Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4287
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La possibilità da parte del creditore di ricorrere a presunzioni relative alla categoria economica di appartenenza nel richiedere il maggior danno a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., non esonera lo stesso, anche se appartiene alla categoria dei consumatori, dall'onere di provare il pregiudizio conseguente all'inadempimento del debitore e di indicarne la misura; il giudice di merito, d'altra parte, al fine di rendere possibile il controllo in sede di legittimità del procedimento logico da lui seguito nel riconoscere tale maggior danno, deve indicare e valutare gli elementi offerti dal creditore per dimostrare che un pagamento tempestivo gli avrebbe permesso di evitare o ridurre il pregiudizio derivante dal fenomeno inflativo. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva riconosciuto il maggior danno, determinato in base agli indici Istat del costo della vita in relazione al ritardato pagamento di un conguaglio - di entità limitata, stante anche la pluralità degli aventi diritto - di un'indennità espropriativa, valorizzando la mera qualità di "consumatori" dei creditori).

La sentenza n. 283 del 1993 della Corte costituzionale, riconoscendo - al fine di escludere una disparità di trattamento tra gli espropriati - che i soggetti già colpiti dal procedimento espropriativo abbiano il diritto di accettare l'indennità evitando la decurtazione del 40 per cento sull'importo dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis del D.L. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, ha introdotto - limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio - l'istituto giuridico dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità (in aggiunta all'istituto dell'accordo sulla cessione del bene). Poiché, però, l'esercizio di tale diritto da parte dell'espropriato presuppone una nuova e congrua determinazione dell'indennità operata dall'espropriante secondo i criteri dell'art. 5 bis, la decurtazione del 40 per cento può ritenersi applicabile solo in caso di mancata accettazione di questa nuova determinazione e, invece, nel caso in cui (come nella specie) l'espropriante non abbia riformulato l'offerta, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina, senza far luogo alla decurtazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4287
    Data del deposito : 28 aprile 1999

    Testo completo