Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6361
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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Con riguardo ai procedimenti di determinazione della indennità di espropriazione ancora in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del quaranta per cento della indennità stessa, occorre che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, l'espropriante abbia offerto all'espropriato una indennità nuovamente determinata secondo i nuovi criteri di cui all'art. 5 bis della citata legge, e che tale nuova offerta sia stata ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua e, in ogni caso, non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento della indennità. La rideterminazione deve essere eseguita dalla competente Commissione Provinciale per le Espropriazioni, cui è demandato il compito di liquidare l'indennità definitiva - quale è quella determinata nel corso del procedimento di cui si tratta, intervenendo nella fase successiva alla pronuncia del decreto di espropriazione, quando non è più possibile convenire alcuna cessione del bene, ormai trasferito nel patrimonio dell'espropriante - e che nella procedura di cui si tratta ha una posizione di terzietà, laddove l'espropriante è parte nel giudizio contenzioso promosso dall'espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6361
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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