Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2498
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Sentenza 21 febbraio 2001

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Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di espropriazione ancora in corso al momento di entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del quaranta per cento dell'indennità stessa, che l'espropriante, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri che sia congrua, ossia tale da garantire - e non elidere o vanificare - la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione dell'indennità offerta, ancorché in misura (non eccessivamente) minore ma esente da decurtazione, e il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'applicazione del criterio riduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2498
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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