Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 2
Quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto.
Il D.M. n. 1444 del 1968, che, in applicazione dell'art.41 quinquies della legge urbanistica,come modificato dall'art. 17 della cosiddetta legge ponte, detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, pone all'art. 9, secondo comma, una prescrizione tassativa ed inderogabile, e cioè che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona "A" debba essere rispettata in tutti i casi una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1999, n. 8383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8383 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD NN, TA IA, TA IA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA S. SATURNINO 5, presso lo studio dell'avvocato G CAMBONI, difesi dall'avvocato GIOVANNI CUNTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RE FL, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA S.LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, difesa dall'avvocato FRANCESCANTONIO VALLONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 289/96 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 22/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato CUNTO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VALLONE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 31.10.81 OR Senatore proprietaria d'un fabbricato con accessori, dipendenze e pertinenze sito in Sapri al Largo dei Trecento, costituito da due appartamenti siti a piano terra e da altri due al primo piano, confinanti con Largo dei Trecento, eredi IT, RD RI e proprietà INA CASA;
poiché, ad ovest di tale edificio, RI RD, proprietaria esclusiva di un contiguo immobile, stava costruendo in sopraelevazione all'esistente piano terra senza osservare le distanze regolamentari dal fabbricato d'essa istante, che lo fronteggiava con parete finestrata - conveniva innanzi al Tribunale di Sala Consilina RI RD e le figlie di costei IA e NZ IT, donatarie della parte in sopraelevazione dell'edificio, per sentirle condannare alla rimozione del piano edificato in violazione delle norme vigenti in tema di distanze regolamentari tra edifici, nonché al risarcimento del danno ed alle spese.
Le convenute si costituivano;
assumendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Con sentenza 18.06.93, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando le soccombenti alla riduzione in pristino in ossequio ai 10 mt. di distacco tra edifici previsti, dal regolamento del Comune di Sapri, all'epoca dell'edificazione.
Avverso tale sentenza proponevano appello RI RD e IA ed NZ IT e - premesso che doveva essere presa in considerazione la richiesta di condono;
che l'opera era da qualificare come mera sopraelevazione su edificio costruito conformemente alla legge e non come nuova costruzione;
che due delle finestre del loro fabbricato non fronteggiavano affatto quello dell'attrice; che per il criterio della prevenzione la sopraelevazione de qua non poteva realizzarsi a distanza diversa da quella precedentemente prescelta;
che le spese non potevano far loro carico nonostante l'accoglimento parziale delle pretese di controparte - chiedevano respingersi l'avversa domanda o, in via subordinata, limitarsi la condanna alla demolizione della sola parte della realizzata sopraelevazione frontistante le pareti finestrate dell'edificio di controparte.
Resisteva la Senatore chiedendo la reiezione delle avverse istanze.
Con sentenza 22.05.96, la Corte d'Appello di Salerno - ritenuta l'inapplicabilità della normativa sul condono edilizio per il carattere privatistico della controversia, la natura di nuova costruzione della sopraelevazione, la legittimità della distanza di 10 m. tra pareti finestrate posta dal regolamento edilizio del Comune di Sapri, l'inapplicabilità del principio della prevenzione alle sopraelevazioni realizzate dopo l'entrata in vigore di nuove norme sulle distanze- respingeva il gravame.
Proponevano ricorso per cassazione RI RD e IA ed NZ IT "con tre motivi".
Resisteva con controricorso OR Senatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunziando difetto assoluto di motivazione ex art. art. 360 n.5 CPC si dolgono che la Corte di merito, senza esaminare i rilievi critici mossi alla ctu di primo grado e senza dare alcuna giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della stessa (perché avesse, quale aggiornata normativa di riferimento, quella degli art. 29 e 42 delle N.T.A. e non le norme del programma di fabbricazione) abbia implicitamente disatteso tale richiesta.
Il motivo è inammissibile, essendo inficiato dallo stesso vizio che imputa alla sentenza impugnata, id est non consente, per la sua genericità, il controllo sulla decisività del mezzo istruttorio richiesto.
Al riguardo devesi considerare che, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d'ufficio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle cui è pervenuto il consulente d'ufficio e recepite dal giudice;
è, per contro, necessario che il ricorrente precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche se pure sintetiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assuma essere state neglette, nonché in cosa precisamente consistessero(e quali finalità perseguissero gli eventuali mezzi di prova contrari richiesti e non ammessi, ovvero a quali specifici maggiori accertamenti i giudici di merito avrebbero dovuto procedere e, soprattutto, se fossero stati loro richiesti ed in quali termini, ovvio essendo che una censura che si sostanzi, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istruttoria che non avesse formato oggetto di specifica richiesta in sede di merito non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Ciò in quanto, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi istruttori non ammessi e/o delle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate (Cass. 20.12.94 n. 10972, 25.5.95 n. 5742, 16.1.96 n. 326) Ancor più incisivamente, una recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 13.1.97 n. 265) ha evidenziato come, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata od erronea valutazione di risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata od erroneamente valutata, che il ricorrente specifichi detta risultanza mediante sua integrale trascrizione nel ricorso;
il che, nel caso di richiesta d'indagine tecnica suppletiva, si traduce nella necessità che la parte trascriva integralmente nel ricorso il testo delle critiché mosse alla prima consulenza e dei quesiti oggetto della richiesta di rinnovazione.
Orbene, come si è accennato, non solo nel ricorso. in esame non è riportata la parte di consulenza tecnica le cui risultanze s'assumono inadeguate ne' sono precisate le ragioni per le quali s'assume che tali fossero con specifico riferimento a dati concreti (non basta asserire apoditticamente che, se valutate in base agli artt. 29 e 42 del NTA, le risultanze sarebbero state diverse rispetto a quelle ottenute in base al PRG), ma, per quanto attiene alla critica che si riferisce essere stata mossa alla consulenza stessa, neppure risulta se ed in quali termini alla Corte territoriale fossero stati segnalati errori del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione a questi commessa come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, ed in quali termini fossero stati chiesti il rinnovo od il supplemento d'indagine.
Con il secondo motivo le ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150/42 e dell'art. 9 del D.M.
2.4.68 e degli artt. 29 e 42 delle NTA del PRG di Sapri in relazione all'art. 360 n. 3 CPC - insistono per l'inapplicabilità, alla costruzione di cui trattasi, delle specifiche norme dettate per il distacco dei nuovi edifici dai fabbricati prospicienti, trattandosi, nel caso di specie, di mera sopraelevazione.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già evidenziato come, ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione debbasi intendere non solo la realizzazione a fundamentis d'un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria d'un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, in tal guisa direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno d'una maggior volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi;
per il che si è ripetutamente ritenuto che la sopraelevazione, appunto, costituisca, a tutti gli effetti, nuova costruzione (da ultimo: Cass. 11.6.97 n. 5246, 15.6.96 n. 5517), così come anche il solo rifacimento d'un tetto quando comporti l'aumento delle superfici esterne e dei volumi interni, pur se dei piani sottostanti (Cass.
6.12.95 n. 12582). È stato, inoltrè, ripetutamente evidenziato come, in caso di sopraelevazione, il criterio della prevenzione non escluda che il preveniente, al pari del prevenuto, sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal codice civile e debba, pertanto, effettuare la sopraelevazione del proprio fabbricato rispettando la diversa distanza legale stabilita da tale disciplina, con la conseguente esclusione del diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione ove afferente ad una distanza non più consentita (da ultimo: Cass.30.10.98 n. 10864, 22.10.98 n. 10482, 18.3.98 n. 2887).
A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di merito. Con l'ultimo motivo le ricorrenti - denunziando violazione della stessa normativa indicata nella rubrica precedente e vizio di motivazione - si dolgono, che la Corte di merito non abbia considerato che la prescritta distanza di dieci metri è applicabile solo in presenza di pareti finestrate frontistanti altre pareti, e non, come almeno in parte nella specie, di una parete finestrata frontistante uno spazio libero per trovarsi il lastrico solare dell'edificio della controparte a livello inferiore. Il motivo è infondato.
Come è già stato evidenziato da questa Corte, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che, in applicazione dell'art. 41 quinquies della legge urbanistica (come modificato dall'art. 17 della cd. legge ponte); detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati pone all'art. 9 pr. co. n. 2 una prescrizione tassativa ed inderogabile, id est che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona "A" debba essere rispettata in tuttì i casi una distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Tale prescrizione, nel prevedere in assoluto e senza possibilità di deroga la predetta distanza nella specificata situazione, non consente di operare distinzione alcuna tra edificio preesistente ed edificio nuovo, tra pareti della medesima altezza e pareti di differente altezza.
Pertanto, nel caso in cui a confine tra due fondi il proprietario dell'uno abbia realizzato un fabbricato ed il proprietario dell'altro voglia, a sua volta, realizzarne un altro - salvo che entrambe le pareti frontistanti, quella preeesistente e quella realizzanda, siano prive di finestre, nel qual caso è consentito l'esercizio della facoltà di costruire in aderenza tanto che la parete finestrata sia quella preesistente (ed a fronte d'essa debba essere realizzata una parete finestrata o meno) quanto che la parete preesistente non sia finestrata (ed a fronte d'essa debba essere realizzata una parete finestrata) nell'un caso come nell'altro il soggetto che intenda realizzare il nuovo edificio deve mantenere la propria parete alla distanza di almeno dieci metri da quella preesistente (cfr. Cass. 28.8.91 n. 9207, 9.5.87 n. 4285) Nè rileva che la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti ed a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907 ter. co. CC, o, viceversa, che la nuova parete abbia davanti uno spazio libero al disopra d'una più bassa parete frontistante finestrata, giacché la distanza stabilita dalla norma ha valore assoluto in relazione all'esistenza di pareti frontistanti, una delle quali od entrambe con finestre, indipendentemente dal fatto che si trovino esse alla medesima od a diversa altezza (cfr. Cass.
7.6.93 n. 6360). Nella specie, la distanza di dieci metri da osservarsi nella realizzazione della parete in sopraelevazione da parte delle ricorrenti è da calco lare non in relazione allo spazio vuoto esistente al di sopra del lastrico solare dell'edificio della resistente ma in relazione alla parete del detto edificio frontistante, se pure più in basso, la detta parete in sopraelevazione.
In tal guisa integrata la motivazione della Corte di merito sul punto, invariato ne resta il decisum.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessive L.
4.228.900 delle quali L.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1999