Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 2
Nella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità non si può tener conto del vincolo espropriativo ne' di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto solo dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonché delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi.
Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 359 del 1992, spetta all'espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, di formulare una nuova proposta commisurata ai nuovi criteri, alla quale soltanto va riferito l'onere di accettazione dell'espropriato al fine di evitare la decurtazione del 40% dell'indennità, e non anche alla determinazione giudiziale o alla consulenza tecnica d'ufficio, per cui non compete al giudice attivare il meccanismo negoziale mediante invito all'espropriante a rideterminare l'indennità secondo i nuovi criteri e, successivamente, interpello dell'espropriato se intende o meno accettarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SERRA RICCÒ, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato L. VILLANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO MARCONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n. 02300/97 proposto da:
COMUNE DI SERRA RICCÒ, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato LUDOVICO VILLANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO MARCONI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/2/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Villani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Grendi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso, l'accoglimento del terzo motivo per quanto di ragione in relazione al calcolo degli interessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 luglio 1991, ET e MA CO convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Genova, il Comune di Serra IC: premesso di essere proprietari di un terreno edificabile sito nel territorio del Comune convenuto e che era stata avviata la procedura espropriativa per la realizzazione di un'opera pubblica, gli attori chiedevano che fossero determinate le giuste indennità di esproprio e di occupazione temporanea, facendo presente che la stima operata dall'ente espropriante era nettamente inferiore al valore reale dell'area.
Costituitosi, il Comune eccepiva, tra l'altro, l'improponibilità della domanda, non essendo stato ancora emesso il decreto di espropriazione.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la Corte adita, con sentenza non definitiva in data 6 febbraio 1995, determinava in lire 131.403.000 l'indennità di esproprio dovuta ai CO ed in lire 65.670.000 quella di occupazione legittima, con interessi legali dal 29 novembre 1988 (data iniziale dell'occupazione). Rilevato che il decreto di esproprio era intervenuto il 15 gennaio 1992 e che la relativa indennità andava determinata secondo i criteri posti dall'art. 5 bis L. n. 359/92, la Corte osservava che nessun dubbio poteva sussistere circa la vocazione edificatoria del terreno in questione, espressamente riconosciuta dal piano di fabbricazione approvato nel 1957 e non dovendosi tener conto dei vincoli preordinati alla successiva espropriazione imposti dal piano regolatore generale del 1981, ai fini della determinazione del valore di mercato: d'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio aveva posto in rilievo che il terreno era collocato in pieno centro cittadino, in prossimità di costruzioni residenziali ed in un contesto di infrastrutture ad alto livello, circostanza confermata dallo stesso ufficio tecnico comunale.
La Corte territoriale osservava, inoltre, che la valutazione effettuata dal c.t.u. meritava di essere pienamente condivisa e che l'indennità di esproprio, calcolata in lire 219.005.125, andava ridotta del 40%: tuttavia, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, affinché i proprietari potessero avvalersi della facoltà di accettare l'indennità nella misura determinata dal c.t.u. ed accolta dallo stesso giudice, senza la decurtazione di legge, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993. L'indennità di occupazione legittima, infine, doveva essere determinata con il criterio degli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene, atteso che quella di esproprio era stata determinata secondo una regola riduttiva rispetto al giusto prezzo dell'immobile. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Serra IC ha proposto ricorso, articolato in tre motivi e notificato il 16 maggio 1995, nei confronti di MA CO in proprio e nella qualità di erede dal fratello ET, nel frattempo deceduto. La CO ha resistito con controricorso.
Con sentenza definitiva del 24 febbraio 1996, la Corte ligure, premesso che all'udienza istruttoria del 20 aprile 1995 la CO aveva dichiarato di voler beneficiare dell'esclusione della riduzione del 40% dell'indennità di esproprio e che tale dichiarazione, tenuto conto anche dell'art. 121 c.p.c., era idonea a raggiungere il risultato voluto dal Giudice delle leggi, rideterminava in lire 219.005.125 l'indennità spettante all'opponente.
Anche contro questa sentenza il Comune di Serra IC ha proposto ricorso per cassazione notificato il 19 febbraio 1997 ed affidato a due motivi, cui la CO ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al ricorso n. 6517/95 R.G., proposto avverso la sentenza non definitiva, va riunito quello recante il n. 2300/97 R.G., proposto avverso la sentenza definitiva (e riproducente gli stessi motivi, tranne la censura relativa alla statuizione sull'indennità di occupazione legittima, esulante dalla sentenza in data 24 febbraio 1996): infatti, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio - come quelli avverso le sentenze rese in via non definitiva ed in via definitiva in un unico processo - devono essere riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza, previsto dall'art. 335 c.p.c (per tutte, Cass. 8922/94). La controricorrente ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi per mancata od irregolare produzione delle delibere di giunta municipale necessarie per la capacità del Sindaco del Comune di Serra IC ad agire e contraddire nel giudizio di legittimità: ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza non definitiva, perché notificato a MA CO in proprio e nella qualità di erede del fratello ET, pur non risultando che quest'ultimo fosse deceduto.
Le eccezioni sono infondate. Quanto alla prima, perché sono in atti sia la delibera di autorizzazione ad impugnare la sentenza non definitiva (documento notificato ex art. 372 c.p.c il 21.9.1995 a MA CO presso l'avv. Luigi Manzi: v. nota di deposito 3.10.1995), che quella per impugnare la sentenza definitiva (unitamente al ricorso ed alla sentenza: v. nota di deposito 28.2.1997). È noto che nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del relativo ricorso devono essere inseriti tra gli atti interni dello stesso giudizio, mediante la loro indicazione nel ricorso ed il successivo deposito in cancelleria insieme all'atto di impugnazione, oppure anche, riguardando essi l'ammissibilità del ricorso, attraverso la loro produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e che il termine ultimo per il deposito è all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione (sulla prima parte, cfr. SS.UU. 1325/96 e, sull'ultima, Cass. 5066/97): ne deriva che la produzione delle delibere di autorizzazione del Sindaco del Comune di Serra IC è stata pienamente rituale e che, essendo presente, il difensore della controricorrente avrebbe potuto comunque prenderne visione alla udienza di discussione, eventualmente interloquendo sul loro contenuto e regolarità.
Quanto alla notifica del ricorso avverso la sentenza non definitiva, è sufficiente osservare che la circostanza della morte di ET CO risulta dalla stessa sentenza della Corte di Appello di Genova in data 24 febbraio 1996, in cui si rileva che, all'udienza del 10 aprile 1995, MA CO "si costituiva quale unica erede di CO ET nelle more deceduto ...", dichiarando di voler beneficiare dell'esclusione della riduzione del 40% dell'indennità di esproprio:
correttamente, quindi, il ricorso avverso la sentenza non definitiva è stato notificato il 16 maggio 1995 a MA CO anche nella qualità di erede del fratello ET.
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 5 bis L. n.359/92 e dell'art. 3 Cost., nonché illogicità di motivazione, il
Comune ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia dapprima determinato l'indennità di espropriazione con l'abbattimento del 40% e, poi, rimesso la causa sul ruolo istruttorio affinché la CO potesse esercitare il diritto di accettare o meno l'indennità come determinata dal c.t.u. ed accolta dallo stesso giudice, così evitando tale riduzione (si è visto che, in effetti, la CO ha dichiarato di voler beneficiare dell'esclusione della decurtazione). Secondo il ricorrente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 283/93 il meccanismo ha natura negoziale e finalità deflattiva del contenzioso, onde richiede un invito del giudice all'ente espropriante a rideterminare l'indennità con i criteri posti dall'art. 5 bis e, successivamente, un invito all'espropriato a dichiarare se l'accetti o meno: il diverso "iter" seguito dalla Corte ligure ha finito per negare radicalmente la natura negoziale del meccanismo, con estromissione di esso Comune da ogni determinazione circa la nuova indennità.
La censura, proposta avverso la sentenza non definitiva, è stata riproposta anche contro quella definitiva, che, preso atto della dichiarazione della CO, ha rideterminato l'indennità di esproprio senza la riduzione del 40%: con riferimento alla sentenza non definitiva, la controricorrente ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse, atteso che l'indennità era stata determinata tenendo conto di detta riduzione.
L'eccezione non ha fondamento: anche volendo prescindere dalla considerazione che la questione è comunque superata dalla successiva determinazione effettuata con la sentenza definitiva, devesi rilevare che non può comunque disconoscersi l'interesse ad impugnare una sentenza di fatto condizionata all'accettazione, da parte dell'espropriato, dell'indennità come stabilita dal c.t.u. ed accolta dal giudice, sicché la definitiva determinazione sia sostanzialmente rimessa all'espropriato medesimo, al di fuori di una corretta applicazione del meccanismo negoziale che deve intercorrere tra le parti.
Nel merito, tuttavia, il motivo non può essere accolto. A seguito della sentenza del giudice delle leggi n. 283/93, nella giurisprudenza di questa Corte si è andato consolidando l'indirizzo secondo cui: a) l'accettazione da parte dell'espropriato, per poter essere attuata, richiede una nuova determinazione dell'indennità di esproprio, operata dall'espropriante sulla base dei sopravvenuti criteri di cui all'art. 5 bis L. n. 359/92; b) l'espropriante è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, onde risultano estranei al sistema gli eventuali riferimenti a indennità determinate dal giudice o, addirittura, dal consulente tecnico di ufficio;
c) la nuova indennità dev'essere offerta all'espropriato, al fine di porlo in condizioni di accettarla, così impedendo la decurtazione del 40%; d) nel caso in cui tale proposta non sia stata formulata e sia in corso il giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità senza far luogo alla decurtazione, che il secondo comma dell'art. 5 bis, nel testo risultante dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, prevede solo in ipotesi di mancata accettazione di specifica proposta formulata dall'espropriante ("ex plurimis", Cass. 6040/97; 1580/97, ecc.).
Alla stregua di tali principi, l'"iter" seguito, nel caso di specie, dalla Corte di merito non risponde in alcun modo alla natura ed alle finalità del procedimento ex art. 5 bis L. n. 359/92, che, per effetto dell'intervento additivo del giudice delle leggi, riguarda il diritto di accettare l'indennità di esproprio con esclusione della riduzione del 40%, riconosciuto anche a chi, essendo stato già espropriato al momento dell'entrata in vigore della citata legge, non poteva più addivenire alla cessione volontaria del bene:
trattandosi, infatti, di un meccanismo negoziale avente natura sostanzialmente transattiva, l'espropriato ha diritto di ottenere l'indennità ex art. 5 bis senza decurtazione ove, per mancanza della proposta da parte dell'ente espropriante di una nuova indennità, non sia stato messo in condizioni di utilizzare il mezzo previsto per evitarla, indipendentemente dal comportamento tenuto in ordine a stima giudiziale o peritale, di per se stesse irrilevanti, in quanto del tutto estranee allo schema negoziale.
Ciò non vuol dire, tuttavia, che detto meccanismo negoziale debba o possa essere attivato dal giudice, adito in sede di opposizione alla stima, mediante un invito - da rivolgere all'ente espropriante - a rideterminare l'indennità secondo i nuovi criteri espropriativi e, successivamente, all'espropriato se intende o meno accettarla:
l'offerta della nuova indennità, infatti, deve provenire dall'ente espropriante, il quale, destinatario diretto dei criteri posti dall'art. 5 bis L. n. 359/92, è tenuto ad effettuarla se vuole che, in caso di mancata accettazione da parte dell'espropriato, trovi applicazione la decurtazione del 40%. Non è vero, quindi, che il beneficio si applichi solo nell'ipotesi di rifiuto dell'ente espropriante a rideterminare l'indennità con i nuovi criteri: al contrario, l'esclusione della riduzione avviene quando l'espropriato, per mancanza di offerta della nuova indennità, non sia stato posto in condizioni di evitare l'abbattimento del 40%. Ne deriva che la decisione della Corte territoriale di non operare la riduzione del 40% sull'indennità di esproprio spettante alla CO è, in definitiva, conforme a diritto, pur essendovi giunta attraverso un percorso non rispondente al meccanismo negoziale previsto a tale scopo: è incontestato, infatti, che il Comune di Serra IC non ha mai formulato un'offerta dell'indennità secondo i sopravvenuti criteri dell'art. 5 bis L. n. 359/92, così legittimando pienamente l'esclusione della decurtazione, quest'ultima essendo prevista nella sola ipotesi di mancata accettazione di una specifica proposta dell'espropriante, formulata sulla base dei nuovi criteri normativi, a prescindere da qualsivoglia "invito" in tal senso rivolto dal giudice allo stesso espropriante (e, poi, all'espropriato). Nè vale addurre l'ignoranza della possibilità di effettuare una nuova offerta, essendo evidente che il relativo onere per l'espropriante discende direttamente dall'art. 5 bis e che l'oggettiva incertezza determinatasi in ordine al meccanismo, derivato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 283/93, non può elidere il carattere imperativo del precetto.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 5 bis L. n.359/92 e delle LL.RR. Liguria nn. 4/75 e 28/76, nonché vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui doveva applicarsi il P.d.F. del 1957 anziché il P.R.G. del 1981: se è vero che nella valutazione dell'area non si deve tener conto dell'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio, è anche vero che non per ciò solo rivive uno strumento urbanistico precedente, peraltro approssimativo. Secondo il Comune, inoltre, si sarebbe dovuto tener conto della circostanza che l'applicazione del P.d.F. del 1957 era sottoposta alle limitazioni della legge regionale n. 28/76, nel senso che il rilascio delle licenze edilizie era circoscritto a costruzioni aventi un indice volumetrico massimo di 1,5 mc./mq.: in ogni caso, i calcoli effettuati dal c.t.u. sono errati, con riferimento sia al volume complessivamente realizzabile, che al costo unitario a metro quadro.
La censura è, per un verso, infondata e, per altri versi, inammissibile.
Premesso che il ricorrente medesimo non contesta che l'area in questione fosse edificabile e che nella relativa valutazione non si deve tener conto dell'incidenza negativa di vincoli preordinati all'esproprio, va osservato che il giudice di merito ha posto in rilievo come il P.R.G. del 25 settembre 1981 imponesse vincoli preordinati alla successiva espropriazione, onde doveva applicarsi lo strumento urbanistico costituito dal P.d.F. del 1957, il quale consentiva la realizzazione di tre piani residenziali: ha precisato, inoltre, che la vocazione edificatoria dell'area andava riconosciuta anche per effetto della sua collocazione in pieno centro cittadino, in prossimità di costruzioni residenziali ed in presenza di infrastrutture ad alto livello. Così statuendo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, più volte enunciato da questa Corte (e che ha trovato l'autorevole avallo del Giudice delle leggi nella sentenza n. 442/93), secondo cui nella stima dei terreni espropriati non si può tener conto del vincolo espropriativo, ne' di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto solo dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonché delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi (per tutte, da ultimo, Cass. 97/98). Ne deriva che, non potendosi tener conto dei vincoli imposti dal P.R.G. del 1981, in quanto non conformativi del diritto di proprietà, il giudice di merito ben poteva applicare il P.d.F. del 1957, non essendo ragionevole sostenere, da un lato, che nella stima del terreno non vanno considerati i vincoli preordinati all'esproprio e, dall'altro lato, che il P.R.G. del 1981 aveva sostituito totalmente il precedente strumento urbanistico proprio in ordine alla valutazione dell'area espropriata ai CO. A ciò si aggiunga che il ricorrente non censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il terreno era sito in un contesto fortemente urbanizzato e con caratteristiche residenziali:
elemento, questo, che rapporta l'edificabilità anche effettiva al momento del verificarsi della vicenda ablativa.
Quanto all'incidenza che nell'applicazione del P.d.F. 1957 avrebbero avuto le leggi regionali nn. 4/75 e 28/76, trattasi di questione che, a quanto risulta dalla sentenza (non definitiva) impugnata, non è stata sottoposta al giudice di merito: la sua prospettazione, quindi, è inammissibile nella presente sede di legittimità, perché, lungi dal costituire mera tesi difensiva o questione già compresa nell'ambito del "thema decidendum", rappresenta deduzione di un profilo nuovo, comportante indagini anche fattuali (quale il limite di edificabilità). Parimenti inammissibili sono, all'evidenza, le doglianze relative ai presunti errori di calcolo che il c.t.u. avrebbe commesso in ordine sia al volume edificatorio complessivamente realizzabile, che alla stima del costo unitario, siccome incidente nella valutazione del terreno.
Con il terzo motivo il Comune di Serra IC denunzia la violazione dell'art. 5 bis L. n. 359/92 in tema di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea (effettuata dal giudice di merito con il sistema degli interessi legali sul valore venale del terreno espropriato): per un verso, perché l'erroneità del calcolo del valore di mercato si riflette anche sul calcolo dell'indennità di occupazione legittima;
per altro verso, in quanto il valore determinato alla data di esproprio è certamente superiore a quello del periodo di occupazione e, quindi, gli interessi legali non possono essere calcolati sull'intera somma corrispondente al valore finale.
Il primo profilo della censura è inammissibile - e, comunque, infondato - per le ragioni espresse in sede di esame del secondo motivo del ricorso, attinente alla valutazione del terreno espropriato. Soltanto nella memoria in data 26 febbraio 1997, presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente critica il metodo adottato dal giudice di merito, deducendo che la base di calcolo dell'indennità di occupazione temporanea non può essere il valore venale del terreno, ma dev'essere l'indennità di esproprio:
poiché con le memorie difensive non possono essere introdotti motivi diversi o profili ulteriori di censura, ma soltanto sviluppati quelli già enunciati nel ricorso, la doglianza è, per tale aspetto, inammissibile, sebbene astrattamente fondata, alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 493/98 ("adde", tra le altre, Cass. 6040/98 cit., 6669/98, 5537/98).
Quanto al secondo profilo, è certamente vero che, nel caso in cui l'indennità di occupazione legittima sia determinata mediante il criterio del tasso di interesse legale sul valore venale del bene (criterio, peraltro illegittimo, ma irritualmente contestato dal Comune di Serra IC) e tale bene sia soggetto ad aumento di valore nel tempo, il tasso di interesse va ragguagliato ad entità di capitale crescente calcolato su base annuale (cfr. Cass. 10561/93), ma è anche vero che tale principio può trovare applicazione soltanto nell'ipotesi in cui si deduca e dimostri che il bene ha subito incrementi di valore nel tempo. Nel caso di specie, non risulta dalla sentenza impugnata che il Comune abbia non soltanto provato, ma neppure prospettato siffatta circostanza, ne' che essa sia stata accertata dal c.t.u.: si deve concludere, quindi, che il giudice di merito abbia implicitamente - ma chiaramente - ritenuto che non vi fossero stati aumenti crescenti di valore del terreno dalla data di occupazione a quella di esproprio, con l'ulteriore conseguenza che, una volta determinata l'indennità di occupazione temporanea con il criterio degli interessi legali sulla somma di lire 420.000.000, correttamente sono stati attribuiti gli interesse sull'importo di lire 65.670.000, riconosciuto a tale titolo, con decorrenza dalla data iniziale di occupazione.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi, ravvisabili anche nell'oggettiva incertezza interpretativa verificatasi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 283/93, in ordine al meccanismo eliminativo della riduzione del 40% sull'indennità di esproprio, per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso n. 2300/97 R.G. a quello n. 6517/95 R.G., li rigetta e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 9/2/1999.