Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di espropriazione ancora in corso al momento di entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario, affinché l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del quaranta per cento dell'indennità stessa, che l'espropriante, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri che sia congrua, ossia tale da garantire - e non elidere o vanificare - la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione dell'indennità offerta, ancorché in misura (non eccessivamente) minore ma esente da decurtazione, e il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'applicazione del criterio riduttivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI COMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALA ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ AGRICOLA LAZZAGO "S.A.L." Sas di GIULINI B. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso l'avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANTONI ENRICO, giusta procura speciale per Notaio Carlo Predaglio di Como rep. n. 51604 del 12.2.1997;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 344/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Loria, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo;
rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di decreto del Presidente della Giunta regionale in data 23 luglio 1975, attuativo del P.E.E.P., il Comune di Como procedeva all'esproprio, tra altri, di alcuni terreni di proprietà della s.a.s. Agricola Lazzago.
Nell'agosto del 1993, il Sindaco comunicava all'interessata l'avvenuta determinazione definitiva dell'indennizzo espropriativo da parte della competente Commissione provinciale. Ed avverso tale stima la società - che aveva nel frattempo adito il Tribunale di Como per ottenere la liquidazione della indennità di espropriazione - proponeva quindi opposizione, ex art. 19 l. n. 865/1971, innanzi alla Corte di appello di Milano.
La Corte territoriale - dopo aver, con sentenza parziale dell'8 febbraio 1994, respinto l'eccezione di litispendenza formulata dal Comune - con successiva sentenza definitiva del 6 febbraio 1996 quantificava in complessive L. 487.784.250 (sulla base della esperita C.T.U.) l'indennità in questione.
Contro quest'ultima sentenza il Comune di Como ricorre ora per cassazione. Resiste la S.A.L. con controricorso.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti in vista di una bonaria composizione della lite, nessun formale atto, in tal senso è stato depositato nel termine ultimo all'uopo loro concesso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'impugnazione si compone di quattro motivi, con i quali il Comune, rispettivamente, denuncia:
a) - violazione dell'art. 39 c.p.c., per mancata rilevazione della eccepita litispendenza in relazione al giudizio precedentemente nei suoi confronti instaurato dalla medesima S.A.L. innanzi al Tribunale di Como;
b) - duplice violazione dell'art. 112 c.p.c., in cui assume essere incorsa la Corte milanese nella formulazione del quesito al C.T.U. e per aver liquidato all'espropriata un indennizzo di importo superiore a quello da essa richiesto con l'atto di opposizione;
c) - omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per il "recepimento acritico della C.T.U.";
d) - violazione, infine, dell'art. 5 bis l. 1992 n. 359 per il profilo della decurtazione del 40% che sarebbe stata erroneamente non applicata nei confronti della S.A.L. che pur aveva fatto opposizione alla stima della indennità.
2. - Nessuna delle riferite censure può trovare accoglimento. 2/1. - Inammissibile è, innanzitutto, la prima doglianza, poiché l'eccezione di litispendenza, che con essa il ricorrente pedissequamente reitera, è già stata respinta dalla Corte territoriale con sentenza non definitiva del febbraio '94, avverso la quale il Comune non ha fatto riserva di impugnazione ne' ha, comunque, proposto tale impugnazione (essendo il presente ricorso testualmente rivolto solo contro la successiva sentenza d'appello definitiva, ne' contenendo esso alcuna neppure sostanziale censura contro la pronuncia parziale, che il ricorrente, di fatto, si è limitato ad ignorare).
2/2. - Insussistente è poi l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in entrambi i profili della sua prospettazione.
Per un verso, priva di giuridica consistenza è infatti la tesi che il quesito posto al C.T.U. - per la determinazione del valore di mercato (alla data di riferimento) dei suoli espropriati - fosse "ultroneo rispetto a quello che, secondo l'ente ricorrente, avrebbe dovuto deferirsi, limitato al "se fosse equo" l'importo richiesto dalla società a titolo di indennità: non risultando comprensibile come l'asserita eccedenza della pretesa dell'attrice, rispetto all'effettivo valore venale dei beni espropriati, potesse accertarsi senza prima determinare quell'effettivo valore di mercato. E, per altro verso, deve escludersi, che sia "ultra petitum" la liquidazione dell'indennità in questione operata dalla Corte di merito in conformità alla richiesta dell'espropriata come - ritualmente - formulata in sede di precisazione delle conclusioni. 2/3. - Ampia e diffusa - anche nella puntuale replica ai rilievi di controparte - logicamente coerente e giuridicamente corretta è, inoltre, la motivazione che sorregge la stima operata dai giudici del merito, sulla base dei dati di comparazione e valutazione offerti dal C.T.U., in relazione all'accertata vocazione edificatoria dei suoli in questione, di fatto e giuridica nei limiti conformativi del P.E.E.P. con riferimento alla data dell'esproprio. Per cui anche i denunciati vizi di motivazione, su tal punto, si rivelano assolutamente inconsistenti.
2/4. - Non sussiste infine l'ipotizzata violazione dell'art.5bis l. 359/92, per il profilo della "mancata applicazione della decurtazione del 40%".
Per effetto della pronuncia "additiva" n. 283/1993 della Corte costituzionale - che, nel limitare l'applicazione retroattiva del predetto art. 5 bis, ha inteso riequilibrare la posizione dei proprietari (come nel caso in esame) già espropriati, e per ciò non in grado di effettuare la cessione volontaria del bene che da titolo all'esonero dell'abbattimento del 40%, consentendo ai medesimi di conseguire l'identico beneficio con l'accettazione della indennità - la suddetta decurtazione non può essere, conseguentemente, operata nei confronti del proprietario espropriato che non sia stato posto in condizione di esercitare (in termini di effettività) il proprio "diritto di accettare l'indennità" (evitando quella decurtazione) vuoi per mancanza di una (nuova) offerta da parte dell'espropriante in conformità ai criteri introdotti dallo ius superveniens (cfr. 1303, 1857, 9289, 12353/1999 ex plur.), vuoi per la ricevuta comunicazione di una offerta risultata (come nella specie) non congrua, secondo l'apprezzamento del giudice del merito. Ciò in quanto l'offerta della indennità, pur reiterata e conforme ai nuovi criteri di calcolo sub art. 5bis cit., deve essere altresì seria ed attendibile, ossia tale da garantire (e non elidere o vanificare) la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione della indennità offerta, ancorché in misura (non eccessivamente) minore ma esente da decurtazione e il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'applicazione del criterio riduttivo.
Principi, questi, cui si è sostanzialmente attenuta la Corte milanese: la cui decisione anche per questa parte resiste, quindi, a critica.
3. - Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alle spese, che liquida in L. 129.000=, oltre a L.15.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001