Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
L E L B 5 2 . - 7 3 - N 8 E D . 0 E A O T D R O A S T S N 1 L R ' I I I I L T D I O L O B L , D S A I M O T A I D P N T S E E E S A T A I S , , N D E O S G I S R S P G A A T E R O 0. REPUBBLICA IT 2.9 /S.U. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco BILE Primo Presidente F.F. R.G.N. 10478/97 Cron. 2532 Dott. Mario CORDA Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione Rep. Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere Ud. 01/10/98 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Rel. Consigliere Rilasciata copia studio EXTEN al SIG. IL SOLE 24 ORE. ha pronunciato la seguente per diritti L. 6000 S EN TENZA il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA sul ricorso proposto da: CASSAZION UFFIC COPIE Richies ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale c ia studio new dal Sig. rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA per diritti 18.0 MAR 1999 DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELL • PANCET LIRE 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA - ricorrente contro 1998 IL MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AU750656 505 BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato AU750681 AU750706 -1- MARIO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende, giusta COOTE SUPREBA NA TION UFFICIO COPIE delega a margine del controricorso;
Flisgotata copia legale DIOTAVIcontroricorrente - 1 par ity FEB 1999 diritu 24 avversO la sentenza n. 26/97 del Tribunale di URBINO, 1 IL CANCELLIERE depositata il 08/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE udienza 01/10/98 dal Consigliere del Dott. Richiesta copia legal dal Sig. Avv. GEN. STATE Stefanomaria EVANGELISTA;
per diritti L. udito 1'Avvocato Mario D'OTTAVI, per il11 || 11 MAR 1999 IL CANCELLIERE controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e accoglimento del secondo motivo. SORT CORT EMA DI CASSAZNI TO COPIE Richiesta stugio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal St o le stude UFFICIO COPIE R1Z20 per diritti 0000 Richiesta copia studio per 6000 " 22 MAR 1999 dal Sigh ANBARDELLA GIU. 1999 per diritti 6000 IL CANCELLIERE CANCELLIERE i 12-7-33 IL CANCELLIERE LIRE 1000 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLERIA CANCELLI LIRE 1500 CANCELLERIA AS316064 AS316054 LIRE 1000 AS316059 E777271 LIRE 1000 CANCELLER LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLE E7272 A0576937 E277262 AS316065 577778 0 71 cnce: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso la Cancelleria del sig. Maurizio Pretore di Urbino il 9 ottobre 1995, il poste italiane e, Silvi conveniva in giudizio l'Ente premesso di essere stato adibito, fra il 18 maggio 1994 ed il 20 maggio 1995, a mansioni superiori a quelle pro- prie del livello di inquadramento riservatogli dal da- tore di lavoro, chiedeva l'accertamento del suo diritto corrispondente trattamento giuridico ed economico, al vale a dire alla qualifica di dirigente principale di esercizio, settimo livello, con decorrenza dal 18 agosto 1994 e con conseguente condanna del convenuto al versa- delle differenze retributive. mento Excjell Il pretore accoglieva la domanda, in contraddit- torio dell'Ente poste, e la sua decisione veniva confer- mata in appello, dal Tribunale di Urbino, con sentenza depositata in cancelleria 1'8 aprile 1997. I giudici del gravame osservavano, in particolare e per quanto ancora in questa sede rileva, che: con effetto dal 31 dicembre 1993, ai sensi del d.
1. n. 487 dello stesso anno, convertito in legge n. 71 del 1994, era operativa la privatizzazione dei rapporti di lavoro fra il neocostituito Ente poste italiane ed il personale dipendente;
- in effetti, l'art. 6, secondo comma del citato d.
1. n. 487 del 1993 aveva disposto l'assoggettamento ✓ ei rapporti suddetti alla disciplina sostanziale di di- ritto privato, e, nell'ambito della medesima doveva ri- 3 tenersi compreso anche l'art. 2103 cod. civ., in tema di promozione automatica per avvenuto espletamento di man- sioni superiori;
- non poteva diversamente argomentarsi dal sesto comma dello stesso art. 6, che, nel prevedere la conti- nuazione dei trattamenti>> in atto alla ricordata da- ta, fino a quella della stipulazione del contratto col- lettivo di categoria, si riferiva alla esclusivamente conservazione dei livelli retributivi raggiunti e non privatiz- anche alla disciplina giuridica dei rapporti zati. Per la cassazione di questa sentenza ricorre 1'Ente poste italiane sulla base di due motivi, cui re- Evangelh siste l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, l'Ente poste propo- innanzitutto, un'eccezione di difetto di giurisdi- ne, zione;
e, poi, svolge argomenti intesi a sostenere la ritualità della proposizione del ricorso, sotto il du- plice profilo della sussistenza dello jus postulandi in capo all'Avvocatura dello Stato e della tempestività. L'esame della fondatezza di questo assunto è pre- giudiziale a quello della cesura vera e propria, vale a dire della questione di giurisdizione, proponibile solo in forza di un ricorso ammissibile. Orbene, quanto al primo dei suddetti profili, la Corte rileva che il ricorso è ammissibile, sebbene pro- Z posto dall'Avvocatura dello Stato in ероса successiva inalla disposta privatizzazione dell'ente ricorrente: questi termini, infatti, deve darsi continuità all'o- rientamento già espresso da queste Sezioni unite con sentenza 5 settembre 1997, n. 8587, secondo cui l'Ente poste italiano può avvalersi del patrocinio facoltativo della detta avvocatura, senza bisogno di apposite de- liberazioni, ai sensi dell'art. 10, secondo comma del primo dicembre 1993, n. 487, convertito in legge d.l. 29 gennaio 1974, n. 71, e quindi senza che sia necessa- rio un apposito mandato all'avvocatura stessa;
ne quest'ultima è onerata della produzione del provvedimen- to del competente organo dell'ente, di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudi- Evangelh zio, assumendo essa ex lege>> i relativi poteri di rappresentanza e difesa. A queste conclusioni non osta la successiva (alla trasformazioneproposizione del ricorso per cassazione) dell'ente in società per azioni, perchè tale evento, non assimilabile, quanto alla sua incidenza sullo jus postu- landi dell'Avvocatura erariale, ad alcuna delle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia alla stessa, ai sensi dell'art. 301, terzo comma cod. proc. civ. (arg. ex Cass. 23 ottobre 1996, n. 9211), non potrebbe produr- re conseguenze preclusive della rituale prosecuzione del giudizio di legittimità, neanche se ricondotto nel nove- ro degli eventi di cui al primo comma della medesima norma, costituendo jus receptum che nel detto giudizio, 5 applicazio- dominato dall'impulso di ufficio, non trova una volta che esso sia stato introdotto rite et rec- ne, te, l'istituto dell'interruzione del processo, mentre la sussistenza della causa interruttiva potra' assu- ultima, mere rilievo nel giudizio di rinvio (v., da Cass. 20 maggio 1997, n. 4480). L'ammissibilità del ricorso va, inoltre, ricono- sciuta anche sotto il profilo della tempestività. La sentenza di appello risulta notificata, secon- relazione che si legge in calce alla medesima, do la all'Ente poste italiane in persona del legale rappre- sentante pro tempore>>: il destinatario viene, dunque, indicato nella parte personalmente, non anche in taluno Langell dei procuratori di questa, costituiti nel pregresso gra- do di merito, come sarebbe stato necessario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. (secondo l'interpretazione oggetto della consolida- ta giurisprudenza di questa Corte: v., da ultime e fra le numerose altre conformi, Cass. 24 aprile 1997, n. 2873; Id., 17 gennaio 1997, n. 433), per provocare la decorrenza del termine breve di proposizione del ricorso per cassazione. Trova, perciò, applicazione il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta, come riferito in parte narrativa, 1'8 aprile 1997; donde il corollario della tempestività del ricorso, comprovata anche dalla costituzione dell'intimato, avvenuta essa stessa (con controricorso notificato il 6 agosto 1997) anteriormente alla scadenza del detto termine (v. Cass. 27 gennaio 1996, n. 620; Id., 17 maggio 1986 n. 3271). Passando, quindi, all'esame dell'eccezione di di- fetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordina- ria, la Corte osserva, in primo luogo, sotto il profilo del quadro normativo di riferimento, che estranee alla fattispecie sono le disposizioni dell'art. 1 del d.l. n. 269 del 1994, convertito in legge n. 432 dello stesso anno, sono estranee alla fattispecie in esame. Invero, queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di come affermare (sent. 10 agosto 1996, n. 7406), tali disposi- Laughl - nel prevedere che, in caso di trasformazione di zioni pubblici in enti pubblici non economici o in SO- enti cietà di diritto privato, continuano ad essere attribui- te alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo le controversie attinenti al periodo del rapporto lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione di contengono una disciplina transitoria per tutte le tra- al- sformazioni future e non possono svolgere efficacia cuna relativamente alle controversie concernenti il rap- porto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasforma- ti. Orbene, l'Amministrazione delle poste e delle te- lecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico e- conomico, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d. 1. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifica- zioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, con effetto dal- la data di efficacia dei decreti di nomina degli organi medesimo, previsti dall'art. 3 dello stessodell'ente d.
1. n. 487 ed effettivamente emanati con d.P.R. 23 di- cembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 1993: ed è, quindi, evidente l'anteriorità della trasformazio- rispetto all'entrata in vigore del citato d.l. n. ne 269 del 1994, con la conseguente inapplicabilità di quest'ultimo alla fattispecie in esame, giusta il sopra riferito principio. Non rileva l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (secondo comma dell'art. 1 del d.
1. n. 487 cit, come modificato dall'art. 2, comma 27, Sanghul della lalegge 23 dicembre 1996, n. 662), sia perchè privatizzazione dei rapporti dei lavoro ed il trasferi- mento delle relative controversie alla giurisdizione or- dinaria erano già stati disposti in conseguenza della prima trasformazione dell'amministrazione in ente pub- blico economico;
sia perchè la presente controversia introdotta nei confronti di questo ente prima stata dello spirare del termine di cui al testė citato art. 2 della legge n. 662 del 1996, sicchè con riferimento a quella data va individuata la disciplina della giurisdi- zione, restando ininfluente qualsiasi mutamento connesso a vicende, anche normative, susseguenti, stante il regi- me di perpetuatio delineato dall'art. 5 cod. proc. civ., testo sostituito, con effetto dal primo gennaionel g 1993, dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Ciò posto, e rilevato che, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del d.l. n. 487 del 1993 (conv. in 1. n. 71 del 1994), il personale delledell'Amministrazione poste resta, a seguito della suddetta trasformazione, alle dipendenze del nuovo ente con rapporto di diritto privato (salve talune eccezioni che non interessano la fattispecie); e che, ai sensi del successivo art. 10, le controversie concernenti siffatto rapporto privatizzato sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria;
non si vede come, a fronte di queste testuali disposizioni pos- sa essere ritenuta persistente la giurisdizione del giu- dice amministrativo. Evangelist Invero, giusta l'orientamento già espresso dalla Corte in materia (v., ex plurimis, le sentenze 5 settem- bre 1997, n. 8587; 24 settembre 1997, n. 9381), è frut- to di un evidente errore di prospettiva giuridica dedur- re tale persistenza della giurisdizione amministrativa dalla disposizione (art. 6, sesto comma, d.l. e legge cit.) per la quale ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro. Questo assetto transitorio della normativa so- stanziale non esclude la natura privatistica del rappor- sancita espressamente dalle surriferite norme, ne to, incide sulla disciplina della ripartizione della giuri- sdizione, altrettanto espressamente dettata, in tutta coerenza con l'affermazione di quella natura. Di ugual segno, del resto, è stato l'orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni unite, in riferimen- to ad analoga vicenda concernente l'istituzione dell'en- te Ferrovie dello Stato, con legge n. 210 del 1985, es- sendosi anche allora stabilito che l'introdotta priva- tizzazione dei rapporti di lavoro ed il conseguente af- fidamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria non trovava limite nella contestuale previsio- ne del persistente assoggettamento dei medesimi rapporti alla previgente disciplina, fino alla stipulazione dei primi contratti collettivi, trattandosi di un'operati- н vità di quest'ultima solo transitoria, istituiva di un regime speciale, non preclusivo dell'immediato abbando- anche ai fini del riparto di giurisdizione, no, connotazione pubblicistica (v., fra ledell'anteriore altre conformi, sentt. 26 settembre 1995, n. 10183; 23 ottobre 1995, n. 11016). Deve, quindi, disattendersi l'assunto di parte ricorrente e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 382, primo comma cod. proc. civ., provvedersi alla declarato- ria della giurisdizione ordinaria. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale l'Ente poste sostiene l'inapplicabilità (ante- riormente al 26 novembre 1994, data di stipulazione del primo contratto collettivo), ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, della disciplina della promozione au- 18 tomatica dettata dall'art. 2103 cod. civ. Anche su tale questione queste Sezioni unite hanno avuto occasione di esprimere (con la già citata sentenza n. 8587 del 1997) il proprio orientamento, pre- cisando che il regime transitorio di conservazione ai dipendenti dell'Amministrazione postale (per il periodo compreso fra la data della trasformazione di quest'ulti- ma in ente pubblico economico e quella della stipulazio- ne del primo contratto collettivo) dei trattamenti in atto al momento della trasformazione stessa, riguarda non solamente il profilo economico del rapporto, ma an- che quello della sua disciplina giuridica, e in partico- lare senza che a ciò osti l'ormai conseguita- natura Langehtil divieto di operatività privatistica del rapporto - dell'istituto della promozione automatica, in ragione dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori, quale previsto dall'art. 2103 cod. civ.: ciò in relazio- ne sia alla lettera della norma istitutiva del suddetto regime transitorio (vale a dire dell'art. 6, comma sesto della legge n. 71 del 1994, ove essendo menzione dei trattamenti>> temporaneamente procrastinati, si fa, all'evidenza, uso di una locuzione meglio giustificabile con una estensione dell'intento conservativo a tutti gli aspetti, non solo economici, ma anche giuridici dei rap- porti in corso), sia alla ratio legis (intesa ad assicu- rare una gradualità di passaggio al nuovo regime). Questi principi devono essere ora confermati, per la persuasività degli argomenti che li sorreggono e non to essendo stati addotti in causa elementi che inducano a discostarsene. Se ne deve, dunque, desumere che, nel caso di specie, il periodo di adibizione dell'intimato a man- sioni superiori nella fase successiva alla trasformazio- ne suddetta, ma anteriore alla stipulazione del primo contratto collettivo di categoria (che, come dianzi ri- ferito, segna il momento di sopravvenienza della nuova disposizione in materia di inquadramento), non utiliz- zabile ai fini dell'istituto della promozione automati- ca. Nè la successiva introduzione dell'istituto stes- so rende, di per sè, possibile un'utilizzazione siffat- Langeth ostandovi il principio generale di irretroattività ta, della legge, alla cui stregua possono assumere rilievo, per l'applicabilità della norma sopravvenuta, soltanto i fatti del diritto che, essendo in questacostitutivi previsti, si svolgano successivamente alla sua entrata in vigore. L'esaminato motivo di ricorso deve, pertanto, es- sere accolto, conseguendone la cassazione dell'impugnata sentenza, che, invece, da quei principi si è discostata, per aver ritenuto applicabile l'art. 2103 cod. civ. an- che durante la fase transitoria in questione. Infine, una siffatta interpretazione della norma- tiva richiamata manifestamente non contrasta con sovror- dinati precetti costituzionali, valorizzandosi, invece, 12 suo tramite, una logica di gradualità delle trasforma- zioni introdotte dalle nuove disposizioni, che appare ispirata a criteri di ragionevolezza, senza escludere në il conseguimento di un risultato finale di sostanziale parità di trattamento dei rapporti di lavoro privatizza- ti rispetto a quelli già originariamente privati, nė l'adeguatezza, in assoluto, del trattamento economico e giuridico riservato ai titolari dei primi. Per il nuovo esame della causa in base ai suespo- sti principi, si impone il rinvio ad altro giudice, cui spetterà, in particolare, accertare se il periodo di a- dibizione del lavoratore a mansioni superiori, successi- vo alla data del 26 novembre 1994, sia tale da comporta- Evangeht re il diritto alla promozione automatica, ancorché con decorrenza posteriore ed in relazione a qualifica diver- sa, rispetto a quelle rispettivamente indicate nella do- manda originaria, ma tali da potersi in quest'ultima ri- tenere implicitamente e subordinatamente rivendicate, in applicazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Si tratta di un accertamento che implica valuta- zione di circostanze di fatto, come conseguenza della pronuncia caducatoria, sulle quali il giudice a quo non aveva avuto modo di pronunciarsi, attesa la diversa 10- gica cui aveva improntato la sua decisione, consistente, come si è detto, nel ritenere valutabile quell'adibizio- ne anche nella parte avvenuta anteriormente alla data suddetta.. 13 il Al riguardo va, in particolare, richiamato principio, già più volte espresso dalla Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 66 1. 26 novembre 1990 n. 353, la cassazio- con giudizio nel merito, e' consenti- ne sostitutiva, ta nei soli casi in cui, dopo l'enunciazione del princi- pio di diritto, la controversia debba essere decisa in base ai medesimi apprezzamenti di fatto che costituiva- il presupposto del giudizio di errato, in no diritto tal guisa postulandosi che il giudice del merito abbia avuto modo di esprimere siffatti apprezzamenti ai fini di una specifica decisione;
essa non e' pertanto consen- tita nei casi in cui l'intervento caducatorio della de- Eangekl cisione di legittimita' apra la via ad una pronuncia questioni non esaminate nella pregressa fase di su me- rito, atteso che la norma suddetta, nell'escludere la cassazione sostitutiva in presenza della necessità di accertamenti "ulteriori", limita la possibilità di tale provvedimento alla sola ipotesi in cui tutti gli ac- certamenti siano stati compiuti dal giudice competente e quindi impedisce che in sede di cassazione sostitutiva possano essere rese decisioni su questioni nel merito delle quali il giudice a quo non si sia pronunciato, de- cisioni che, pertanto, non essendo destinate a sosti- tuire alcuna pronuncia precedente, si configurino a lo- (V., ro volta come ulteriori rispetto a quelle cassate per tutte, Cass. 25 marzo 1996, n. 2629). 14 Al giudice di rinvio, che si individua nel Tribu- nale di Pesaro, si rimette, ai sensi dell'art. 385, ter- zo comma, cod. proc. civ., anche la pronuncia sulle spe- se del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo mativo di ricorso, di- giurisdizione dell'Autorità giudiziariachiarando la ordinaria. Accoglie il secondo motivo e cassa l'impugna- sentenza. Rinvia la causa, per nuovo esame e per i ta provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pesaro. Cosi deciso in Roma il 10 ottobre 1998 IL PRESIDENTE मट IL CONSIGLIERE ESTENSORE Евровидел Il Collaboratore di Cancelleria Д анія Onporit Da nie [1 FEB. 1999 889 'N 84-6-11 17 WI 01 NY 7180 IS VSSV I 'O'TION I VISO 15