Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 9 legge n. 898 del 1970 prevede la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio soltanto "per i provvedimenti relativi ai figli", pertanto la suddetta partecipazione non è necessaria nei procedimenti che hanno ad oggetto la misura dell'assegno spettante all'ex coniuge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR LO RI, elettivamente domiciliato in ROPA VIA RODI 24, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo in unione all'avvocato MASSIMILIANO MARULLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NI NN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 00462/97 proposto da:
NI NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 11, presso l'avvocato FRANCO LIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR LO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 24, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo in unione all'avvocato MASSIMILIANO MARULLI, giusta delega in calce al ricorso principale;
- controricorrente -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 16/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/98 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Marulli, che riporta al ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ligi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra NN PA e l'Avv.to Carlo Maria RD, hanno contratto matrimonio concordatario in Roma il 28 giugno 1966 e hanno avuto tre figli: ER, nato il [...], GU, nato il [...] e CH, nata il [...].
Il 13 novembre 1986 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Roma per la separazione consensuale, omologata il 4 dicembre 1986.
Con ricorso in data 29 agosto 1990 l'avv.to RD chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che veniva pronunciata con sentenza del Tribunale di Roma in data 28 maggio - 22 giugno 1991. Nella sentenza si confermava l'affidamento della figlia minore CH alla madre e si stabiliva per il mantenimento della medesima a carico del padre l'assegno di Lire 1.800.000 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La sig.ra PA - pur costituita in giudizio- nulla chiedeva in quella sede per il mantenimento proprio e dei figli maggiori non autonomi e con lei conviventi.
Con ricorso del 26 luglio 1993 la sig.ra PA chiedeva la modifica delle condizioni economiche e cioè, per il proprio mantenimento, un assegno mensile di Lire 4.000.000 e per il mantenimento dei figli ER e GU la somma complessiva mensile di Lire 2.000.000.
Il Tribunale di Roma, con decreto in data 17-20 dicembre 1994, respingeva il ricorso. Su appello della sig.ra PA, la Corte d'Appello di Roma con decreto in data 15 maggio - 16 luglio 1996 condannava il sig. RD a versare alla PA come assegno divorzile la somma di Lire 1.300.000 mensili dal 17 novembre 1993 e di Lire 1.600.000 mensili dalla data del decreto, con successiva rivalutazione annuale, e condannava il resistente alla rifusione della metà delle spese di primo e di secondo grado in giudizio. La Corte riteneva di poter modificare le statuizioni della sentenza divorzile solo in quanto tali modifiche fossero giustificate da fatti nuovi sopravvenuti, e ravvisava tali fatti nuovi esclusivamente nell'avvenuta dichiarazione di fallimento della la sig.ra PA. Con ricorso notificato il 5 dicembre 1996, l'Avv. RD chiede la cassazione senza rinvio di detto decreto deducendo due motivi. Resiste la sig.ra PA con controricorso e ricorso incidentale articolato in sei motivi cui replica l'Avv. RD con ulteriore controricorso e ricorso incidentale. La sig.ra PA ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, essere disattesa la prospettazione del ricorrente secondo cui la procedura che ha dato luogo all'impugnato decreto sarebbe irregolare, perché in essa il Pubblico Ministero non avrebbe formulato le sue conclusioni.
Ciò in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'art. 9, 1^ comma, della legge 1^ dicembre 1970 n. 898 prevede la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio soltanto "per i provvedimenti relativi ai figli", e non quindi per i provvedimenti relativi alla misura dell'assegno in favore dell'ex- coniuge, unico profilo sotto il quale il ricorrente propone impugnazione (Cass. 28 maggio 1993), n. 9157). La controversia era poi, sicuramente demandata alla cognizione del tribunale (e della Corte d'Appello) con la procedura di cui all'art.9 della legge 898/1970, modificato dalla legge 74/1987, poiché
rientra nel concetto di "revisione delle disposizioni" sull'assegno di mantenimento anche la enunciazione di un obbligo in precedenza non sancito. E ciò comporta il rigetto del primo motivo di ricorso. Per quanto poi attiene al merito del ricorso e del controricorso, appare necessario sottolineare che il decreto con il quale la corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. solo per violazione di legge;
di conseguenza, nel caso in cui venga denunciato il vizio di motivazione, la censura è ammissibile solo quando il vizio del procedimento impugnato si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè quando si verifica una radicale carenza della medesima con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito di forma indispensabile ai sensi dell'art. 737 c.p.c., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), e sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (Cass. 17 luglio 1997, n. 6567). Questa osservazione consente di respingere il secondo motivo di ricorso in quanto la decisione impugnata evidenzia una circostanza, quale il fallimento della sig.ra PA, che rientra nello schema legale dei "motivi sopravvenuti" che giustificano sia l'insorgere di uno stato di bisogno, sia l'esigenza di un assegno. E non appaiono in proposito pertinenti le considerazioni in fatto (l'azienda della PA sarebbe stata rilevata da un parente) dedotte dall'Avv.to RD nel controricorso incidentale.
Debbono del pari essere rigettati i primi quattro motivi di ricorso incidentale, con cui la sig.ra PA deduce violazione dell'art.10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in ordine all'assegno ad essa attribuito. In quanto la decisione della Corte di merito contiene una congrua motivazione che resiste alla impugnazione, specie se contenuta nei limiti sopraindicati.
La Corte ha, cioè, congruamente bilanciato e considerato in un contesto unitario gli argomenti in favore delle tesi della sig.ra PA (avvenuto fallimento) con considerazioni di segno opposto quali l'aver la sig.ra PA usufruito di cospicui beni messi a disposizione dall'ex coniuge.
Non risulta quindi violato l'art. 111 della Costituzione, ne' possono trovar spazio in questa sede le considerazioni di fatto formulare dalla controricorrente, ad esempio circa le proprietà immobiliari dell'avv.to RD. D'altronde è ovvio che se l'avv.to RD non fosse benestante non sarebbe stato possibile imporgli un onere economico di discreto rilievo quale un assegno mensile di 1.600.000. Con il quinto ed il sesto la sig.ra PA contesta l'omesso riconoscimento di un assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni (ER e GU) con essa conviventi. Ma anche questi motivi non meritano accoglimento poiché la Corte di merito ha accertato che essi hanno raggiunto l'autonomia economica ed ha enunciato sul punto una motivazione non sindacabile in questa sede. La Corte sottolinea, infatti, che già al momento della separazione consensuale le parti avevano riconosciuto la autonomia economica di ER e GU;
che successivamente i due giovani si erano inseriti nell'attività di impresa di famiglia, assumendo GU addirittura la partecipazione di maggioranza nella Renania Consulting srl In attuazione di questa autonomia ER e GU avevano trasferito la propria residenza andando ad abitare l'uno a Carrara, il secondo ad altro indirizzo rispetto alla madre ed alle sorelle. Per cui il fatto che nell'ottobre del 1995 sia stata ristabilita la convivenza non appare sufficiente per dimostrare che la madre provvede anche ai bisogni di ER e GU.
Stante la reciproca soccombenza, appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 9 marzo 98. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999