente transattiva, finalizzato a conseguire un effetto deflattivo del contenzioso ed acceleratorio delle procedure mediante l'offerta al proprietario di un quid pluris rispetto alla somma da lui conseguibile nell'ambito della procedura autoritativa". In definitiva, l'equo indennizzo garantito dall'art. 42, comma 3° della Costituzione, è quello previsto dal primo comma dell'art. 5 bis,
mentre il beneficio previsto dal secondo comma di questo articolo viene accordato solo all'espropriando che si avvalga della facoltà di convenire la cessione volontaria del bene. Se tale è lo scopo del beneficio accordato dal secondo comma, nessuna conseguenza penalizzante può scaturire dalla determinazione dell'indennità operata dalla commissione ai sensi del primo comma, ancorché questa possa non risultare congrua in sede di opposizione a stima. Infatti, l'espropriato ha facoltà di accettare la stima e di convenire la cessione del bene, dopo aver valutato la eventuale convenienza di ottenere quel quid pluris costituito dall'esclusione della decurtazione, ovvero di opporsi alla stima ritenuta non congrua, per ottenere il giusto indennizzo, secondo i criteri stabiliti dal primo comma. Se si considera che l'equo indennizzo è quello previsto dal primo comma, comunque assicurato all'espropriato con la facoltà di opporsi alla stima, e che quello stabilito dal secondo comma è un beneficio, un quid pluris attribuito a chi convenga la cessione volontaria del bene, che la norma mira a perseguire, si deve escludere sia una disparità di trattamento tra gli espropriati, ai quali è assicurato il diritto di difesa (mediante l'opposizione a stima), garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia il contrasto con l'art. 97 della costituzione, prospettato dal ricorrente, non influendo sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione - che va assicurata ai sensi del citato art. 97 con l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge - l'alternativa data all'espropriando di accettare una indennità non ritenuta equa, ma usufruendo del beneficio di cui al secondo comma, ovvero di opporsi alla stima. Sulla base di quanto fin qui argomentato, il collegio ritiene manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.5 bis della L. n.359/1992, come sollevata dal ricorrente e prospettata dal P.G., non condividendo, peraltro, le ragioni per cui alcuni giudici di merito hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui non dispone la inapplicabilità della riduzione del 40% dell'indennità di espropriazione nel caso in cui, all'esito del giudizio di opposizione alla stima, l'indennità offerta dall'espropriante risulti inferiore a quella che avrebbe dovuto essere offerta secondo i criteri di cui alla prima parte del primo comma (cfr. ordinanza 14/5/1998 della Corte d'appello di Genova). Esaminando la censura sotto il secondo profilo, deve osservarsi che il OT chiese che la corte di merito determinasse in £.38.000 al mq. il valore venale dell'area (come si legge nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata) mentre il C.t.u. ha determinato in £.30.000 al mq. tale valore, ritenuto congruo dalla corte di merito;
sicché il OT non ha neanche accettato la valutazione operata dal C.T.U. In ogni caso, deve escludersi che l'espropriato, accettando la determinazione fissata dall'autorità giudiziaria adita in sede di opposizione alla stima, possa evitare la decurtazione, come assume il ricorrente, il quale sostiene che l'ente espropriante debba interpellare l'espropriato in ordine all'accettazione dell'indennità stabilita in sede giudiziaria e, se l'espropriato accetta, non si applica la decurtazione del 40%.
La tesi sostenuta dal ricorrente non può essere condivisa, perché farebbe conseguire il beneficio stabilito dall'art. 5 bis, comma 2 all'accettazione di una proposta che dovrebbe essere successiva alla sentenza che decide l'opposizione a stima, posto che tale proposta, come prospetta lo stesso ricorrente, dovrebbe essere conforme all'indennità determinata dal giudice adito in sede di opposizione a stima, in netto contrasto con la disposizione del secondo comma dell'art. 5 bis della legge n.359/1992. Nè la tesi del ricorrente può trovare conforto nella sentenza n. 5554 del 20/6/1997 di questa corte (citata in ricorso). Infatti, la sentenza citata riguarda gli specifici casi di diritto transitorio per i quali la pronuncia additiva della Corte Costituzionale (n.283 del 1993) ha introdotto l'istituto della accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità. Ha ritenuto la corte che tale accettazione ha come indefettibile presupposto una rinnovata determinazione dell'indennità secondo i nuovi criteri e che la decurtazione del 40 per cento dell'indennità potrà applicarsi solo nel caso di mancata accettazione, da parte dell'espropriato, di una nuova offerta dell'indennità alla stregua dei nuovi criteri di cui all'art. 5 bis. Nel caso in esame, invece, la Commissione provinciale aveva determinato l'indennità ai sensi dell'art. 5 bis della legge n.359/1992, sicché non si verte in tema di applicazione di norme di diritto transitorio (introdotte dalla sentenza additiva della Corte costituzionale), ma di applicazione della norma di cui all'art. 5 bis ad un procedimento espropriativo in corso al momento della sua entrata in vigore, nel quale l'offerta era già stata fatta secondo i criteri dettati dalla norma citata e nessun altra offerta doveva essere fatta dall'espropriante.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £. 1.673.000, di cui £.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 1999.