Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
In tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti notori (che non può esonerare il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore, fermo restando che quest'ultimo è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza, escludendosi, in ogni caso, che il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1999, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. PE BOSELLI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI ANGELI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE ILEANA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 12015/96 proposto da:
SE ILEANA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO S.PIO V N.16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che la difende unitamente, all'avvocato MASSIMO FUMEO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO SA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2274/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato GIGLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto o inammissibilità di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 22-12-1982 SE NA conveniva dinanzi il tribunale di Monza il cognato IS ES esponendo che il 16-5- 1981 era deceduto ab intestato in Lissone il marito IS PE lasciando eredi per la quota di 16/24 lei stessa;
per 6/24 la madre AS NE, per 1/24 la sorella IS ST;
per identica quota il fratello PE;
quest'ultimo, socio con il marito della ditta IS TI, non intendendo proseguire con gli eredi l'attività imprenditoriale aveva posto a disposizione degli aventi diritto la quota spettante al defunto valutata in lire sessanta milioni;
poiché la stessa era di valore notevolmente superiore, ne chiedeva la SE la determinazione con liquidazione in suo favore di quanto dovutole.
Il convenuto resisteva alla domanda;
il procedimento veniva riunito ad altri e con sentenza non definitiva del 30 gennaio - 9 settembre 1992 il tribunale, espletata una consulenza tecnica, dichiarava che il valore della quota del de cuius alla data della morte e rivalutata al dicembre 1989 (quando la stima era avvenuta) era di lire 367.599.800; il credito dell'attrice ammontava quindi a lire 245.066.528 oltre interessi dal 1989 al saldo. Con separata ordinanza il Tribunale rimetteva quindi la causa in istruttoria, perché fosse predisposto un nuovo progetto di divisione. Proponeva impugnazione la SE lamentando un'erronea valutazione della quota sociale del marito;
resisteva il IS dolendosi con appello incidentale della rivalutazione delle somme spettanti all'erede.
In data 30-3-1993 il IS versava all'attrice la somma di lire 312.489.160.
Con sentenza 21-7-1995 la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento della sola impugnazione incidentale, condannava IS ES al pagamento del maggior danno secondo i coefficienti Istat sulla somma di lire 114.663.360 (quota di 16/24 spettante alla SE) a decorrere dal 1981 e fino alla data della pronunzia, ovvero ai soli interessi legali a seconda di quale dei due importi avesse avuto il tasso più elevato nel periodo, oltre agli interessi legali dalla stessa data al saldo effettivo: dichiarava la SE obbligata a restituire l'eventuale differenza tra la somma di lire 312.489.160 già corrispostale il 30-3-1993 e quella liquidata;
compensava per la metà le spese del giudizio ponendo a carico della SE quelle ripetibili.
Osservava la Corte, per quanto ancora rileva, che pur essendo di valuta il debito del IS, nel periodi di indisponibilità delle somme per la SE vi era stato un degrado monetario che andava risarcito ex art. 1224 - comma 2 c.c. dovendosi presumere che, se riscossa tempestivamente, la somma sarebbe stata utilmente impiegata dalla creditrice e sottratta alla svalutazione;
che la rivalutazione doveva aver luogo secondo gli indici Istat ovvero in base agli interessi legali se più elevati, non cumulabili con la prima. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso con atto del 19-9-1996 e con due motivi di censura IS ES;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in base ad un motivo SE NA.
Il IS ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi relativi alla stessa sentenza devono, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. essere riuniti. Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c. C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata ha rivalutato il credito della SE pur non avendo la stesso dimostrato l'appartenenza a categorie economiche socialmente significative, o qualità personali idonee a far presumere che essa, disponendo tempestivamente della somma dovutale, l'avrebbe impiegata sottraendola agli effetti della svalutazione.
Negli atti vi era soltanto la prova che la controparte, vedova di IS PE, non aveva continuato l'attività imprenditoriale del marito.
Il motivo è fondato.
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie il riconoscimento in favore del creditore oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempestivo l'avrebbe posto in condizione di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro;
ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti notori (che non può esonerare il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore, fermo restando che quest'ultimo è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza, escludendosi in ogni caso, che il ricorso a elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat o dal tasso corrente degli interessi bancari (V. Cass. 20-6-1997 n. 5517; Cass. 16-11-1994 n. 9645). La sentenza impugnata è censurabile per avere rivalutato il credito in base alla presunzione che, se riscosse tempestivamente le somme dovute sarebbero state utilmente impiegate dalla SE senza che quest'ultima avesse fornito elementi dai quali la presunzione veniva tratta e quindi senza un ragionamento logico induttivo che è alla base dell'applicazione dell'art. 2727 c.c.. Con il secondo motivo, denunciando contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) il IS lamenta che la sentenza impugnata, condannandolo al risarcimento del maggior danno secondo i coefficienti Istat o gli interessi legali dal 1981 alla data della pronunzia, non ha tenuto conto del fatto che in data 31 marzo 1993 erano state versate alla controparte lire 312.479.160 superiori al credito che essa aveva a quella data, tanto che vi è stata condanna alla restituzione dell'eventuale differenza.
La rivalutazione, secondo il coefficiente Istat 2, 276561 dal 31 dicembre 1981 al 31 marzo 1993 della somma di lire 114.663.560 liquidata dal tribunale elevava a lire 261.038.589 il credito della SE, inferiore di lire 51.450.571 alle somme versate. La sentenza, condannandolo inoltre al pagamento degli interessi legali dalla data della pronunzia al saldo, non ha considerato che quanto ricevuto dalla SE il 31-3-1993 superava il credito effettivo con la conseguenza che nessuna somma era a quel titolo dovuta.
Il motivo è fondato solo in parte.
Avendo la sentenza impugnata condannato la SE a restituire le somme ricevute in più rispetto alla sorte capitale rivalutata secondo gli indici Istat o con i soli interessi legali se di importo maggiore, non è stata elusa la questione di un obbligo restitutorio della stessa parte salvo determinazione di quanto effettivamente dovutole.
La sentenza, contraddicendosi, ha però nel dispositivo condannato il IS al pagamento degli interessi legali dalla data della pronunzia al saldo senza aver proceduto a tale determinazione;
e, quindi, senza avere stabilito, se in conseguenza dei versamenti effettuati dal IS, esisteva ancora un credito della SE. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - la SE lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rivalutare il credito originario di 118 milioni in base al rendimento dei titoli di stato pari nel 1981 al 19,6% e, negli anni successivi, fino al 1992, del 17%; 14%; 13%;
11%; con la conseguenza che la somma spettantele ammonterebbe oggi a lire 451.954.221 superiore a quanto versato dal IS. Il ricorso, con l'accoglimento del primo motivo dell'impugnazione del IS, rimane disatteso;
quando non sono state dedotte e dimostrate attività o condizioni personali idonee a far presumere l'impiego remunerativo del denaro, non può farsi questione di maggiore redditività con l'investimento in titoli di stato. Accogliendosi il ricorso principale nei limiti precisati, la sentenza dev'essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'Appello; questa uniformandosi ai principi enunciati in ordine alla possibilità di riconoscere al creditore, nell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, oltre agli interessi il maggior danno da svalutazione monetaria, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
rigetta l'incidentale; cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 21-10-98-
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999