Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
Con riguardo ai procedimenti di determinazione della indennità di espropriazione ancora in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del quaranta per cento della indennità stessa, occorre che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, l'espropriante abbia offerto all'espropriato una indennità nuovamente determinata secondo i nuovi criteri di cui all'art. 5 bis della citata legge, e che tale nuova offerta sia stata ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua e, in ogni caso, non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento della indennità. La rideterminazione deve essere eseguita dalla competente Commissione Provinciale per le Espropriazioni, cui è demandato il compito di liquidare l'indennità definitiva - quale è quella determinata nel corso del procedimento di cui si tratta, intervenendo nella fase successiva alla pronuncia del decreto di espropriazione, quando non è più possibile convenire alcuna cessione del bene, ormai trasferito nel patrimonio dell'espropriante - e che nella procedura di cui si tratta ha una posizione di terzietà, laddove l'espropriante è parte nel giudizio contenzioso promosso dall'espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. PASQUALE REALE - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM ME, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA FRIGGERI 13, presso l'avvocato GIALLOMBARDO A., rappresentata e difesa dall'avvocato PECORARO LORENZO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso l'avvocato TURCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PATTI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 111/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2001 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.6.1994 EL SA conveniva in giudizio, avanti alla Corte d'Appello di Palermo, il Comune di Agrigento e - premesso che l'ente convenuto con provvedimento notificato il 10.5.1982 aveva espropriato un terreno di sua proprietà, sito in territorio comunale contrada Fontanelle, per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare - chiedeva la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione. L'ente convenuto, costituitosi, eccepiva la prescrizione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la liquidazione dell'indennità con applicazione dei criteri introdotti dall'art. 5 bis L. 359/92. La Corte, respinta l'eccezione di prescrizione e rilevata la natura edificatoria del suolo espropriato (Zona C/1 destinata all'edificazione pianificata del PRG) determinava in lire 76.080.000 l'indennità di espropriazione ed in lire 8.410.487 quella di occupazione. Respingeva la domanda di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c. 2^ c.c. Propone ricorso per cassazione la SA.
Resiste con controricorso il Comune di Agrigento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha eccepito la inammissibilità del ricorso "privo di procura speciale ex art. 83 c.p.c.". L'eccezione deve essere respinta. La ricorrente, in calce al ricorso, ha rilasciato procura speciale ("nella presente controversia, davanti al Supremo Collegio") all'avv. Lorenzo Pecoraro (iscritto all'albo speciale in data 21.10.89) che ne ha autenticato la firma.
Con un unico motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 5 bis L. 359/93 e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente si duole che la
Corte abbia decurtato del 40% l'indennità di espropriazione, già determinata con il criterio riduttivo del 5 bis. Deduce, ancora, che solo in data 26.1.95, dopo l'inizio del giudizio, il Comune - con atto che si assume notificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - avrebbe offerto una seconda indennità provvisoria (lire 59.192.000) determinata con i criteri introdotti dalla nuova disciplina.
Il motivo è fondato.
La Corte Costituzionale, con sentenza 283/93, ha dichiarando l'illegittimità dell'art. 5 bis c. 2^ D.L. 333/92 (L. 359/92) nella parte in cui non prevede, in favore dei soggetti già espropriati al momento della sua entrata in vigore "e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità senza subire la riduzione del 40%". Questa corte di legittimità, in attuazione del "dictum" del giudice delle leggi, ha ripetutamente affermato che la riduzione del quaranta per cento è legittimamente operata solo quando l'espropriante abbia offerto all'espropriato una indennità nuovamente determinata ai sensi del citato art. 5 bis e questi l'abbia rifiutata (ex plurimis 3040/00, 4530/99, 509/98). La stessa Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato - oggi anche con riferimento all'ipotesi di espropriazione pronunciata nel vigore della L. 359/92 (Cass. 13945/99 e C. Cost. 262 e 300 del 2000) - che la nuova offerta deve essere "ragionevolmente tempestiva" oltre che "congrua" e, in ogni caso, "non tanto distante dal valore del bene da elidere sostanzialmente la scelta del privato tra accettazione dell'indennità offerta in misura minore ma esente da decurtazione e rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'integrale applicazione della riduzione". (Cass. 10797/99, 2271/99). Si richiede, insomma, che l'offerta - oltre che congrua - non sia "palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità" (Cass. 1997/00, 9814/99). L'indennità determinata nel corso del procedimento non può che essere "definitiva", perché interviene nella fase successiva alla pronuncia del decreto di espropriazione, quando non è più possibile convenire alcuna cessione del bene, ormai trasferito nel patrimonio dell'espropriante in forza del provvedimento ablativo. La "rideterminazione" deve essere eseguita, pertanto, dalla competente Commissione Provinciale per le Espropriazioni (che nella procedura ha una posizione di "terzietà") cui è demandato (art. 15 L. 865/71) il compito di liquidare l'indennità definitiva (Cass. 9584/97, 9662/97). Non può provvedervi lo stesso espropriante il quale, dopo il provvedimento ablativo, ha assunto la posizione di soggetto debitore dell'indennità; egli è "parte" nel giudizio contenzioso promosso dall'espropriato e non è più "parte" del procedimento espropriativo ormai concluso.
Una differente soluzione consentirebbe quel "preordinato abbattimento dell'indennità" che la giurisprudenza vuole sanzionare. L'espropriante, infatti, proponendo un'indennità solo formalmente determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis, potrebbe vanificare l'accertamento giudiziale in corso di formazione offrendo, con intenzionale tempismo, una somma non congrua, pur se non distante dal valore eventualmente già stimato.
L'espropriante ha certamente il diritto di proporre una soluzione "transattiva" della controversia ma non quello di determinare unilateralmente addirittura in qualunque stadio del giudizio la misura dell'indennità di espropriazione e, in tal modo, di conseguire (avendo cura di non superare il limite di assoluta inadeguatezza che determinerebbe l'inidoneità dell'offerta) una iniqua riduzione del dovuto, grazie agli effetti che la legge fa discendere dalla mancata accettazione.
Il Comune di Agrigento ha offerto una nuova indennità - genericamente indicata come "provvisoria" e ripetuta nel corso del giudizio (con conseguente assorbimento del profilo di censura relativo alla ritualità della notifica) e la Corte di merito ha applicato la decurtazione del 40% senza valutarne la legittimità e la serietà (condizioni che devono concorrere perché al rifiuto possa conseguire l'effetto riduttivo dell'indennità poi giudizialmente determinata). In particolare, ha omesso di accertare se l'indennità offerta provenisse unilateralmente dalla stessa parte onerata dell'obbligo di corrispondere l'indennità (e, a tal fine, convenuta in giudizio) e di esprimere, poi, un indispensabile giudizio sulla sua congruità e adeguatezza in relazione all'indennità dalla stessa Corte determinata ai sensi del citato art. 5 bis (semisomma del valore venale e del reddito dominicale rivalutato) sulla base della stima eseguita dal consulente tecnico d'ufficio con le garanzie di legge.
La sentenza deve essere, pertanto, cassata e la causa deve essere rimessa alla Corte d'Appello di Palermo, che procederà alla determinazione della giusta indennità valutando, sulla base delle esposte considerazioni, se ricorrono le condizioni che giustificano la detrazione del quaranta per cento prevista dall'art. 5 bis. L. 2359/92. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001