Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 2
La possibilità da parte del creditore di ricorrere a presunzioni relative alla categoria economica di appartenenza nel richiedere il maggior danno a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., non esonera lo stesso, anche se appartiene alla categoria dei consumatori, dall'onere di provare il pregiudizio conseguente all'inadempimento del debitore e di indicarne la misura; il giudice di merito, d'altra parte, al fine di rendere possibile il controllo in sede di legittimità del procedimento logico da lui seguito nel riconoscere tale maggior danno, deve indicare e valutare gli elementi offerti dal creditore per dimostrare che un pagamento tempestivo gli avrebbe permesso di evitare o ridurre il pregiudizio derivante dal fenomeno inflativo. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il maggior danno, determinato in base agli indici Istat del costo della vita in relazione al ritardato pagamento di un conguaglio - di entità limitata, stante anche la pluralità degli aventi diritto - di un'indennità espropriativa, valorizzando la mera qualità di "consumatori" dei creditori).
La sentenza n. 283 del 1993 della Corte costituzionale, riconoscendo - al fine di escludere una disparità di trattamento tra gli espropriati - che i soggetti già colpiti dal procedimento espropriativo abbiano il diritto di accettare l'indennità evitando la decurtazione del 40 per cento sull'importo dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis del D.L. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, ha introdotto - limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio - l'istituto giuridico dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità (in aggiunta all'istituto dell'accordo sulla cessione del bene). Poiché, però, l'esercizio di tale diritto da parte dell'espropriato presuppone una nuova e congrua determinazione dell'indennità operata dall'espropriante secondo i criteri dell'art. 5 bis, la decurtazione del 40 per cento può ritenersi applicabile solo in caso di mancata accettazione di questa nuova determinazione e, invece, nel caso in cui (come nella specie) l'espropriante non abbia riformulato l'offerta, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina, senza far luogo alla decurtazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLAI FILIPPO 48, presso l'avvocato G. BARTOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMBATTISTA SCHININÀ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO EL OR, CO EL SA, CO EL AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. SEVERO 73, presso l'avvocato MARIO SALERNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO BORROMETI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
CO EL NA;
- intimata -
avverso la sentenza n.614/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 31/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bartoli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Salerni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo;
l'accoglimento del quarto motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13 novembre 1987 OR, TA, AL e AR CO Veli, esponevano che il Comune di Ragusa, con decreto sindacale del 23.12.1981, aveva espropriato un terreno di loro proprietà per conto della cooperativa "La Giovane S.r.l." per la costruzione di alloggi di edilizia economico-popolare; che l'indennità di espropriazione, determinata dalla competente Commissione Provinciale, non era congrua. Convenivano, pertanto, in giudizio, avanti alla Corte d'Appello di Catania, il Comune e la cooperativa proponendo opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.
La Cooperativa deduceva di essere carente di legittimazione. Il Comune chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 31 agosto 1996 la Corte d'Appello dichiarava il difetto di legittimazione della cooperativa "La Giovane S.r.l.";
accoglieva l'opposizione e determinava in lire 41.023.709 l'indennità di espropriazione dovuta dall'ente espropriante, oltre interessi e maggior danno.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Ragusa.
Resistono con controricorso i CO Veli.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L.359/92, 42 c. 3^ Cost. 115 c.p.c. in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la corte territoriale, nella ricerca della reale natura del suolo e del relativo valore, si è limitata ad aderire alle conclusioni del CTU, nulla motivando, però, sugli elementi atti a dare ragione dell'asserita edificabilità "di fatto" e "di diritto". Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione delle suddette norme sotto altro profilo, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente afferma che appaiono comunque errati i criteri adottati nella determinazione del valore del suolo non essendosi tenuto conto che, rapportandosi detto valore a quello di un'area libera ricadente in zona C2 si sarebbe dovuto valutare la incidenza dei costi.. per la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie.
Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La corte di merito ha rilevato che la natura edificatoria dell'area risultava dalla sua collocazione in zona C2 (residenziale di espansione, limitrofa al nucleo abitato preesistente). Questa circostanza è sufficiente a qualificarne la natura per il rilievo, ripetutamente affermato da questa Corte, che l'edificabilità dell'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa la cosiddetta "edificabilità di fatto" (Cass. 5821/98, 10575/96, 1021/89). Il Comune ricorrente ha anche sostenuto che l'accertamento doveva condursi con riferimento alla data dell'intervenuto esproprio (1981), ma non ha mai dedotto che a tale epoca non fosse già in vigore lo strumento urbanistico e la qualificazione (C2) dal consulente tecnico accertata. Dalla motivazione della sentenza si desume che il Comune ha solo contestato, tramite consulente di parte, il valore di mercato attribuito all'area per una non coincidente valutazione "della possibilità edificatoria" di altri fondi esaminati in sede di comparazione.
La censura relativa ai costi per infrastrutture è stata determinata da errata lettura della sentenza. I giudici di merito non hanno trascurato di precisare (pag.9) che il consulente tecnico d'ufficio aveva stabilito il valore del suolo anche considerando (detraendo) gli oneri di urbanizzazione.
Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/92, 112 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.) il Comune censura che l'indennità non sia stata decurtata del 40% e sostiene (a) che la mancata offerta non legittimava il giudice a non applicare la detrazione e (b) che, in ogni caso, finché l'indennità di esproprio non sia divenuta definitiva, rientra nei poteri del Comune di procedere alla stessa (offerta).
La censura è infondata.
Con la sentenza n. 283/93, il giudice delle leggi, al fine di escludere la disparità di trattamento tra gli espropriati, ha riconosciuto anche ai soggetti già colpiti dal procedimento espropriativo il diritto di accettare l'indennità evitando la decurtazione del 40% sull'importo dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis citata legge;
ha, pertanto, introdotto - limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio - l'istituto dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità in aggiunta all'accordo sulla cessione del bene. L'esercizio di tale diritto da parte dell'espropriato presuppone, però, una nuova e congrua determinazione dell'indennità - operata dall'espropriante secondo i criteri introdotti dal citato art. 5 bis - con la conseguenza che la decurtazione del 40% potrà essere applicata solo in caso di mancata accettazione di questa nuova determinazione. Da tale premessa discende che, ove l'espropriante, come nella fattispecie in esame, non abbia riformulato l'offerta, il giudice dovrà procedere alla determinazione dell'indennità secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina ma senza far luogo alla decurtazione del 40%. (Cass. 6306/98, 6040/98, 509/98, 12857/97, 9882/97). Con il quarto articolato motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis L.359/92, 1218, 1219, 1224, 1283 c.c. e difetto di motivazione (art. 360 nn 3 e 5 c.p.c.) il ricorrente si duole che la corte di merito, sull'erroneo presupposto che la somma sia rimasta nella disponibilità dell'ente procedente, abbia liquidato gli interessi sulla somma dovuta a titolo di differenza con decorrenza dalla data di espropriazione;
che, inoltre, abbia riconosciuto e liquidato il "maggior danno" nonostante gli espropriati non avessero fornito alcuna prova a nulla potendo valere il mero riferimento alla svalutazione di quegli anni. La censura è fondata nei limiti che seguono.
Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce obbligazione di valuta e deve essere corrisposto con gli interessi, di natura compensativa, decorrenti dalla data di espropriazione per il solo fatto che la somma sia rimasta a disposizione dell'ente espropriante ed a prescindere da una sua colposa responsabilità per il ritardato pagamento. A questo principio, ripetutamente affermato da questa Corte (ex plurimis 1113/97, 9662/97, SU 4669/91), si è attenuta la corte catanese che ha correttamente liquidato gli interessi sulla differenza tra l'indennità depositata presso la Cassa DD. e PP. e quella liquidata. Diverse considerazioni devono farsi relativamente alla dedotta mancata prova del maggior danno dalla corte di merito liquidato con rivalutazione in base agli indici ISTAT.
La corte catanese, dopo aver affermato, in linea di principio, il diritto del creditore all'ulteriore risarcimento se dimostri di aver subito un danno maggiore di quello riparato dalla corresponsione degli interessi legali, conclude affermando che dovendosi attribuire agli attori la qualità di "consumatori", sulla base della comune esperienza deve ritenersi raggiunta la prova del fatto che essi, se avessero avuto la disponibilità della somma, l'avrebbero impiegata in modo da sottrarsi ai danni derivanti dalla perdita del potere d'acquisto della moneta.
È condivisibile orientamento di questa corte che il creditore che chiede il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.2^ c.c. deve fornire la prova, anche ricorrendo a presunzioni, dell'effettivo pregiudizio subito - in relazione alla categoria economica cui egli appartiene - considerando le presumibili modalità d'impiego del denaro;
che la circostanza che il creditore appartenga alla categoria di "consumatore" non lo esenta, sol per questo, dall'onere di provare di aver subito il pregiudizio indicandone la misura (Cass. 9662/97, 9660/97, 5517/97). La corte catanese, richiamato il fatto notorio della perdita del potere d'acquisto della moneta, al fine di rendere possibile il controllo del procedimento logico seguito, avrebbe dovuto indicare e valutare (a) gli elementi offerti dagli opponenti per dimostrare che un pagamento tempestivo avrebbe loro permesso di evitare o ridurre il pregiudizio derivante dal fenomeno inflattivo e (b) esporre le ragioni in base alle quali aveva ritenuto che la limitata somma liquidata ad integrazione di quella fissata in sede amministrativa sarebbe stata dagli espropriati proficuamente impiegata.
Il quinto motivo di ricorso, con il quale il Comune di Ragusa censura il regolamento delle spese, rimane assorbito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il quarto per quanto di ragione e dichiara assorbito il quinto. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999