Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1999, n. 2878
CASS
Sentenza 26 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti notori (che non può esonerare il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore, fermo restando che quest'ultimo è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza, escludendosi, in ogni caso, che il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1999, n. 2878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2878
    Data del deposito : 26 marzo 1999

    Testo completo